L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
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Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
In effetti sembrano molto agguerriti
angelaposse- Messaggi : 210
Data d'iscrizione : 21.08.13
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Ma dico? Siamo allo stadio?
Al di là delle assunzioni (o presunte tali... ne sono saltate 23.000 a data da destinarsi altri andranno negli albi e da lì chissà?), qualcuno ha il coraggio di dire che questa riforma è positiva?
Cerchiamo di andare OLTRE.
Al di là delle assunzioni (o presunte tali... ne sono saltate 23.000 a data da destinarsi altri andranno negli albi e da lì chissà?), qualcuno ha il coraggio di dire che questa riforma è positiva?
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Meravigliato- Messaggi : 391
Data d'iscrizione : 27.11.14
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
avidodinformazioni ha scritto:lo champagne invecchiato di due mesi è più buono ?
grandissimo!
Roccorò- Messaggi : 166
Data d'iscrizione : 22.08.14
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Il percorso di una legge
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette)
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un'istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo l'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente.
La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l'intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.
.....E pensate che davvero possa essere approvato così in fretta ?
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette)
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un'istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo l'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente.
La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l'intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.
.....E pensate che davvero possa essere approvato così in fretta ?
lamannafranca- Messaggi : 1780
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Età : 57
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Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Franca non deporre le armi...........e rispondimi (post idonei esclusi)
vedi- Messaggi : 245
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Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
se è parola di Giannini, chi si fida?
secondo me nessuno. proprio perchè lo ha detto costei...
poi se succede, succede.
@franca, grazie per il tuo post...
secondo me nessuno. proprio perchè lo ha detto costei...
poi se succede, succede.
@franca, grazie per il tuo post...
catiusciagr- Messaggi : 1803
Data d'iscrizione : 21.10.12
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
jeppo17 ha scritto:se anziché noi fosse tutto questo governo ad andarsene OLTRE sarebbe meglio per tuttiMeravigliato ha scritto:Ma dico? Siamo allo stadio?
Al di là delle assunzioni (o presunte tali... ne sono saltate 23.000 a data da destinarsi altri andranno negli albi e da lì chissà?), qualcuno ha il coraggio di dire che questa riforma è positiva?
Cerchiamo di andare OLTRE.
Sarebbe un sogno.
Capisco la democrazia parlamentare ma, davvero, che prendano delle decisioni gravissime sulle nostre vite, gente nemmeno eletta parlamentare è tremendo...
Meravigliato- Messaggi : 391
Data d'iscrizione : 27.11.14
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Ti ho appena risposto : )vedi ha scritto:Franca non deporre le armi...........e rispondimi (post idonei esclusi)
lamannafranca- Messaggi : 1780
Data d'iscrizione : 23.01.13
Età : 57
Località : Martina Franca(Ta)
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Veramente dire che il Jobs act è stato approvato in quattro e quattr'otto e senza modifiche è mistificare la realtà.
apollonius- Messaggi : 400
Data d'iscrizione : 12.10.12
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Se anche venisse approvato, ci sarebbe la corte costituzionale a fermarlo, così come è successo con l'identica norma della regione Lombardia. Probabilmente Renzi lo sa ma sa anche che l'impatto mediatico c'è con l'approvazione e non con la successiva bocciatura.
chicca70- Messaggi : 3610
Data d'iscrizione : 26.12.14
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
@sparviero
Sappiamo tutti quale sia il percorso parlamentare per approvare un DDL ma ti faccio presente che per approvare il jobs act il governo pur avendo non solo l'opposizione contro ma anche tutti i sindacati e parte della maggioranza in quattro e quattr'otto lo ha fatto approvare.Quindi come vedi se Renzi vuole si può fare velocemente.
E se invece qualcuno non lo sapeva ? Se non ti interessava potevi non leggere !
Sappiamo tutti quale sia il percorso parlamentare per approvare un DDL ma ti faccio presente che per approvare il jobs act il governo pur avendo non solo l'opposizione contro ma anche tutti i sindacati e parte della maggioranza in quattro e quattr'otto lo ha fatto approvare.Quindi come vedi se Renzi vuole si può fare velocemente.
E se invece qualcuno non lo sapeva ? Se non ti interessava potevi non leggere !
lamannafranca- Messaggi : 1780
Data d'iscrizione : 23.01.13
Età : 57
Località : Martina Franca(Ta)
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Esatto. La norma è palesemente anticostituzionale e non passerà. Ancora la scuola non è azienda privata, anche se ci provano (non credevo di dover rimpiangere Berlusca, Renzi è molto più pericoloso perchè ha le spalle coperte dai poteri forti della cricca che comanda in Europa, almeno B. remava contro, e che mira alla cancellazione di diritti sacrosanti dei lavoratori).chicca70 ha scritto:Se anche venisse approvato, ci sarebbe la corte costituzionale a fermarlo, così come è successo con l'identica norma della regione Lombardia. Probabilmente Renzi lo sa ma sa anche che l'impatto mediatico c'è con l'approvazione e non con la successiva bocciatura.
prever1968- Messaggi : 272
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
prever1968 ha scritto:Esatto. La norma è palesemente anticostituzionale e non passerà. Ancora la scuola non è azienda privata, anche se ci provano (non credevo di dover rimpiangere Berlusca, Renzi è molto più pericoloso perchè ha le spalle coperte dai poteri forti della cricca che comanda in Europa, almeno B. remava contro, e che mira alla cancellazione di diritti sacrosanti dei lavoratori).chicca70 ha scritto:Se anche venisse approvato, ci sarebbe la corte costituzionale a fermarlo, così come è successo con l'identica norma della regione Lombardia. Probabilmente Renzi lo sa ma sa anche che l'impatto mediatico c'è con l'approvazione e non con la successiva bocciatura.
Io però vedo una bella differenza tra "chiamata diretta" (assumo chi voglio) e "scelta del DS" (da un albo di professionisti già assunti a TI dalla PA scelgo chi è più rispondente ai bisogni dell'istituto).
Mi pare si stiano mescolando pericolosamente le due situazioni.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Grazie infinite.lamannafranca ha scritto:Il percorso di una legge
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette)
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un'istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo l'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente.
La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l'intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.
.....E pensate che davvero possa essere approvato così in fretta ?
Lidia- Messaggi : 344
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Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Vai col disegnino :-Djeppo17 ha scritto:tu non puoi scegliere un caxxo. Nella PA si lavora per concorso. Perfino la chiamata da terza fascia la si effettua sulla base di un concorso per soli titoli. Ci arrivi o ti facciamo un disegnino??
Lidia- Messaggi : 344
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Re: L'iter sarà rapido.parola del ministro Giannini. Deponete lo champagne ( o spumante) nel frigo!!
Dai ottodoro c'è più gusto a difendersi da soli!Ottodoro ha scritto:Ma i moderatori non intervengono mai a moderare le offese degli utenti? Bisogna contattare amministratori particolari?
lamannafranca- Messaggi : 1780
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