Part-time solo una volta?
3 partecipanti
Part-time solo una volta?
Ma è vero che il part-time se si lascia non si può più chiedere di nuovo? A me sembra illogico.... ma alle cose illogiche ormai siamo assuefatti....!
docente63- Messaggi : 1061
Data d'iscrizione : 11.06.13
Re: Part-time solo una volta?
Pare di sì, infatti il periodo a tempo parziale dura almeno due anni e una volta terminato non è richiedibile nuovamente: "Per la durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all’articolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia." (art. 5 c. 1 della OM 55/1998.)
Vedi anche questo articolo (utile anche se è relativo al 2014): http://www.notiziedellascuola.it/news/2013/febbraio/rapporti-di-lavoro-in-part-time
Vedi anche questo articolo (utile anche se è relativo al 2014): http://www.notiziedellascuola.it/news/2013/febbraio/rapporti-di-lavoro-in-part-time
Petrus Boonekamp- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 28.10.15
Re: Part-time solo una volta?
Non vorrei dire una sciocchezza, ma credo che si stia facendo confusione tra due situazioni diverse:
- il docente che chiede il part time
- il docente che chiede il pensionamento e la contestuale trasformazione del rapporto di lavoro in part time
L'OM 55/98 disciplina specificamente il secondo caso, integrando la 446/97 che disciplina genericamente il part time
La citazione che metti fra virgolette non è né nell'una né nell'altra. O meglio, c'è un passaggio dell'una con l'aggiunta di una frase presa dall'altra.
OM 446/97
Art. 11
Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno.
Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Come vedi, l'articolo finisce qui
OM 55/98
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
....
ART. 2 Presentazione delle domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal comma 1 al comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade dalla possibilità dell’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 1, comma 1.
ART. 5 Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente all’inizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all’articolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Insomma, chi chiede pensione e part time non può cessare dal part time senza cessare anche dal servizio.
Lo so bene, perché ho fatto gli ultimi tre anni di servizio proprio in pensione e part time. Sapevo che non sarei mai potuta rientrare full time fino alla pensione definitiva.
- il docente che chiede il part time
- il docente che chiede il pensionamento e la contestuale trasformazione del rapporto di lavoro in part time
L'OM 55/98 disciplina specificamente il secondo caso, integrando la 446/97 che disciplina genericamente il part time
La citazione che metti fra virgolette non è né nell'una né nell'altra. O meglio, c'è un passaggio dell'una con l'aggiunta di una frase presa dall'altra.
OM 446/97
Art. 11
Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno.
Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Come vedi, l'articolo finisce qui
OM 55/98
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
....
ART. 2 Presentazione delle domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal comma 1 al comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade dalla possibilità dell’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 1, comma 1.
ART. 5 Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente all’inizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all’articolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Insomma, chi chiede pensione e part time non può cessare dal part time senza cessare anche dal servizio.
Lo so bene, perché ho fatto gli ultimi tre anni di servizio proprio in pensione e part time. Sapevo che non sarei mai potuta rientrare full time fino alla pensione definitiva.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Part-time solo una volta?
OK, grazie per il chiarimento. Peraltro la mia citazione ("Per la durata...pensionamento di vecchiaia") è ripresa testualmente dall'art. 5 c. 1 della OM 55/98, che tu stessa riporti.
In effetti, dal momento che la 55/98 integra la 446/97 e quest'ultima non dice nulla sull'eventuale richiesta di una nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre la prima sì, mi pareva che ne conseguisse che il rapporto a tempo parziale si potesse chiedere solo una volta nell'arco della vita lavorativa.
In effetti, dal momento che la 55/98 integra la 446/97 e quest'ultima non dice nulla sull'eventuale richiesta di una nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre la prima sì, mi pareva che ne conseguisse che il rapporto a tempo parziale si potesse chiedere solo una volta nell'arco della vita lavorativa.
Petrus Boonekamp- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 28.10.15
Re: Part-time solo una volta?
Petrus Boonekamp ha scritto:OK, grazie per il chiarimento. Peraltro la mia citazione ("Per la durata...pensionamento di vecchiaia") è ripresa testualmente dall'art. 5 c. 1 della OM 55/98, che tu stessa riporti.
In effetti, dal momento che la 55/98 integra la 446/97 e quest'ultima non dice nulla sull'eventuale richiesta di una nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre la prima sì, mi pareva che ne conseguisse che il rapporto a tempo parziale si potesse chiedere solo una volta nell'arco della vita lavorativa.
Forse non mi sono spiegata.
L'OM 446/97 dice cosa si deve fare per chiedere il part time e non limita in alcun modo richieste ulteriori di part time nel corso della carriera.
L'OM 55/98 esamina un caso specifico di part time, quello di chi contestualmente chiede la pensione di anzianità.
A proposito di questa specifica categoria di personale, si dice che non potrà più tornare full time fino al pensionamento definitivo (la famosa cessazione citata).
La conclusione a cui arrivo io è che il personale in servizio può chiedere più volte nel corso della carriera il part time, intervallandolo con periodi di rientro full time....
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Part-time solo una volta?
No, sei stata chiarissima, infatti ho scritto "mi pareva" :-)
Petrus Boonekamp- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 28.10.15
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