RIFIUTO NOMINA ASPP
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RIFIUTO NOMINA ASPP
Il mio Dirigente Scolastico mi ha chiesto di frequentare dei corsi per diventare Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione.
Dice di aver pensato a me perché sono un architetto (e quindi presumo che, nella sua logica, automaticamente mi occupo di sicurezza), ma io non voglio svolgere questo ruolo per vari motivi.
In primo luogo si tratterebbe di responsabilità non retribuite, poi di tempo che sottraggo al mio lavoro (ho già 9 classi e sono già stressatissima), per cui frequentare i corsi e svolgere l'incarico aggiuntivo sarebbe un problema, poi non mi piace l'incarico.
Posso rifiutarlo? Come faccio, visto che il Dirigente non vuole saperne e mi ha già chiesto di firmare la nomina?
Vi prego di non rispondere "per sentito dire", ma soltanto se siete competenti e potete citare precisi riferimenti normativi.
Grazie di cuore.
Dice di aver pensato a me perché sono un architetto (e quindi presumo che, nella sua logica, automaticamente mi occupo di sicurezza), ma io non voglio svolgere questo ruolo per vari motivi.
In primo luogo si tratterebbe di responsabilità non retribuite, poi di tempo che sottraggo al mio lavoro (ho già 9 classi e sono già stressatissima), per cui frequentare i corsi e svolgere l'incarico aggiuntivo sarebbe un problema, poi non mi piace l'incarico.
Posso rifiutarlo? Come faccio, visto che il Dirigente non vuole saperne e mi ha già chiesto di firmare la nomina?
Vi prego di non rispondere "per sentito dire", ma soltanto se siete competenti e potete citare precisi riferimenti normativi.
Grazie di cuore.
flavialat- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.17
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
Di fatto il Dirigente Scolastico è chiamato a progettare e a rendere operativa la struttura organizzativa per la gestione delle emergenze della scuola, specificando le risorse umane e materiali che la costituiscono, ufficializzando le regole e le procedure operative attraverso la stesura di appositi piani (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dandole la necessaria visibilità interna ed esterna (informazione).
Gli addetti antincendio e primo soccorso vengono scelti dal DS a proprio insindacabile giudizio. La scelta tuttavia deve essere fatta “cum grano salis” ovvero devono essere nominati soltanto dei lavoratori in grado di gestire e di offrire un reale intervento, in caso di emergenza.
Il numero di addetti all’emergenza ed al primo soccorso vengono di solito scelti in base ai seguenti principi:
Gli addetti devono essere in numero sufficiente. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all’antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni)
Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell’infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi.
Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. Il Dirigente Scolastico, nell’ ottica amministrativa del “buon padre di famiglia”, sceglierà addetti che siano coscienziosi e che abbiano una minima certezza di restare in quell’Istituto anche negli anni successivi. Visti i costi elevati della formazione infatti, è opportuno nominare personale che non sia soprannumerario, che non sia alle soglie della pensione o che non intenda chiedere trasferimento presso altra sede l’anno successivo.
Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all'incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente.
Per rinunciare all'incarico il lavoratore dovrebbe produrre un certificato medico da cui risulti, ad esempio, che lo stesso sia soggetto a crisi di panico ovvero a particolari patologie che possano impedirgli di svolgere l'incarico che sarà assegnato.
In presenza di tali patologie, il DS, nell'interesse generale, a tutela della salute di tutti i lavoratori della sua scuola, dovrà rinunciare ad assegnare l'incarico, designando un collega.
In mancanza di particolari patologie, documentate con un idoneo certificato medico, il lavoratore non ha la possibilità di rifiutare l'incarico.
Gli addetti antincendio e primo soccorso vengono scelti dal DS a proprio insindacabile giudizio. La scelta tuttavia deve essere fatta “cum grano salis” ovvero devono essere nominati soltanto dei lavoratori in grado di gestire e di offrire un reale intervento, in caso di emergenza.
Il numero di addetti all’emergenza ed al primo soccorso vengono di solito scelti in base ai seguenti principi:
Gli addetti devono essere in numero sufficiente. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all’antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni)
Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell’infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi.
Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. Il Dirigente Scolastico, nell’ ottica amministrativa del “buon padre di famiglia”, sceglierà addetti che siano coscienziosi e che abbiano una minima certezza di restare in quell’Istituto anche negli anni successivi. Visti i costi elevati della formazione infatti, è opportuno nominare personale che non sia soprannumerario, che non sia alle soglie della pensione o che non intenda chiedere trasferimento presso altra sede l’anno successivo.
Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all'incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente.
Per rinunciare all'incarico il lavoratore dovrebbe produrre un certificato medico da cui risulti, ad esempio, che lo stesso sia soggetto a crisi di panico ovvero a particolari patologie che possano impedirgli di svolgere l'incarico che sarà assegnato.
In presenza di tali patologie, il DS, nell'interesse generale, a tutela della salute di tutti i lavoratori della sua scuola, dovrà rinunciare ad assegnare l'incarico, designando un collega.
In mancanza di particolari patologie, documentate con un idoneo certificato medico, il lavoratore non ha la possibilità di rifiutare l'incarico.
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
Gli incarichi di addetti alle emergenze (prevenzione incendi e primo soccorso), non sono rifiutabili, se non per giustificato motivo (art. 43 D.Lgs. 81/2008). L'incarico di ASPP non mi risulta che non possa essere rifiutato
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
Grazie, ma avevo trovato anche da sola la risposta che mi ha incollato.
Tuttavia ribadisco la mia necessità di avere una risposta relativa alla figura specifica di ASPP (che è diversa da quella degli addetti antincendio o al primo soccorso) e forse esiste la possibilità che il lavoratore rinunci all'incarico. Mi serviva giusto il riferimento normativo.
Qualcuno ha parenti specializzati in diritto del lavoro o semplicemente esperienza diretta e conoscenze certe?
Grazie.
Tuttavia ribadisco la mia necessità di avere una risposta relativa alla figura specifica di ASPP (che è diversa da quella degli addetti antincendio o al primo soccorso) e forse esiste la possibilità che il lavoratore rinunci all'incarico. Mi serviva giusto il riferimento normativo.
Qualcuno ha parenti specializzati in diritto del lavoro o semplicemente esperienza diretta e conoscenze certe?
Grazie.
flavialat- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.17
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
Il riferimento normativo sono gli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008. Non trovo scritto che che non si possa rifiutare l'incarico di ASPP, mentre è chiaramente scritto che per fare il RSPP bisogna essere disponibili
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
In assenza di esplicito obbligo, vigono solo gli obblighi imposti dal CCNL o mi sbaglio?
flavialat- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.17
Re: RIFIUTO NOMINA ASPP
Chi paga le ore di lavoro necessarie per la formazione dell'ASPP?
Chi paga le ore di lavoro necessarie per svolgere la mansione?
Chi paga la professionalità del tecnico che la svolge?
Chi paga le ore di lavoro necessarie per svolgere la mansione?
Chi paga la professionalità del tecnico che la svolge?
flavialat- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.17
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