TFA e SSIS: oltre il danno la beffa?
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TFA e SSIS: oltre il danno la beffa?
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Formazione iniziale docenti: per i “Sissini” disoccupati oltre il danno la beffa
Emanuele Rainone - Il DM 249 sulla Formazione iniziale docenti è un documento davvero molto strano. Una prima osservazione sembra imporsi fin da subito con una certa cogenza: i docenti che hanno frequentato le Ssis per abilitarsi sono stati letteralmente truffati: di quel percorso di formazione di 2 anni compreso tirocinio si poteva fare a meno. Su questo l’evidenza testuale del DM 249 è incontrovertibile: l’art. 15 sulle norme transitorie infatti dice espressamente che sono ammessi al solo tirocinio attivo coloro che avevano i requisiti per l’accesso alle Scuole di Specializzazione o i possessori di una laurea magistrale.
Questo passo rivela l’intero senso del provvedimento: a parità di titolo (vedi ‘requisiti d’accesso alle Ssis’) se il collega ‘sissino’ ha dovuto frequentare due anni compreso il tirocinio, il collega delle norme transitorie potrà abilitarsi con un solo anno di TFA.
Aritmeticamente abbiamo un anno di differenza. Ma dal punto di vista della effettiva formazione gli anni in realtà sono due: se andiamo a dare un’occhiata alle attività previste per il TFA (art.10) scopriamo che ricalcano perfettamente quelle del tirocinio delle Ssis, con la sola differenza che il monte ore di tirocinio diretto e indiretto è di 475 ore rispetto alle 300 delle Ssis. Tenendo presente che con tirocinio attivo si intende ‘fare lezione’ e con tirocinio indiretto ‘osservare il fare lezione’, la differenza tra 300 e 475 è irrisoria. Gli anni in meno sono due. Questo il danno.
Quanto alla beffa, dobbiamo andare a leggere l’art. 5 comma 2 in cui si dice che ‘il numero complessivo dei posti annualmente previsti per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti)’.
Con 300.000 precari in graduatoria permanente - molti dei quali sono proprio abilitati Ssis e disoccupati – non si capisce come si possa parlare sensatamente di ‘fabbisogno di personale docente’.
Possiamo immaginare – come peraltro è stato spesso anticipato in modo informale da varie fonti sia ministeriali che sindacali – che una parte dei posti disponibili saranno destinati ai nuovi abilitati e la restante parte verrà utilizzata per ‘assorbire’(come dice il Ministro Gelmini) i precari già abilitati.
Per capire dove sta la beffa, prendiamo un caso specifico: una precaria abilitata Ssis che non è mai riuscita a fare una supplenza o che ne ha fatte talmente poche da non riuscire a guadagnare i soliti 12 punti annuali e che quindi è rimasta ‘indietro’, insomma che ha pochissime speranze di ‘entrare nel giro’.
Prendiamo questo caso e confrontiamolo con il futuro insegnante abilitato con le norme transitorie del DM 249. Il futuro insegnante che avrà fatto un percorso di formazione più breve di un anno (di vita, ma di formazione sono ben due gli anni abbonati) avrà un percorso privilegiato e molte più possibilità di entrare nella scuola - le voci ministerial-sindacali solitamente parlano del 30% dei posti disponibili – rispetto alla collega abilitata Ssis con due anni di formazione alle spalle in più e un futuro da perfetta disoccupata, cornuta e mazziata.
Con buona pace di tutti i discorsi sul merito, la qualità della scuola e altre colossali balle del genere.
Mi chiedo se non ci siano gli estremi per un ennesimo ricorso alla Corte Costituzionale per violazione del principio d’eguaglianza.
Formazione iniziale docenti: per i “Sissini” disoccupati oltre il danno la beffa
Emanuele Rainone - Il DM 249 sulla Formazione iniziale docenti è un documento davvero molto strano. Una prima osservazione sembra imporsi fin da subito con una certa cogenza: i docenti che hanno frequentato le Ssis per abilitarsi sono stati letteralmente truffati: di quel percorso di formazione di 2 anni compreso tirocinio si poteva fare a meno. Su questo l’evidenza testuale del DM 249 è incontrovertibile: l’art. 15 sulle norme transitorie infatti dice espressamente che sono ammessi al solo tirocinio attivo coloro che avevano i requisiti per l’accesso alle Scuole di Specializzazione o i possessori di una laurea magistrale.
Questo passo rivela l’intero senso del provvedimento: a parità di titolo (vedi ‘requisiti d’accesso alle Ssis’) se il collega ‘sissino’ ha dovuto frequentare due anni compreso il tirocinio, il collega delle norme transitorie potrà abilitarsi con un solo anno di TFA.
Aritmeticamente abbiamo un anno di differenza. Ma dal punto di vista della effettiva formazione gli anni in realtà sono due: se andiamo a dare un’occhiata alle attività previste per il TFA (art.10) scopriamo che ricalcano perfettamente quelle del tirocinio delle Ssis, con la sola differenza che il monte ore di tirocinio diretto e indiretto è di 475 ore rispetto alle 300 delle Ssis. Tenendo presente che con tirocinio attivo si intende ‘fare lezione’ e con tirocinio indiretto ‘osservare il fare lezione’, la differenza tra 300 e 475 è irrisoria. Gli anni in meno sono due. Questo il danno.
Quanto alla beffa, dobbiamo andare a leggere l’art. 5 comma 2 in cui si dice che ‘il numero complessivo dei posti annualmente previsti per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti)’.
Con 300.000 precari in graduatoria permanente - molti dei quali sono proprio abilitati Ssis e disoccupati – non si capisce come si possa parlare sensatamente di ‘fabbisogno di personale docente’.
Possiamo immaginare – come peraltro è stato spesso anticipato in modo informale da varie fonti sia ministeriali che sindacali – che una parte dei posti disponibili saranno destinati ai nuovi abilitati e la restante parte verrà utilizzata per ‘assorbire’(come dice il Ministro Gelmini) i precari già abilitati.
Per capire dove sta la beffa, prendiamo un caso specifico: una precaria abilitata Ssis che non è mai riuscita a fare una supplenza o che ne ha fatte talmente poche da non riuscire a guadagnare i soliti 12 punti annuali e che quindi è rimasta ‘indietro’, insomma che ha pochissime speranze di ‘entrare nel giro’.
Prendiamo questo caso e confrontiamolo con il futuro insegnante abilitato con le norme transitorie del DM 249. Il futuro insegnante che avrà fatto un percorso di formazione più breve di un anno (di vita, ma di formazione sono ben due gli anni abbonati) avrà un percorso privilegiato e molte più possibilità di entrare nella scuola - le voci ministerial-sindacali solitamente parlano del 30% dei posti disponibili – rispetto alla collega abilitata Ssis con due anni di formazione alle spalle in più e un futuro da perfetta disoccupata, cornuta e mazziata.
Con buona pace di tutti i discorsi sul merito, la qualità della scuola e altre colossali balle del genere.
Mi chiedo se non ci siano gli estremi per un ennesimo ricorso alla Corte Costituzionale per violazione del principio d’eguaglianza.
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