itp con riserva II fascia: convocazioni
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itp con riserva II fascia: convocazioni
Promemoria primo messaggio :
Alcune situazioni rilevate quantomeno paradossali:
1) Alcuni Istituti non convocano gli ITP, pur essendo presente la cdc in organico, perché in II fascia con riserva. E' L'unica giustificazione addotta! La mancata convocazione dei riservisti non viene supportata da una nota/circolare, quant'altro di legale, che avvalori la posizione presa dai DS.
2) Altri Istituti nel non convocare gli ITP si giustificano ritenendo che ci si debba riferire al decreto supplenze del 2007 e non alla circolare del 2017 (poiché sovraordinato) in quanto si tratta di cdc in compresenza (questo sinceramente non ho compreso bene cosa volesse intendere) e pertanto priva del diritto ad essere convocata come le altre cdc.. ?!?
E tutto ciò inserito in un contesto regionale dove lo stesso USR si espresso in favore della collocazione degli ITP ricorsisti in II fascia e dove vi si afferma che da tale collocazione dovrebbero scaturire tutti i benefici economici e giuridici per i docenti ITP.
Alcune situazioni rilevate quantomeno paradossali:
1) Alcuni Istituti non convocano gli ITP, pur essendo presente la cdc in organico, perché in II fascia con riserva. E' L'unica giustificazione addotta! La mancata convocazione dei riservisti non viene supportata da una nota/circolare, quant'altro di legale, che avvalori la posizione presa dai DS.
2) Altri Istituti nel non convocare gli ITP si giustificano ritenendo che ci si debba riferire al decreto supplenze del 2007 e non alla circolare del 2017 (poiché sovraordinato) in quanto si tratta di cdc in compresenza (questo sinceramente non ho compreso bene cosa volesse intendere) e pertanto priva del diritto ad essere convocata come le altre cdc.. ?!?
E tutto ciò inserito in un contesto regionale dove lo stesso USR si espresso in favore della collocazione degli ITP ricorsisti in II fascia e dove vi si afferma che da tale collocazione dovrebbero scaturire tutti i benefici economici e giuridici per i docenti ITP.
cmgscuola- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 08.10.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Lascia perdere non sai neanche quello che scrivi. 24giulio vedo che si diverte a prenderti in giro anche a te.. livello asilo proprioSpring ha scritto:ho scritto che tu non rispetti la legge?Marioo ha scritto:
E allora Come ti permetti di dire che io non rispetto la legge??
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
secondo me si sta prendendo in giro da solo......
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Scusate, sono totalmente impreparato nella materia giuridica secondo voi questa sentenza è definitiva o appellabile? Grazie anticipatamente a chi saprà rispondermi.
Pubblicato il 16/10/2017
N. 10379/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2017, proposto da:
Miriam Beccaria, Roberto Albanese, Osvaldo Adamo, Salvatore Addario, Domenico Albanese, Giancristoforo Aliquò, Paolo Amenta, Arcangelo Azzaretto, Riccardo Bafunno, Andrea Battaglia, Leonello Belogi, Roberto Bencivenga, Concetta Bertino, Antonino Bertolino, Giovanni Bertolino, Maria Clelia Bianchetti, Andrea Biasini, Bruno Bilo, Giuseppe Bonanno, Emanuele Bottari, Ersilia Brugaletta, Laura Bruni, Biagio Buonamico, Carmela Caccamo, Concetta Caccamo, Salvatore Antonio Cafarelli, Domenica Cammilleri, Giovanni Cannizzaro, Erika Carena, Raffaele Carofano, Alessia Casalaspro, Giuseppe Casella, Pino Cassara', Alfredo Castelluccio, Claudia Cavallaro, Cristina Cavallaro, Giuliana Cecere, Antonella Maria Ciraulo, Valentina Ciraulo, Alessandra Colucci, Danilo Consentino, Massimiliano Conte, Michele Continisio, Luca Corriero, Anna Crasti' Pidarello, Francesca Crasti' Pidarello, Giuseppe Criscenti, Daniele Cristiano, Marino D' Onghia, Francesco D'Agostino, Flora Maria D'Anselmo, Maria Silvia D'Auria, Fabrizio D'Auria, Luca D'Auria, Carmela De Dato, Carmela De Dato, Luigi De Feo, Nadia Anna De Giorgi, Serafino De Sanctis, Gemma Decristofaro, Filomena Della Valle, Antonio Dell'Orco, Rosa Di Crescienzo, Anna Patrizia Di Fonzo, Giovanna Di Lorenzo, Corrado Di Maria, Raffaele Di Nitto, Mario Vito Di Paola, Sebastiano Di Salvo, Antonio Di Tullio, Roberto Donato, Samantha Farina, Antonino Fede, Fabio Ferrantino, Loredana Ferro, Lucia Fiore, Domenico Furci, Davide Fusco, Diana Fusco, Antonio Gagliardi, Francesca Gagliardi, Raffaella Gaidano, Grazia Galletta, Giorgio Garofalo, Salvatore Garofalo, Emanuele Garofalo, Lucrezia Gatti, Lucrezia Gatti, Audenzio Giglio, Monica Graglia, Raffaele Grandone, Alessia Graniero, Giuseppe Grasso, Salvatore Grosso, Vincenzo Guastella, Giuseppe Guerriero, Marco Guidobaldi, Maria Cristina Guzzetta, Valentina Iannuzzi, Francesca Ignaccolo, Vincenzo Ignaccolo, Antonino Ilacqua, Marco Incardona, Paolo Infantino, Paolo Infantino, Maria Grazia La Rocca, Cristina La Rosa, Maria Laforgia, Antonello Laino, Alessandro Laino, Antonello Laino, Maria Lamberti, Michelangelo Landro, Federico Lazzo, Debora Leone, Cristiano Levantaci, Assia Liberatore, Michele Locci, Emanuela Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
Alfonso Longobardi, Mario Lucadamo, Claudio Luongo, Mirco Manca, Antonio Manca, Pasquale Mancuso, Antonino Mangiapane, Tiziana Mantione, Carlo Marino, Michele Martella, Leone Marzia, Salvatore Masala, Vincenzo Mastrota, Michele Matera, Graziella Mazzette, Christian Memoli, Michela Merletto, Jacopo Messeri, Sabrina Messina, Cosimo Micelli, Damiano Micieli, Giorgio Modica, Evelyn Modica, Stefania Molajoni, Chiara Angela Montalbano, Maria Cristina Piera Mortara, Daniela Moschitta, Giancarlo Moscufo, Marowa Musone, Pellegrino Nappi, Francesco Naso, Salvatore Nasso, Sebastian Nocito, Fabio Noli, Simone Notonica, Rosario Oliva, Ivan Palermo, Luigi Pellino, Elisa Pentangelo, Domenico Petrafesa, Gianluca Petrillo, Gaetano Piccione, Antonio Piromalli, Emanuele Piromalli, Graziano Polignino, Dario Polignino, Carmelo Pulvirenti, Monica Rani, Francesco Recchia, Angelo Riggi, Giuseppe Riggio, Salvatore Riso, Adriana Romanelli, Rosa Romanelli, Enrico Rugiero, Cristina Russo, Francesco Santangelo, Fulvia Santoro, Giancarlo Marco Santoro, Annamaria Savarino, Biagio Scavone, Daiana Valentina Schifanella, Rosalia Sciagura, Giuseppa Grazia Sciagura, Vincenzo Scollo, Sergio Michele Sconcia, Giuseppe Sergi, Giorgio Sergi, Fernanda Solazzo, Giacomo Spagnolo, Pietro Spartano, Roberto Spataro, Michela Spina, Vincenzo Strazzullo, Angela Sturchio, Francesco Tabiola, Anna Tommaselli, Davide Torta, Mario Tortora, Fabrizio Toti, Andrea Tretola, Fabrizio Tretola, Natale Trischitta, Clelia Trisi, Alberto Gioacchino Tumminia, Simone Valenti, Salvatore Vallone, Sergio Quintino Vazzana, Valentino Ventre, Lorenzo Venza, Andrea Vitellaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rosa Sigillò, Valeria Bruccola non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Annullamento del D.M. n.374/2017 e del D.M. n.400 del 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell’art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.
Con il ricorso in epigrafe i predetti deducono l’illegittimità dell’art.2 del D.M. n.374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si sono trovati nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.
Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento.
I ricorrenti, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti – sono docenti diplomati ITP per aver conseguito i titoli dettagliatamente indicati agli atti di causa, ed allegati come documenti informatici nel fascicolo di causa.
Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purché rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”: non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l’a.s. 2014-2015 tre anni di servizio). Il possesso di uno specifico titolo abilitativo è da ritenersi necessario, invece, anche per il diplomato ITP che intendesse svolgere l’insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All.C al D.M. n.39/98.
L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.
Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All.C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’ Allegato C al D.M. n. 39/1998.
Spese compensate, , attesa la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’art.2 del decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/10/2017
N. 10379/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2017, proposto da:
Miriam Beccaria, Roberto Albanese, Osvaldo Adamo, Salvatore Addario, Domenico Albanese, Giancristoforo Aliquò, Paolo Amenta, Arcangelo Azzaretto, Riccardo Bafunno, Andrea Battaglia, Leonello Belogi, Roberto Bencivenga, Concetta Bertino, Antonino Bertolino, Giovanni Bertolino, Maria Clelia Bianchetti, Andrea Biasini, Bruno Bilo, Giuseppe Bonanno, Emanuele Bottari, Ersilia Brugaletta, Laura Bruni, Biagio Buonamico, Carmela Caccamo, Concetta Caccamo, Salvatore Antonio Cafarelli, Domenica Cammilleri, Giovanni Cannizzaro, Erika Carena, Raffaele Carofano, Alessia Casalaspro, Giuseppe Casella, Pino Cassara', Alfredo Castelluccio, Claudia Cavallaro, Cristina Cavallaro, Giuliana Cecere, Antonella Maria Ciraulo, Valentina Ciraulo, Alessandra Colucci, Danilo Consentino, Massimiliano Conte, Michele Continisio, Luca Corriero, Anna Crasti' Pidarello, Francesca Crasti' Pidarello, Giuseppe Criscenti, Daniele Cristiano, Marino D' Onghia, Francesco D'Agostino, Flora Maria D'Anselmo, Maria Silvia D'Auria, Fabrizio D'Auria, Luca D'Auria, Carmela De Dato, Carmela De Dato, Luigi De Feo, Nadia Anna De Giorgi, Serafino De Sanctis, Gemma Decristofaro, Filomena Della Valle, Antonio Dell'Orco, Rosa Di Crescienzo, Anna Patrizia Di Fonzo, Giovanna Di Lorenzo, Corrado Di Maria, Raffaele Di Nitto, Mario Vito Di Paola, Sebastiano Di Salvo, Antonio Di Tullio, Roberto Donato, Samantha Farina, Antonino Fede, Fabio Ferrantino, Loredana Ferro, Lucia Fiore, Domenico Furci, Davide Fusco, Diana Fusco, Antonio Gagliardi, Francesca Gagliardi, Raffaella Gaidano, Grazia Galletta, Giorgio Garofalo, Salvatore Garofalo, Emanuele Garofalo, Lucrezia Gatti, Lucrezia Gatti, Audenzio Giglio, Monica Graglia, Raffaele Grandone, Alessia Graniero, Giuseppe Grasso, Salvatore Grosso, Vincenzo Guastella, Giuseppe Guerriero, Marco Guidobaldi, Maria Cristina Guzzetta, Valentina Iannuzzi, Francesca Ignaccolo, Vincenzo Ignaccolo, Antonino Ilacqua, Marco Incardona, Paolo Infantino, Paolo Infantino, Maria Grazia La Rocca, Cristina La Rosa, Maria Laforgia, Antonello Laino, Alessandro Laino, Antonello Laino, Maria Lamberti, Michelangelo Landro, Federico Lazzo, Debora Leone, Cristiano Levantaci, Assia Liberatore, Michele Locci, Emanuela Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
Alfonso Longobardi, Mario Lucadamo, Claudio Luongo, Mirco Manca, Antonio Manca, Pasquale Mancuso, Antonino Mangiapane, Tiziana Mantione, Carlo Marino, Michele Martella, Leone Marzia, Salvatore Masala, Vincenzo Mastrota, Michele Matera, Graziella Mazzette, Christian Memoli, Michela Merletto, Jacopo Messeri, Sabrina Messina, Cosimo Micelli, Damiano Micieli, Giorgio Modica, Evelyn Modica, Stefania Molajoni, Chiara Angela Montalbano, Maria Cristina Piera Mortara, Daniela Moschitta, Giancarlo Moscufo, Marowa Musone, Pellegrino Nappi, Francesco Naso, Salvatore Nasso, Sebastian Nocito, Fabio Noli, Simone Notonica, Rosario Oliva, Ivan Palermo, Luigi Pellino, Elisa Pentangelo, Domenico Petrafesa, Gianluca Petrillo, Gaetano Piccione, Antonio Piromalli, Emanuele Piromalli, Graziano Polignino, Dario Polignino, Carmelo Pulvirenti, Monica Rani, Francesco Recchia, Angelo Riggi, Giuseppe Riggio, Salvatore Riso, Adriana Romanelli, Rosa Romanelli, Enrico Rugiero, Cristina Russo, Francesco Santangelo, Fulvia Santoro, Giancarlo Marco Santoro, Annamaria Savarino, Biagio Scavone, Daiana Valentina Schifanella, Rosalia Sciagura, Giuseppa Grazia Sciagura, Vincenzo Scollo, Sergio Michele Sconcia, Giuseppe Sergi, Giorgio Sergi, Fernanda Solazzo, Giacomo Spagnolo, Pietro Spartano, Roberto Spataro, Michela Spina, Vincenzo Strazzullo, Angela Sturchio, Francesco Tabiola, Anna Tommaselli, Davide Torta, Mario Tortora, Fabrizio Toti, Andrea Tretola, Fabrizio Tretola, Natale Trischitta, Clelia Trisi, Alberto Gioacchino Tumminia, Simone Valenti, Salvatore Vallone, Sergio Quintino Vazzana, Valentino Ventre, Lorenzo Venza, Andrea Vitellaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rosa Sigillò, Valeria Bruccola non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Annullamento del D.M. n.374/2017 e del D.M. n.400 del 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell’art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.
Con il ricorso in epigrafe i predetti deducono l’illegittimità dell’art.2 del D.M. n.374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si sono trovati nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.
Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento.
I ricorrenti, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti – sono docenti diplomati ITP per aver conseguito i titoli dettagliatamente indicati agli atti di causa, ed allegati come documenti informatici nel fascicolo di causa.
Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purché rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”: non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l’a.s. 2014-2015 tre anni di servizio). Il possesso di uno specifico titolo abilitativo è da ritenersi necessario, invece, anche per il diplomato ITP che intendesse svolgere l’insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All.C al D.M. n.39/98.
L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.
Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All.C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’ Allegato C al D.M. n. 39/1998.
Spese compensate, , attesa la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’art.2 del decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
LO DICI QUI. Che dichiaro il falso e ti ricordo che il ricorlso lo fa l'avvocato che è uomo di legge. Io sono nel pieno rispetto della legalità e non ho bisogno di fare il duello uomo a uomo io lo sono. Tu diplomato nel 1992 che hai più di 40 anni sembri un bambino di 5! Torniamo a parlare di cose serie prima che chiudono questo post grazie. Per ora sappiamo che non c'e stato appello del miur A NOI RICORSISTI STA BENE COSÌ. RICORDO A TUTTI CHE RICORRERE È UNO STRUMENTO LEGALE IN DEMOCRAZIA.Spring ha scritto:dichiarare il falso per accedere ad un posto che non ti compete come lo chiami?Marioo ha scritto:
Giusto tutto
Tranne che tu rispetti le persone sei poco rispettoso invece.
Tanto mi rispondi che la legge lo prevede...
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Il mio diploma consentiva
senza abilitazione di entrare in ruolo. Tu sei così testardo e arrogante che ti arrampichi sugli specchi poi cadi e ti fai male. Sentire che un avvocato non è uomo di legge è ridicolo
Cosa fa un avvocato? Fa le pizze secondo te? E il pizzaiolo fa i ricorsi e va in tribunale giusto?? All' right? Te lo dico in inglese visto che ti piace e lo sai ahhh tu sai tutto! Il codice civile non so a quando risale e se fatto durante il fascismo ai tempi dei romani esisteva già il diritto. Io lo utilizzo anche se a te non va
senza abilitazione di entrare in ruolo. Tu sei così testardo e arrogante che ti arrampichi sugli specchi poi cadi e ti fai male. Sentire che un avvocato non è uomo di legge è ridicolo
Cosa fa un avvocato? Fa le pizze secondo te? E il pizzaiolo fa i ricorsi e va in tribunale giusto?? All' right? Te lo dico in inglese visto che ti piace e lo sai ahhh tu sai tutto! Il codice civile non so a quando risale e se fatto durante il fascismo ai tempi dei romani esisteva già il diritto. Io lo utilizzo anche se a te non va
Ultima modifica di Marioo il Dom Ott 22, 2017 12:49 pm - modificato 1 volta.
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Spring ha scritto:tutte le sentenze sono appellabili.paolinet ha scritto:Scusate, sono totalmente impreparato nella materia giuridica secondo voi questa sentenza è definitiva o appellabile? Grazie anticipatamente a chi saprà rispondermi.
Questa è del TAR; lo è entro 60 giorni dalla notificazione, al consiglio di stato.
Grazie
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
La sentenza puo' essere appellata,per essere definitiva devono passare 60 giorni,in caso contrario
ipoteticamente il MIUR la contesta.....RICORSO.......
ipoteticamente il MIUR la contesta.....RICORSO.......
pino60- Messaggi : 229
Data d'iscrizione : 11.05.11
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
È de legnooo........
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Marioo ha scritto:Il mio diploma consentiva
senza abilitazione di entrare in ruolo.
Non esiste. Gli itp facevano un concorso ordinario come tutti i docenti, prima che istituissero i percorsi abilitanti universitari. Tali concorsi erano abilitanti, quindi non puoi sostenere che gli itp entrassero di ruolo senza abilitazione.
Mary T- Messaggi : 1359
Data d'iscrizione : 25.10.15
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Mary T ha scritto:Marioo ha scritto:Il mio diploma consentiva
senza abilitazione di entrare in ruolo.
Non esiste. Gli itp facevano un concorso ordinario come tutti i docenti, prima che istituissero i percorsi abilitanti universitari. Tali concorsi erano abilitanti, quindi non puoi sostenere che gli itp entrassero di ruolo senza abilitazione.
Si si scusa intendevo concorso senza avere abilitazione quindi se entri in fascia II hai fit più breve
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Spring il ricorso l'ha fatto il mio avvocato quindi saprà lui cosa doveva scrivere se mi ha reputato idoneo x ricorrere non sono fatti tuoi e per ora niente appello miur MI BASTA!
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Spring ha scritto:anche USR lazio ha fatto la nota per eliminare quelli al PdR...
Scusami SPRING hai il link per trovare questa nota della Regione Lazio? Ti ringrazio anticipatamente.
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Spring ha scritto:no, mi spiace, come 24giulio dice che il ministro è con lui, io ti posso dire che me lo ha detto il cuggino del ministro, nota del 20/10(ieri) protocollo MIUR.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0030402.20-10-2017paolinet ha scritto:
Scusami SPRING hai il link per trovare questa nota della Regione Lazio? Ti ringrazio anticipatamente.
magari se lo metti su google qualcosa esce.
Ti ringrazio ora vedo se lo trovo.
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Se vai su fb è ovunque
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
E comunque, ripeto, sono d'accordo con le note degli usr
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: itp con riserva II fascia: convocazioni
Come non doveva essere inserito in seconda fascia chi aveva solo il nr. Di RICORSO, hanno creato grossi problemi alle scuole
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
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