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Perchè chi si è trasferito deve a parità di punteggio essere preceduto da chi c'è da più tempo nella GaE della provincia?

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gugu
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Messaggio Da fra78 Mer Set 21, 2011 5:24 pm

Non è anticostituzionale?

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Messaggio Da gugu Mer Set 21, 2011 5:30 pm

No, sono le regole di preferenza.
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Messaggio Da Albith Mer Set 21, 2011 5:33 pm

fra78 ha scritto:Non è anticostituzionale?

Ti riporto la guida di Lalla sulla lettura delle GAE per la parte relativa ai titoli di precedenza a parità di punteggio:


A parità di punteggio:

A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria. (art. 1 comma 7 del dm n. 44 del 12 maggio 2011)

Qualora si dovesse rinvenire ancora parità, si passa ad esaminare:

a) le preferenze, ordinate in ordine alfabetico fino alla Q, quindi la preferenza R con riguardo al numero dei figli, le preferenze S e T
b) il servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche
c) la più giovane età

I titoli di preferenza sono, come da allegato 6

A gli insigniti di medaglia al valore militare;

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E gli orfani di guerra;

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H i feriti in combattimento;

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Q - Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S - gli invalidi ed i mutilati civili;

T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età anagrafica ( Legge n 191 del 16/06/98, art. 2 )


Può anche essere che questa lista di precedenze sia incostituzionale, ma devi dimostrarlo portandolo davanti alla Consulta.

Ti faccio presente che se davvero si dichiarasse che a parità di punteggio si deve occupare la medesima posizione in graduatoria senza nessun criterio oggettivo di precedenza quale che sia (età anagrafica, anzianità in graduatoria, titoli vari), l'unica sarebbe che l'Istituzione, al momento delle convocazioni, per incarico annuale o per ruolo, sorteggi l'ordine di chiamata (tipo tombola per intenderci) oppure decida a suo insindacabile arbitrio chi chiamare per primo.

Non è detto che sarebbe un male, chissà...
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Messaggio Da fra78 Mer Set 21, 2011 7:04 pm

Io sto dicendo che la prima regola non mi pare giusta, perchè fa riferimento all'anzianità nella graduatoria provinciale, cosa che mi pare sia stata già bocciata dalla consulta. Se uno da Catania (inserito nel 2005) arriva a Milano perchè a parità di punteggio deve star dietro a uno che a Milano si è inserito nel 2007? Solo perchè si è trasferito?

fra78

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Messaggio Da Albith Mer Set 21, 2011 7:18 pm

fra78 ha scritto:Io sto dicendo che la prima regola non mi pare giusta, perchè fa riferimento all'anzianità nella graduatoria provinciale, cosa che mi pare sia stata già bocciata dalla consulta. Se uno da Catania (inserito nel 2005) arriva a Milano perchè a parità di punteggio deve star dietro a uno che a Milano si è inserito nel 2007? Solo perchè si è trasferito?

Sì, ma sta davanti a una persona inserita in un'annata precedente ma che ha un punto di meno, quindi il principio dettato dalla consulta è salvo in quanto costui può spendere pienamente il suo punteggio. Se ha 50 punti, sta dopo chi ne ha 51 ma prima di chi ne ha 49. A parità di punteggio l'anzianità di inserimento è solo uno dei criteri: il fatto che sia il primo adottato inficia poco a quel punto.

Ed era su questo che la Consulta si è pronunciata: se ci pensi ci sarebbe uguale discriminazione se a parità di punteggio prevalesse l'ultimo arrivato, non trovi?

La locuzione chiave è "a parità di punteggio", cosa che le code avevano disatteso.

Magari discutiamo che tale principio potrebbe essere eliminato, ma a quel punto dovremmo anche discutere perché un candidato più giovane sta davanti a uno più anziano, e perché un orfano debba avere precedenza. In ogni caso ci sarebbe una disparità di trattamento.

Se non accetti la salvaguardia di nessuno di questi principi (anzianità anagrafica, anzianità di inserimento, precedenze varie) torno a ripetermi: resta solo la riffa, e comunque era una delle ipotesi se ben ricordi. Che i dirigenti nominassero a loro libero arbitrio.

Le graduatorie servono anche a evitare questo (e non sappiamo ancora per quanto, ma credo poco).


Ultima modifica di Albith il Mer Set 21, 2011 7:22 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da paolopaolo Mer Set 21, 2011 7:21 pm

Chiedo di chiudere questo topic.
E' privo di significato e non è di alcuna utilità.

paolopaolo

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Messaggio Da fra78 Mer Set 21, 2011 7:25 pm

paolopaolo ha scritto:Chiedo di chiudere questo topic.
E' privo di significato e non è di alcuna utilità.

Ma che richiesta è, scusa? Io non ho parole.
Comunque secondo me è utile a tutti quelli che si trovano dietro a qualcun altro solo perchè non erano in quella provincia da più tempo. E secondo me è un criterio assurdo.

fra78

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Messaggio Da fra78 Mer Set 21, 2011 7:26 pm

Aggiungo che secondo me molti non si sono accorti che questo criterio nasce da un'interpretazione di una legge ambigua.

fra78

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Messaggio Da rominav Mer Set 21, 2011 7:27 pm

Il criterio c'è ed è stabilito dal decreto di aggiornamento delle graduatorie, come ti è stato riportato sopra.
Visto che la tua domanda iniziale ha ricevuto una risposta non ha senso tenere aperto il topic...

rominav

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Messaggio Da fra78 Mer Set 21, 2011 7:31 pm

Albith ha scritto:
fra78 ha scritto:Io sto dicendo che la prima regola non mi pare giusta, perchè fa riferimento all'anzianità nella graduatoria provinciale, cosa che mi pare sia stata già bocciata dalla consulta. Se uno da Catania (inserito nel 2005) arriva a Milano perchè a parità di punteggio deve star dietro a uno che a Milano si è inserito nel 2007? Solo perchè si è trasferito?

Sì, ma sta davanti a una persona inserita in un'annata precedente ma che ha un punto di meno, quindi il principio dettato dalla consulta è salvo in quanto costui può spendere pienamente il suo punteggio. Se ha 50 punti, sta dopo chi ne ha 51 ma prima di chi ne ha 49. A parità di punteggio l'anzianità di inserimento è solo uno dei criteri: il fatto che sia il primo adottato inficia poco a quel punto.

Ed era su questo che la Consulta si è pronunciata: se ci pensi ci sarebbe uguale discriminazione se a parità di punteggio prevalesse l'ultimo arrivato, non trovi?

La locuzione chiave è "a parità di punteggio", cosa che le code avevano disatteso.

Magari discutiamo che tale principio potrebbe essere eliminato, ma a quel punto dovremmo anche discutere perché un candidato più giovane sta davanti a uno più anziano, e perché un orfano debba avere precedenza. In ogni caso ci sarebbe una disparità di trattamento.

Se non accetti la salvaguardia di nessuno di questi principi (anzianità anagrafica, anzianità di inserimento, precedenze varie) torno a ripetermi: resta solo la riffa, e comunque era una delle ipotesi se ben ricordi. Che i dirigenti nominassero a loro libero arbitrio.

Le graduatorie servono anche a evitare questo (e non sappiamo ancora per quanto, ma credo poco).

Albith il criterio di minore anzianità anagrafica si richiama ad una legge del 1998. L'anzianità in graduatoria è cosa ambigua: se uno si trasferisce prevale l'anzianità in graduatoria provinciale, se due si trasferiscono nello stesso anno prevale l'anzianità nelle GaE (questo caso non si verifica più ma nelle graduatorie ci sono ancora situazioni del genere). In pratica vengono applicati 2 criteri per lo stesso fine: salvaguardare l''anzianità di servizio'. E, come si sa, il criterio deve essere uno.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Set 21, 2011 7:31 pm

chiudo perchè non essendo un legale io non sono in grado di dire con così facilità in un forum cosa sia costituzionale e cosa no.

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