Ore di sostituzione a recupero
3 partecipanti
Ore di sostituzione a recupero
Vorrei sapere tutto quello che c'e' da sapere sulle ore a recupero ovvero come e' possibile recuperarle.
Partite dal presupposto che il mio DS NON vuole farmele recuperare :-) grazie
Partite dal presupposto che il mio DS NON vuole farmele recuperare :-) grazie
Mrs.Hudson- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 18.02.14
Re: Ore di sostituzione a recupero
Non è ben chiaro di cosa parli.
Puoi essere più precisa?
Puoi essere più precisa?
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Ore di sostituzione a recupero
Ho effettuato ore di sostituzione dei colleghi. Non a pagamento ma a recupero (mi hanno fatto scegliere). Ora vorrei recuperarle. Vorrei sapere i riferimenti legislativi precisi
Mrs.Hudson- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 18.02.14
Re: Ore di sostituzione a recupero
Chi ti ha fatto scegliere il DS o è stata un'iniziativa privata"?
http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-ai-permessi-brevi-personale-della-scuola-quante-ore-e-come-organizzare-recupero
http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-ai-permessi-brevi-personale-della-scuola-quante-ore-e-come-organizzare-recupero
Ospite- Ospite
Re: Ore di sostituzione a recupero
Sul modulo da firmare siamo tenuti noi a barrare recupero o pagamento.
io ho scelto recupero perche' i soldi nel Fis non ci sono mai...
nel link si parla di recupero permessi chiesti da me mentre io non ne ho chiesti. Ho coperto dei colleghi.
io ho scelto recupero perche' i soldi nel Fis non ci sono mai...
nel link si parla di recupero permessi chiesti da me mentre io non ne ho chiesti. Ho coperto dei colleghi.
Mrs.Hudson- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 18.02.14
Re: Ore di sostituzione a recupero
Quindi sono previste le due opzioni, a scelta del docente. Allora hai diritto al recupero delle ore, altrimenti il DS te le deve pagare.Mrs.Hudson ha scritto:Sul modulo da firmare siamo tenuti noi a barrare recupero o pagamento.
Ospite- Ospite
Re: Ore di sostituzione a recupero
Non c'è un riferimento legislativo perché è previsto dal contratto solo il contrario: prendi un permesso breve, di un'ora o due, da recuperare con sostituzioni.
Se nel vostro contratto integrativo d'istituto è previsto quello di cui parli, ci dev'essere anche scritto con quali modalità si recuperano le ore prestate in eccedenza.
Non mi risulta che il pagamento delle ore eccedenti sia a carico del FIS. Dovrebbe trattarsi di fondi assegnati dal MIUR con finalità specifica.
Se nel vostro contratto integrativo d'istituto è previsto quello di cui parli, ci dev'essere anche scritto con quali modalità si recuperano le ore prestate in eccedenza.
Non mi risulta che il pagamento delle ore eccedenti sia a carico del FIS. Dovrebbe trattarsi di fondi assegnati dal MIUR con finalità specifica.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Ore di sostituzione a recupero
Torno sui permessi brevi perché non condivido quello che scrive Paolo Pizzo.
Mi attengo ESCLUSIVAMENTE a quanto riportato nell'art.16 del CCNL 2006-2009 dove si afferma che:
comma 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda.........
comma 5. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Parto dal comma 1. Cosa si intende per compatibilmente con le esigenze di servizio? Se non ho docenti a disposizione per le ore richieste non c'è compatibilità, quindi il permesso non lo posso concedere. Né mi sentirei di concederlo anche avendo insegnanti a disposizione per ore eccedenti a pagamento perché sarebbe comunque un ulteriore aggravio per le poche risorse economiche di cui dispone la scuola.
Ma se, come lascia intendere Paolo Pizzo, il permesso è un diritto non soggetto a concessione facoltativa da parte del DS, la dicitura di cui al comma 1 ovvero "compatibilmente con le esigenze di servizio" cos'é, una fregnaccia?
Comma 5. "La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio."
Questo comma rafforza il mio ragionamento. Se non ho insegnanti con cui sostituire il docente richiedente non sono tenuto a concedere il permesso. Allora decade l'OBBLIGO alla sua concessione.
Per la verità l'interpretazione del rispettabilissimo Paolo Pizzo mi sembra che vada al di là della semplice interpretazione ad litteram.
Mi attengo ESCLUSIVAMENTE a quanto riportato nell'art.16 del CCNL 2006-2009 dove si afferma che:
comma 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda.........
comma 5. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Parto dal comma 1. Cosa si intende per compatibilmente con le esigenze di servizio? Se non ho docenti a disposizione per le ore richieste non c'è compatibilità, quindi il permesso non lo posso concedere. Né mi sentirei di concederlo anche avendo insegnanti a disposizione per ore eccedenti a pagamento perché sarebbe comunque un ulteriore aggravio per le poche risorse economiche di cui dispone la scuola.
Ma se, come lascia intendere Paolo Pizzo, il permesso è un diritto non soggetto a concessione facoltativa da parte del DS, la dicitura di cui al comma 1 ovvero "compatibilmente con le esigenze di servizio" cos'é, una fregnaccia?
Comma 5. "La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio."
Questo comma rafforza il mio ragionamento. Se non ho insegnanti con cui sostituire il docente richiedente non sono tenuto a concedere il permesso. Allora decade l'OBBLIGO alla sua concessione.
Per la verità l'interpretazione del rispettabilissimo Paolo Pizzo mi sembra che vada al di là della semplice interpretazione ad litteram.
Ospite- Ospite
Re: Ore di sostituzione a recupero
Dove e che cosa scrive?giobbe ha scritto:Torno sui permessi brevi perché non condivido quello che scrive Paolo Pizzo.
Insomma, puoi trascrivere la frase, il passaggio ... con cui non concordi?
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Ore di sostituzione a recupero
giobbe ha scritto:... Se non ho docenti a disposizione per le ore richieste non c'è compatibilità, quindi il permesso non lo posso concedere. Né mi sentirei di concederlo anche avendo insegnanti a disposizione per ore eccedenti a pagamento perché sarebbe comunque un ulteriore aggravio per le poche risorse economiche di cui dispone la scuola.
Parti da un presupposto sbagliato.
E' del tutto legittimo sostituire il docente in permesso breve con un collega disponibile a fare una supplenza a pagamento.
Non c'è alcun aggravio di spesa, perché chi chiede il permesso deve restituirlo sostituendo qualcuno assente nei due mesi successivi.
E' una partita di giro.
Il permesso breve non può essere concesso se non c'è nessuno a disposizione per completamento e nessuno disponibile a pagamento.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Ore di sostituzione a recupero
Il link di riferimento a quello che dice Paolo Pizzo è:
http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-ai-permessi-brevi-personale-della-scuola-quante-ore-e-come-organizzare-recupero
Tra l'altro dice che "La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti. (la parte in grassetto è stata aggiunta da Paolo Pizzo)"
Ripeto, quali sarebbero queste esigenze di servizio se non la mancata disposibilità di docenti che possano sostituire chi chiede il permesso?
Oggi, specilamente nei piccoli plessi o sedi staccate di scuole secondarie, non ci sono docenti che hanno ore a disposizione.
Prendiamo un plesso di un istituto secondario di II grado che ha cinque classi, dove nessun insegnante ha ore a diposizione se non qualcuno per ore eccedenti a pagamento. Il docente chiede 2 ore di permesso (alcuni hanno anche la maleducazione di diterlo nella stassa giornata in cui sono in servizio) con chi lo sostituisco, così, di punta in bianco? Ma anche se lo chiedesse due giorni prima, con chi lo sostituisco? Non ho insegnanti a disposizione, nemmeno a pagamento, né posso dividere gli alunni della sua classe in altri classi perché è vietato. Allora come la mettiamo?
Leggendo l'intervento di Paolo Pizzo sembra che il permesso breve NON POSSA essere negato per nessun motivo. E su questo punto che non sono d'accordo.
Per me la dicitura riportata nell'art.16 del CCNL 2006-2009, nelle parti in cui afferma che la concessione del permesso è subordinata alle esigenze della scuola significa proprio questo. Né posso interpretare in modo estensivo la possibilità che la "sostituzione con personale in servizio" si riferisca pure a quegli insegnanti che sono a disposizione per ore eccedenti a pagamento. Perché la normativa non lo dice ma dice tout court con personale in servizio. Dove, per me, il "servizio" è quello relativo alle proprie ore settimanali, di natura contrattuale. Il personale disponibile ad effettuare ore eccedenti non è "PERSONALE IN SERVIZIO" ma personale DISPONIBILE a fare lo straordinario, che come tale la scuola non è tenuta a farlo fare per ragioni economiche e/o di altra natura.
http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-ai-permessi-brevi-personale-della-scuola-quante-ore-e-come-organizzare-recupero
Tra l'altro dice che "La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti. (la parte in grassetto è stata aggiunta da Paolo Pizzo)"
Ripeto, quali sarebbero queste esigenze di servizio se non la mancata disposibilità di docenti che possano sostituire chi chiede il permesso?
Oggi, specilamente nei piccoli plessi o sedi staccate di scuole secondarie, non ci sono docenti che hanno ore a disposizione.
Prendiamo un plesso di un istituto secondario di II grado che ha cinque classi, dove nessun insegnante ha ore a diposizione se non qualcuno per ore eccedenti a pagamento. Il docente chiede 2 ore di permesso (alcuni hanno anche la maleducazione di diterlo nella stassa giornata in cui sono in servizio) con chi lo sostituisco, così, di punta in bianco? Ma anche se lo chiedesse due giorni prima, con chi lo sostituisco? Non ho insegnanti a disposizione, nemmeno a pagamento, né posso dividere gli alunni della sua classe in altri classi perché è vietato. Allora come la mettiamo?
Leggendo l'intervento di Paolo Pizzo sembra che il permesso breve NON POSSA essere negato per nessun motivo. E su questo punto che non sono d'accordo.
Per me la dicitura riportata nell'art.16 del CCNL 2006-2009, nelle parti in cui afferma che la concessione del permesso è subordinata alle esigenze della scuola significa proprio questo. Né posso interpretare in modo estensivo la possibilità che la "sostituzione con personale in servizio" si riferisca pure a quegli insegnanti che sono a disposizione per ore eccedenti a pagamento. Perché la normativa non lo dice ma dice tout court con personale in servizio. Dove, per me, il "servizio" è quello relativo alle proprie ore settimanali, di natura contrattuale. Il personale disponibile ad effettuare ore eccedenti non è "PERSONALE IN SERVIZIO" ma personale DISPONIBILE a fare lo straordinario, che come tale la scuola non è tenuta a farlo fare per ragioni economiche e/o di altra natura.
Ospite- Ospite
Re: Ore di sostituzione a recupero
giobbe ha scritto:Il link di riferimento a quello che dice Paolo Pizzo è:
http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-ai-permessi-brevi-personale-della-scuola-quante-ore-e-come-organizzare-recupero
Tra l'altro dice che "La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti. (la parte in grassetto è stata aggiunta da Paolo Pizzo)"
Ripeto, quali sarebbero queste esigenze di servizio se non la mancata disposibilità di docenti che possano sostituire chi chiede il permesso?
Oggi, specilamente nei piccoli plessi o sedi staccate di scuole secondarie, non ci sono docenti che hanno ore a disposizione.
Prendiamo un plesso di un istituto secondario di II grado che ha cinque classi, dove nessun insegnante ha ore a diposizione se non qualcuno per ore eccedenti a pagamento. Il docente chiede 2 ore di permesso (alcuni hanno anche la maleducazione di diterlo nella stassa giornata in cui sono in servizio) con chi lo sostituisco, così, di punta in bianco? Ma anche se lo chiedesse due giorni prima, con chi lo sostituisco? Non ho insegnanti a disposizione, nemmeno a pagamento, né posso dividere gli alunni della sua classe in altri classi perché è vietato. Allora come la mettiamo?
Leggendo l'intervento di Paolo Pizzo sembra che il permesso breve NON POSSA essere negato per nessun motivo. E su questo punto che non sono d'accordo.
Per me la dicitura riportata nell'art.16 del CCNL 2006-2009, nelle parti in cui afferma che la concessione del permesso è subordinata alle esigenze della scuola significa proprio questo. Né posso interpretare in modo estensivo la possibilità che la "sostituzione con personale in servizio" si riferisca pure a quegli insegnanti che sono a disposizione per ore eccedenti a pagamento. Perché la normativa non lo dice ma dice tout court con personale in servizio. Dove, per me, il "servizio" è quello relativo alle proprie ore settimanali, di natura contrattuale. Il personale disponibile ad effettuare ore eccedenti non è "PERSONALE IN SERVIZIO" ma personale DISPONIBILE a fare lo straordinario, che come tale la scuola non è tenuta a farlo fare per ragioni economiche e/o di altra natura.
Di grazia, dove lo leggi?
Il permesso breve può essere negato per esigenze di servizio, il che significa che, se nessuno accetta di fare ore a pagamento in quegli spazi precisi, la classe non può restare scoperta. Punto.
Il problema non si pone se in quegli spazi orari c'è qualcuno tenuto al completamento o al recupero di ore per altre ragioni.
Il personale in servizio è tutto il personale che in quel periodo presta servizio presso la scuola; la precisazione serve per escludere che si possa nominare un supplente esterno per coprire permessi brevi.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Ore di sostituzione a recupero
Allora, diciamo che non ho capito quello che scrive Paolo Pizzo perché in effetti dice quello che io speravo che dicesse (lo dico alla Divina Commedia...). Vorrei però capire in quale parte di una qualsiasi normativa o nota esplicativa c'è scritto che si DEVONO concedere i permessi qualora ci fossero docenti a diposizione per le ore eccedenti. Ci sono "esigenze di servizio" e "esigenze di cassa". Grazie.fradacla ha scritto:Il permesso breve può essere negato per esigenze di servizio, il che significa che, se nessuno accetta di fare ore a pagamento in quegli spazi precisi, la classe non può restare scoperta. Punto.
Non vorrei risultarti pedante ma la dicitura "anche dietro corresponsione di ore eccedenti." non l'ho ritrovata in nessuna normativa se non in qualche interpretazione personale o sindacale.
Ospite- Ospite
Re: Ore di sostituzione a recupero
E' proprio quello che dice Fradacla. Nella normativa non è indicato, certo, ma perché il ds possa negare il permesso breve deve ovviamente dimostrare che ci siano effettive esigenze di servizio da non poter essere soddisfatte se non con la presenza del docente. Allora, se si riesce a sostituire il docente, anche con ore a pagamento, il docente può appellarsi anche a questo per poter richiedere il permesso.
Ricordiamo oltretutto che laddove il CCNL abbia voluto specificare la non possibilità di retribuire il personale l'ha fatto chiaramente. Vedi per esempio il giorno di ferie durante il normale svolgimento delle lezioni.
Ricordiamo oltretutto che laddove il CCNL abbia voluto specificare la non possibilità di retribuire il personale l'ha fatto chiaramente. Vedi per esempio il giorno di ferie durante il normale svolgimento delle lezioni.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ore di sostituzione a recupero
Grazie Paolo per essere entrato nella discussione.Paolo1974 ha scritto: Allora, se si riesce a sostituire il docente, anche con ore a pagamento, il docente può appellarsi anche a questo per poter richiedere il permesso.
Ricordiamo oltretutto che laddove il CCNL abbia voluto specificare la non possibilità di retribuire il personale l'ha fatto chiaramente. Vedi per esempio il giorno di ferie durante il normale svolgimento delle lezioni.
Ho sottolineato il passaggio che mi interessa. Il punto è proprio quello: in virtù di quale norma il docente che chiede il permesso si appella? L'art.16, comma 5 dice chiaramente con personale in servizio. Ma il docente che dà la disponibilità per le ore eccedenti NON E' un docente in servizio. E' semplicemente un docente che dà la disponibilità (a pagamento) a lavorare OLTRE il proprio servizio dovuto.
Nella fattispecie, il fatto che il DS debba ricorrere al pagamento per ore eccedenti è un "lusso" che non tutti possono permettersi.
Immagina una scuola piuttosto grande dove tutti i docenti prendono tutte le ore di permesso che possono prendere e sono pure tutti disponibli a fare ore eccedenti....Sarebbe un salasso economico per la scuola.
Ospite- Ospite
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