chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
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chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
Salve nell'art.9 del CCNI c'è una descrizione un po' ambigua.
Prima si dice di dichiarare il grado di parentela col disabile (fra cui anche il genitore) e poi si dice che la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore
Mi spiegate cosa devo fare se assito mio figlio disabile?
In effetti i genitori possono assistere insieme i figli disabili e non in modo univoco in base alla legge 104, ma forse questo comporta esclusione dalle preferenze per il genitore che fra i 2 è insegnante visto che c'è l'altro disponbile? No credo in quanto questo lederebbe il principio di assistenza congiunta.
Secondo me qui si sono incartati.
Faccio solo dichiarazione di avere un figlio disabile e basta senza indicare carattere di esclusività?
Grazie
Riporto il testo del CCNI:
b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Prima si dice di dichiarare il grado di parentela col disabile (fra cui anche il genitore) e poi si dice che la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore
Mi spiegate cosa devo fare se assito mio figlio disabile?
In effetti i genitori possono assistere insieme i figli disabili e non in modo univoco in base alla legge 104, ma forse questo comporta esclusione dalle preferenze per il genitore che fra i 2 è insegnante visto che c'è l'altro disponbile? No credo in quanto questo lederebbe il principio di assistenza congiunta.
Secondo me qui si sono incartati.
Faccio solo dichiarazione di avere un figlio disabile e basta senza indicare carattere di esclusività?
Grazie
Riporto il testo del CCNI:
b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
pina74- Messaggi : 591
Data d'iscrizione : 08.04.11
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
Cara Pina74, ho i tuoi stessi dubbi perché sono nella stessa situazione. Penso che la dichiarazione di assistenza con carattere di unicità sia per assicurarsi che il coniuge non usufruisca della 104. Ho dubbi sul fatto che vada presentata copia autenticata della certificazione, perché non si potrebbe più fare. Per la scelta delle scuole prima dice che va indicato per primo il comune o il distretto, poi che si può mettere per prima anche qualche scuola. Nella dichiarazione personale si parla di inabilità al lavoro che è cosa diversa dalla 104, che non è nominata. Ho anche altri dubbi che non sono riuscita a chiarire né chiedendo su OS né al sindacato. Speriamo di riuscire a non sbagliare, ciao, in bocca al lupo!
Babalu- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
ma in effetti il coniuge usufruisce con me dei permessi della 104...è proprio questo che voglio capire.
Comunque da ciò che leggo nell'art.9 mi sembra di capire che bisogna dichiarare 2 cose:
- grado di parentela
- unicità di assistenza
A proseguio del secondo punto afferma che La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.
Quindi credo che in caso di assistenza ai figli non bisogna effettuare la seconda dichiarazione.
Comunque da ciò che leggo nell'art.9 mi sembra di capire che bisogna dichiarare 2 cose:
- grado di parentela
- unicità di assistenza
A proseguio del secondo punto afferma che La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.
Quindi credo che in caso di assistenza ai figli non bisogna effettuare la seconda dichiarazione.
pina74- Messaggi : 591
Data d'iscrizione : 08.04.11
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
Pina per assistenza al figlio non devi essere unico referente, ma lo siete entrambi, quindi non devi compilare niente, sia tu che tuo marito avete diritto a congedi permessi etc... perchè si tratta del figlio. non esiste l'unico referente per un genitore che assiste il figlio, fidati, noi in famiglia siamo entrambi referenti, quindi possiamo entrambi prendere giorni, congedo e altro. E' tutto sul sito dell'inps.
topolino.gi49- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 12.08.13
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
ciao topolino, lo so che per l'INPS è corretto così, mi chiedevo se per le preferenze bisognasse anche dichiarare il carattere di unicità ma quella frase "La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore" penso che significhi che non devo farlo.
Resta il fatto che sono ambigui quando scrivono qualcosa, al primo capoverso che parla di grado di parentela si cita anche il genitore, poi al secondo capoverso che parla di unicità vanno daccapo e poi mettono la frase "La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore". Penso che valga solo per il secondo obbligo di unicità e non per il primo capoverso...
Tu che ne pensi? Dichiari solo il grado di parentela e non unicità? Hai fatto così anche altri anni e te l'hanno riconosciuta la preferenza? Per me è la prima volta.
Grazie
Resta il fatto che sono ambigui quando scrivono qualcosa, al primo capoverso che parla di grado di parentela si cita anche il genitore, poi al secondo capoverso che parla di unicità vanno daccapo e poi mettono la frase "La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore". Penso che valga solo per il secondo obbligo di unicità e non per il primo capoverso...
Tu che ne pensi? Dichiari solo il grado di parentela e non unicità? Hai fatto così anche altri anni e te l'hanno riconosciuta la preferenza? Per me è la prima volta.
Grazie
pina74- Messaggi : 591
Data d'iscrizione : 08.04.11
giulia potrei avere un tuo parere per favore?
forse mi sono risposta consultando le leggi attentamente:
nell'art.9 del CCNI lettera b si afferma:
l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
Quindi leggendo l'Articolo 24 comma 1 lettera della legge 183/2010:
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (2)
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
Risulta che entrambi i coniugi possono assistere il figlio disabile e per loro non si parla di vincolo di unicità!
Sarà per questo che nel CCNI mettono poi la frase "La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore".
Problema risolto?
nell'art.9 del CCNI lettera b si afferma:
l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
Quindi leggendo l'Articolo 24 comma 1 lettera della legge 183/2010:
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (2)
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
Risulta che entrambi i coniugi possono assistere il figlio disabile e per loro non si parla di vincolo di unicità!
Sarà per questo che nel CCNI mettono poi la frase "La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore".
Problema risolto?
pina74- Messaggi : 591
Data d'iscrizione : 08.04.11
Babalu- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
si è così! non va dichiarato. ho compilato tutto ciò lo scorso anno e ho avuto il trasferimento interprovinciale. un saluto e in bocca al lupo a entrambi...
topolino.gi49- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 12.08.13
Re: chiarimento su dichiarazioni per precedenza 104 caso figlio disabile
va bene quindi faccio dichiarazione solo di
-essere madre di figlio disabile
-il disabile risiede nel comune di xxxx (che metto in cima alla lista delle preferenze)
- il disabile non è ricoverato presso istituti specializzati
ok?
-essere madre di figlio disabile
-il disabile risiede nel comune di xxxx (che metto in cima alla lista delle preferenze)
- il disabile non è ricoverato presso istituti specializzati
ok?
pina74- Messaggi : 591
Data d'iscrizione : 08.04.11
topolino.gi49- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 12.08.13
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