Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
4 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Salve ho bisogno di un chiarimento, una collega arrivata nella mia scuola l'anno scorso quindi è in coda alla graduatoria.
Lei ha la L. 104/92 , ora nella domanda che abbiamo prodotto per formare la graduatoria interna d'istituto per indidivuare un soprannumerario per la mia classe di concorso.
La collega neo arrivata sostiene che ha la precedenza su tutti poichè ha la 104.
E' vero?
Lei ha la L. 104/92 , ora nella domanda che abbiamo prodotto per formare la graduatoria interna d'istituto per indidivuare un soprannumerario per la mia classe di concorso.
La collega neo arrivata sostiene che ha la precedenza su tutti poichè ha la 104.
E' vero?
Ormary- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
scusate per la fretta non ho riletto.
Collega arrivata nella mia scuola quest'anno su trasferimento.
Ora è ovviamente in coda.
Per il prossimo anno si prefigura un soprannumerario.
Lei può far valere la 104 per non essere dichiarata soprannumeraria, anche se è arrivata solo quest'anno scolastico......visto che nella graduatoria interna l'anno scolastico in corso non viene valutato?
grazie!!!
Collega arrivata nella mia scuola quest'anno su trasferimento.
Ora è ovviamente in coda.
Per il prossimo anno si prefigura un soprannumerario.
Lei può far valere la 104 per non essere dichiarata soprannumeraria, anche se è arrivata solo quest'anno scolastico......visto che nella graduatoria interna l'anno scolastico in corso non viene valutato?
grazie!!!
Ormary- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Sì, se la persona che assiste risiede nello stesso comune di titolarità della collega
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Scusa ma se l'anno scolastico in corso non si conta, come può far valere la precedenza???
Ormary- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Non si conta il servizio
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Ti ringrazio ma ora sono ancora di più nel panico! Alcuni colleghi dicono di no, altri dicono sì..... per caso sai qul'è il riferimento normativo? Please!
Ormary- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Nelle note della tabella di valutazione è scritto che il punteggio di servizio per l'anno in corso non si conta. Da nessuna parte è scritto che le precedenze non valgono il primo anno
Art. 13 CCNI
a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e
riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti
posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il
loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in
scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito,
l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata
presentata, per l’anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub
comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale
viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel
comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie
modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo
e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette
categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Art. 13 CCNI
a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e
riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti
posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il
loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in
scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito,
l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata
presentata, per l’anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub
comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale
viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel
comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie
modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo
e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette
categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Ormary- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
Un comune vicinore potrebbe trovarsi in province diverse...come si calcola questo? Ad esempio sotto casa mia c'è una scuola di una provincia diversa ed ho la 104 per mio figlio....quella è la scuola più vicina. Cosa prevede la normativa in merito? Ho la precedenza oppure no?
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Precedenza per L. 104 nella graduatoria interna d'istituto?
La vicioniorità riguarda comuni della stessa provincia, infatti le tabelle sono provinciali
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
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