Mancata risposta a convocazioni con Vivifacile, siamo sicuri che il silenzio equivale a rinuncia?
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Mancata risposta a convocazioni con Vivifacile, siamo sicuri che il silenzio equivale a rinuncia?
Mi è stato detto che se il supplente Tizio viene convocato da salvaprecari prima tramite fonogramma, poi tramite ViviFacile, e dopo 48 ore ancora non ha risposto viene considerato rinunciatario; però non ho trovato niente di scritto e non vorrei farmi qualche gaffe. Siamo sicuri che il silenzio equivale a rinuncia?
Nel caso fosse così, posso procedere all'inserimento della rinuncia a SIDI?
Chiedo anche se vale lo stesso per chi è convocato da graduatorie di Istituto, ovvero se anche in questo caso il silenzio equivale con certezza a rinuncia.
Grazie mille
Nel caso fosse così, posso procedere all'inserimento della rinuncia a SIDI?
Chiedo anche se vale lo stesso per chi è convocato da graduatorie di Istituto, ovvero se anche in questo caso il silenzio equivale con certezza a rinuncia.
Grazie mille
Martyn- Messaggi : 380
Data d'iscrizione : 26.10.11
Re: Mancata risposta a convocazioni con Vivifacile, siamo sicuri che il silenzio equivale a rinuncia?
nella convocazione viene indicata la data e l'ora entro la quale inviare la disponibilità per la supplenza
trascorsa quell'ora senza aver ricevuto nulla, significa che il docente è rinunciatario
ti ricordo che la convocazione deve contenere i seguenti elementi
"i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo
settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire
il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre
contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente
convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti
gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari
della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione"
dm n. 62/11 art. 11 comma 3
trascorsa quell'ora senza aver ricevuto nulla, significa che il docente è rinunciatario
ti ricordo che la convocazione deve contenere i seguenti elementi
"i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo
settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire
il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre
contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente
convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti
gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari
della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione"
dm n. 62/11 art. 11 comma 3
lallaorizzonte- Moderatore
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