Responsabilità Civile dell'insegnante nella scuola paritaria.
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Responsabilità Civile dell'insegnante nella scuola paritaria.
La Responsabilita' Civile per gli insegnati di scuola paritaria è regolata anche questa dall'articolo 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312?
Nella scuola statale nella seconda l'insegnante non risponde in solido con lo Stato ne' puo' essere direttamente chiamato in giudizio dal danneggiato; quest'ultimo avra' azione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale pero', a sua volta, potra' rivalersi sull'insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Quanto sopra vale anche nella paritaria?
Grazie per le risposte!
Nella scuola statale nella seconda l'insegnante non risponde in solido con lo Stato ne' puo' essere direttamente chiamato in giudizio dal danneggiato; quest'ultimo avra' azione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale pero', a sua volta, potra' rivalersi sull'insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Quanto sopra vale anche nella paritaria?
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westy- Messaggi : 367
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: Responsabilità Civile dell'insegnante nella scuola paritaria.
westy ha scritto:La Responsabilita' Civile per gli insegnati di scuola paritaria è regolata anche questa dall'articolo 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312?
Nella scuola statale nella seconda l'insegnante non risponde in solido con lo Stato ne' puo' essere direttamente chiamato in giudizio dal danneggiato; quest'ultimo avra' azione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale pero', a sua volta, potra' rivalersi sull'insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Quanto sopra vale anche nella paritaria?
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Chi è il danneggiato?
paolopaolo- Messaggi : 3104
Data d'iscrizione : 12.10.10
Re: Responsabilità Civile dell'insegnante nella scuola paritaria.
paolopaolo ha scritto:westy ha scritto:La Responsabilita' Civile per gli insegnati di scuola paritaria è regolata anche questa dall'articolo 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312?
Nella scuola statale nella seconda l'insegnante non risponde in solido con lo Stato ne' puo' essere direttamente chiamato in giudizio dal danneggiato; quest'ultimo avra' azione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale pero', a sua volta, potra' rivalersi sull'insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Quanto sopra vale anche nella paritaria?
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Chi è il danneggiato?
Ti cito la legge:
"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."
VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE
http://www.gildavenezia.it/normativa/schede/vigilanza_minore.pdf
westy- Messaggi : 367
Data d'iscrizione : 29.09.09
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