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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
lurk ha scritto:gugu ha scritto:Gianfranco ha scritto:Conoscendo il modo di pensare dei miei colleghi, dubito che riusciremo a fare un blocco e forse neanche uno sciopero degli scrutini. Scioperare per 2 giorni (coerentemente con le norme) significa solo rinviare gli scrutini che dovremo poi fare in prossimità o in coincidenza con gli esami (visto che comunque non si può scioperare per scrutini di classi impegnate in esami). Per alcuni colleghi (specialmente chi ha più scuole ed è impegnato in esami) tutto ciò si tradurrebbe solo in disagio personale. Un reale blocco ad oltranza invece avrebbe un effetto mediatico significativo e attirerebbe l'attenzione
Io in effetti non vedo un grosso problema.
Tolte le classi terminali basterà mettere le altre nei giorni stessi degli esami, dopo la conclusione degli stessi.
Presumo che almeno fino alle 22 gli istituti potrebbero restare aperti.
Neppure io vedo un grosso problema.
Fino alle 17 si fanno gli scrutini che interessano gugu (ammesso che insegni, secondo me è in fondo in fondo alla graduatoria, altrimenti non riesco a capire perché sbavi tanto per questa "riforma"). Dopo le 17 si macella gugu, lo si eviscera e dissangua e lo si mette in pentolone a bollire con patate sedano e carote entro le 18.00. Penso che data la tenerezza di gugu, due ore di cottura siano più che sufficienti per renderlo meno stopposo e meno indigesto.
Alle 20 stacco con gli scrutini, tutti a tavola a mangiare pecorone bollito con verdure, alle 21 si riprende lo scrutinio a pancia piena fino alle 24.
Ma Lalla, è tornato ?
gugu- Messaggi : 39712
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
gugu ha scritto:lurk ha scritto:gugu ha scritto:Gianfranco ha scritto:Conoscendo il modo di pensare dei miei colleghi, dubito che riusciremo a fare un blocco e forse neanche uno sciopero degli scrutini. Scioperare per 2 giorni (coerentemente con le norme) significa solo rinviare gli scrutini che dovremo poi fare in prossimità o in coincidenza con gli esami (visto che comunque non si può scioperare per scrutini di classi impegnate in esami). Per alcuni colleghi (specialmente chi ha più scuole ed è impegnato in esami) tutto ciò si tradurrebbe solo in disagio personale. Un reale blocco ad oltranza invece avrebbe un effetto mediatico significativo e attirerebbe l'attenzione
Io in effetti non vedo un grosso problema.
Tolte le classi terminali basterà mettere le altre nei giorni stessi degli esami, dopo la conclusione degli stessi.
Presumo che almeno fino alle 22 gli istituti potrebbero restare aperti.
Neppure io vedo un grosso problema.
Fino alle 17 si fanno gli scrutini che interessano gugu (ammesso che insegni, secondo me è in fondo in fondo alla graduatoria, altrimenti non riesco a capire perché sbavi tanto per questa "riforma"). Dopo le 17 si macella gugu, lo si eviscera e dissangua e lo si mette in pentolone a bollire con patate sedano e carote entro le 18.00. Penso che data la tenerezza di gugu, due ore di cottura siano più che sufficienti per renderlo meno stopposo e meno indigesto.
Alle 20 stacco con gli scrutini, tutti a tavola a mangiare pecorone bollito con verdure, alle 21 si riprende lo scrutinio a pancia piena fino alle 24.
Ma Lalla, è tornato ?
Mamma mamma lo sai chi c'è
è tornato il merendero
è tornato il merendero
è tornato il merendero
è tornato per davver
(Coretto: mamma mamma lo sai chi c'è ecc.)
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là che aspettava Gugu
(Coretto: L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava ecc.)
EL DINDONDEROOOOOOOOOO
PS: se non capisci, fa niente, sei troppo giovane dentro per ricordare ;-)
lurk- Messaggi : 818
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
lucetta10 ha scritto:Il M5S definisce casta anche il sindacato. Questo lo sanno anche i bambini e non basta dare della bugiarda a me per negarlo (che aggettivo puerile! Meno ridicolo solo del motivare che ce l'hanno con i cattivi solo quando fanno i cattivi ma gli vogliono bene quando fanno i bravi).
Sei riuscita a spegnere anche questo dibattito e farlo virare verso tirate elettorali con i soliti argomenti propagandistici e superficiali
Visto che sono più informata di te (e non dovrebbe accaderti, visto che sei insegnante come me), ti chiarisco ancora una volta che il M5s definisce CASTA ( e condanna) chi fa gli interessi di una categoria con lo stile proprio delle lobby di interesse.
In tale senso il Sindacato, i Partiti e qualunque altra categoria che persegue interessi egoistici, affaristici in senso di corruzione e non rispetto delle norme e delle promesse, è tale.
Con logica aristotelica (forse tu non hai mai studiato la filosofia e la logica e quindi ti aiuto io a capire) un Sindacato e un Partito sono CASTA nel momento in cui perseguono solo gli interessi della propria categoria di gente al comando, anche a costo di illegalità e di false promesse a chi li vota; NON SONO CASTA nel momento in cui realmente perseguono gli interessi di chi li vota, e/o dà loro mandato, in modo ONESTO e CORRETTO seguendo le leggi, la COSCIENZA (se non è malata) e le promesse fatte.
Il M5s il 5 maggio ha partecipato allo sciopero indetto dai Sindacati ed avendo i suoi componenti una mentalità rigida, con questa azione e partecipazione ha RICONOSCIUTO IL RUOLO del Sindacato che è quello di lottare per i diritti dei lavoratori e in tal senso NON SOLO LO RICONOSCE, ma anche GLI HA DATO LEGITTIMITA'.
Comunque se sei arrabbiata con me e vuoi CHIUDERMI LA BOCCA ( o la penna) perchè pensi che con i miei interventi possa aprire gli occhi a tanti del forum e quindi TOGLIERE parecchi voti preziosi al TUO altrettanto prezioso Pd, tranquillizzati: CI SONO PARECCHI PIDIOTI fra gli insegnanti che continueranno a votarlo e a farlo votare.
Ultimamente ho avuto modo di parlare con una collega precaria insegnante, e per giunta con laurea in giurisprudenza e professione di avvocato, che fino al colloquio con me non aveva ancora affatto letto il DDL incriminato della Buona scuola. La poverella si ostinava a dire che la proposta di legge è perfetta (senza averla letta, perchè qualcuno dei suoi AMICI politici LO AVEVA SPIEGATO a lei) e per giunta si sta presentando come candidato del Pd alle Comunali di un grande paese vicino a dove sto.
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
isula.- Messaggi : 771
Data d'iscrizione : 05.10.14
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Ma quindi tu stai dicendo che l'attuale sistema di reclutamento non permette di non far accedere alla professione chi non è in grado? E chi quindi le nuove norme del DDL saranno oggettivamente in grado di scremare?
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
gugu ha scritto:isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Ma quindi tu stai dicendo che l'attuale sistema di reclutamento non permette di non far accedere alla professione chi non è in grado? E chi quindi le nuove norme del DDL saranno oggettivamente in grado di scremare?
Stai dicendo che raschiare il fondo delle Gae, compresi coloro che mai entrarono in un aula, sia migliorare lo stato di cose attuale ovvero scremare?
ghirettina- Messaggi : 624
Data d'iscrizione : 21.03.15
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
ghirettina ha scritto:gugu ha scritto:isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Ma quindi tu stai dicendo che l'attuale sistema di reclutamento non permette di non far accedere alla professione chi non è in grado? E chi quindi le nuove norme del DDL saranno oggettivamente in grado di scremare?
Stai dicendo che raschiare il fondo delle Gae, compresi coloro che mai entrarono in un aula, sia migliorare lo stato di cose attuale ovvero scremare?
Mi pare tu non abbia capito il mio messaggio, ma vabbè.
In ogni caso non capisco perchè tu non voglia che venga assunto chi in fondo alle GE. Magari è bravissimo, sa tantissime cose anche se non ha mai insegnato.
Magari chi insegna da anni invece lo fa male.
Se insegna male anche quello in fondo alle GE basta, dopo l'anno di prova, licenziare sia l'uno che l'altro.
Dove sta il problema?
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Io sto dicendo che si, non ti capisco.
Può darsi che sia come dici tu, ma non mi pare logico pensare che questo sistema, rispetto all'attuale, offra garanzie differenti o migliori.
L'anno di prova sempre ci fu, non è un invenzione del ddl a te tanto caro.
Può darsi che sia come dici tu, ma non mi pare logico pensare che questo sistema, rispetto all'attuale, offra garanzie differenti o migliori.
L'anno di prova sempre ci fu, non è un invenzione del ddl a te tanto caro.
ghirettina- Messaggi : 624
Data d'iscrizione : 21.03.15
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
ghirettina ha scritto:Io sto dicendo che si, non ti capisco.
Può darsi che sia come dici tu, ma non mi pare logico pensare che questo sistema, rispetto all'attuale, offra garanzie differenti o migliori.
L'anno di prova sempre ci fu, non è un invenzione del ddl a te tanto caro.
Ma tu vuoi mettere l'anno di prova attuale con il licenziamento in tronco (quindi senza nemmeno il preavviso) previsto dal DDL?
E' ovvio che lo stesso sistema ispettivo andrebbe col tempo esteso a tutto il personale in servizio. Altrimenti vuol dire avere due pesi e due misure.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
gugu ha scritto:isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Ma quindi tu stai dicendo che l'attuale sistema di reclutamento non permette di non far accedere alla professione chi non è in grado? E chi quindi le nuove norme del DDL saranno oggettivamente in grado di scremare?
Gugù, dico solo che con l'attuale sistema basato sulla chiamata per punteggio grazie a delle graduatorie c'è tantissima gente in gamba tra i precari e fra quelli di ruolo e qualcuno che non lo è. La mia paura è che con le chiamate dirette del Preside-sceriffo non sappiamo realmente nulla di cosa avverrà: clientelismo e gente incompetente a iosa (e peggioramento dello stato attuale) oppure realmente una chiamata della gente più preparata ed in gamba e un fuori dalle scatole di chi non lo è?
E in base a quali criteri? Quelli dei risultati degli alunni? (assurdo) . E i colleghi di Scampia e Zen che danno la vita, allora sono degli incompetenti?
Siamo in alto mare.
Ma se realmente fosse (ma non ci credo) un fuori dalle scatole di coloro che, da insegnanti, non dimostrano preparazione e capacità critica, sarebbe un notevole passo avanti. Sarei ben contenta di farmi valutare.
Io mi vergogno di quei colleghi che oltre alla non preparazione mostrano di essere ottusi. E' proprio una stretta al cuore. Questo perchè un INSEGNANTE, fra le capacità ideali, dovrebbe anche possedere una più fine capacità critica rispetto ad altri.
Invece, addirittura, mi ritrovo con colleghi che vogliono spiegate anche le cose più semplici, stile pappa pronta!
Non è possibile!
E rinnovo l'accusa a tanti Pidioti. Non capiscono e si rifiutano di capire.
isula.- Messaggi : 771
Data d'iscrizione : 05.10.14
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Non vedo il problema, i neoassunti che dimostrano di essere capaci non avranno problemi a superare lo scogliogugu ha scritto:ghirettina ha scritto:Io sto dicendo che si, non ti capisco.
Può darsi che sia come dici tu, ma non mi pare logico pensare che questo sistema, rispetto all'attuale, offra garanzie differenti o migliori.
L'anno di prova sempre ci fu, non è un invenzione del ddl a te tanto caro.
Ma tu vuoi mettere l'anno di prova attuale con il licenziamento in tronco (quindi senza nemmeno il preavviso) previsto dal DDL?
È ovvio che questa riforma te la prendi così com'è, che ti piaccia o non. L'hai voluta la bicicletta? Pedala anche tu, o devono pedalare per te solo quelli che la bicicletta non la volevano?E' ovvio che lo stesso sistema ispettivo andrebbe col tempo esteso a tutto il personale in servizio. Altrimenti vuol dire avere due pesi e due misure.
lurk- Messaggi : 818
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
sconcertato1 ha scritto:lurk ha scritto:Non vedo il problema, i neoassunti che dimostrano di essere capaci non avranno problemi a superare lo scogliogugu ha scritto:ghirettina ha scritto:Io sto dicendo che si, non ti capisco.
Può darsi che sia come dici tu, ma non mi pare logico pensare che questo sistema, rispetto all'attuale, offra garanzie differenti o migliori.
L'anno di prova sempre ci fu, non è un invenzione del ddl a te tanto caro.
Ma tu vuoi mettere l'anno di prova attuale con il licenziamento in tronco (quindi senza nemmeno il preavviso) previsto dal DDL?È ovvio che questa riforma te la prendi così com'è, che ti piaccia o non. L'hai voluta la bicicletta? Pedala anche tu, o devono pedalare per te solo quelli che la bicicletta non la volevano?E' ovvio che lo stesso sistema ispettivo andrebbe col tempo esteso a tutto il personale in servizio. Altrimenti vuol dire avere due pesi e due misure.
hai dimenticato di dirgli: dove sta il problema?
Assicurarsi di aver letto bene prima di postare, no? Sia lode a santa pazienza martire patrona dei forum e dei cazzeggi on line...
lurk- Messaggi : 818
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Isula
secondo me c'è un po' di confusione, come spesso ho notato, tra personale e professionale. La migliore mia collega, parlo professionalmente, dal punto di vista di conoscenza della materia e di didattica è anche quella che quando le ho chiesto se avesse letto il ddl mi ha risposto candidamente che non le importa. Io non approvo, ma questo non fa di lei una cattiva docente, la fa una persona forse disinteressata, magari indolente, magari pdiota come diresti tu, ma non è una cattiva docente.
secondo me c'è un po' di confusione, come spesso ho notato, tra personale e professionale. La migliore mia collega, parlo professionalmente, dal punto di vista di conoscenza della materia e di didattica è anche quella che quando le ho chiesto se avesse letto il ddl mi ha risposto candidamente che non le importa. Io non approvo, ma questo non fa di lei una cattiva docente, la fa una persona forse disinteressata, magari indolente, magari pdiota come diresti tu, ma non è una cattiva docente.
ghirettina- Messaggi : 624
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Un dubbio mi assale: chi sono i più bravi?
Avete forse dei dirigenti onniscienti in grado di capire ed apprezzare una lezione di matematica, una lezione di greco, una lezione di latino, una lezione di inglese, una lezione di francese e via discorrendo?
Potreste indicarmene qualcuno, per favore, visto che sinora non ho avuto il piacere di conoscerne ed incontrarne neanche uno?
Ed aggiungo (anche se un periodo non si deve cominciare con una congiunzione dopo un punto fermo, se ricordo bene), in quale rapporto col ds il "più bravo" assunto si troverà dopo l'assunzione?
Ed il ds (ripeto l'errore di prima e chiedo scusa per questo) è davvero un "primus inter pares"?
Se così fosse dovrebbe accettare anche lui l'esame da parte dei "pares", o no?
Meditate gente, meditate!
[/quote]
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Ultima modifica di Procopio il Sab Mag 16, 2015 4:57 pm - modificato 2 volte.
Procopio- Messaggi : 1866
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
lurk ha scritto:
Mamma mamma lo sai chi c'è
è tornato il merendero
è tornato il merendero
è tornato il merendero
è tornato per davver
(Coretto: mamma mamma lo sai chi c'è ecc.)
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava
L'è lì l'è là che aspettava Gugu
(Coretto: L'è lì l'è là l'è lì che l'aspettava ecc.)
EL DINDONDEROOOOOOOOOO
PS: se non capisci, fa niente, sei troppo giovane dentro per ricordare ;-)
Me la ricordo io la canzoncina, però lì si aspettava anche Miguel, che, tra l'altro, era l'asino del Merendero, e non te Gian, a meno che tu non ritenga... di essere Miguel.
Ultima modifica di Francesca4 il Sab Mag 16, 2015 5:02 pm - modificato 1 volta.
Francesca4- Messaggi : 3552
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
[quote="Procopio"]
Un dubbio mi assale: chi sono i più bravi?
Avete forse dei dirigenti onniscienti in grado di capire ed apprezzare una lezione di matematica, una lezione di greco, una lezione di latino, una lezione di inglese, una lezione di francese e via discorrendo?
Potreste indicarmene qualcuno, per favore, visto che sinora non ho avuto il piacere di conoscerne ed incontrarne neanche uno?
Ed aggiungo (anche se un periodo non si deve cominciare con una congiunzione dopo un punto fermo, se ricordo bene), in quale rapporto col ds il "più bravo" assunto si troverà dopo l'assunzione?
Ed il ds (ripeto l'errore di prima e chiedo scusa per questo) è davvero un "primus inter pares"?
Se così fosse dovrebbe accettare anche lui l'esame da parte dei "pares", o no?
Meditate gente, meditate!
isula. ha scritto:
Mi voglio illudere che se passasse tutto quanto del DDL, e quindi anche le norme dei Presidi-sceriffo che devono assumere solo I PIù BRAVI, tale personcina (per l'ignoranza dimostrata in tante cose (e non solo per il DDL) e per la scarsa capacità critica dimostrata, sia a scuola che nella conoscenza di leggi, DOVREBBE non essere assunta dopo l'anno di prova o anche non avere rinnovato il contratto triennale.
Un dubbio mi assale: chi sono i più bravi?
Avete forse dei dirigenti onniscienti in grado di capire ed apprezzare una lezione di matematica, una lezione di greco, una lezione di latino, una lezione di inglese, una lezione di francese e via discorrendo?
Potreste indicarmene qualcuno, per favore, visto che sinora non ho avuto il piacere di conoscerne ed incontrarne neanche uno?
Ed aggiungo (anche se un periodo non si deve cominciare con una congiunzione dopo un punto fermo, se ricordo bene), in quale rapporto col ds il "più bravo" assunto si troverà dopo l'assunzione?
Ed il ds (ripeto l'errore di prima e chiedo scusa per questo) è davvero un "primus inter pares"?
Se così fosse dovrebbe accettare anche lui l'esame da parte dei "pares", o no?
Meditate gente, meditate!
Procopio- Messaggi : 1866
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
ghirettina ha scritto:Isula
secondo me c'è un po' di confusione, come spesso ho notato, tra personale e professionale. La migliore mia collega, parlo professionalmente, dal punto di vista di conoscenza della materia e di didattica è anche quella che quando le ho chiesto se avesse letto il ddl mi ha risposto candidamente che non le importa. Io non approvo, ma questo non fa di lei una cattiva docente, la fa una persona forse disinteressata, magari indolente, magari pdiota come diresti tu, ma non è una cattiva docente.
Cara ghirettina, qua il problema è che la collega precaria, che si è presentata come candidata del Pd alle comunali del suo paese, non era affatto disinteressata, ma che il DDL lo ha avuto (dietro sua richiesta, pur AVENDO studi appositi per leggerlo e capirlo da sola) spiegato da un suo amico di partito Pd e con me è caduta dalle nuvole!
Il problema è che credeva di più all'amico del Pd piuttosto che al CARTACEO del DDL dhe gli ho messo sotto il naso e che non mi ha saputo spiegare leggendolo!
L'ottusità e la disinformazione fanno pari passo con il fatto che NOTORIAMENTE non è preparata, non sa insegnare, nè tenere la classe.
Il problema, inoltre, è che vedo tanti colleghi insegnanti con tanto di laurea essere disinformati su cose di cui, a causa dell'ignoranza personale, pagano di persona.
Il fatto è che se per le loro limitazioni di mente pagassero da soli, la cosa non mi riguarderebbe. Ma se a causa della loro dabbeddaggine e disinformazione devono PAGARE anche gli altri compresa io, la cosa mi riguarda.
In questo periodo, purtroppo, DOBBIAMO PAGARE a causa della dabbeddaggine ventennale di tanti colleghi che per anni hanno votato Pdl e OGGI di quelli che votano il Pd anche andandoci di mezzo LORO STESSI.
Questi qua poi hanno la faccia tosta di dire che LA COLPA è del SISTEMA! Roba da prenderli a calci nel sedere!
Pidioti in quanto OTTUSI!
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Isula
ammesso e non concesso che io fossi d'accordo con te trovo pericolosissimo il legame tra essere un buon docente, ovvero conoscere la materia e padroneggiare la didattica e l'essere dal punto di vista personale e sociale differente da come io vorrei tu (generico) fossi. Qui altro che soggettività, qui apriamo un ginepraio che nulla ha a che vedere con la scuola, o esclusivamente con la stessa.
ammesso e non concesso che io fossi d'accordo con te trovo pericolosissimo il legame tra essere un buon docente, ovvero conoscere la materia e padroneggiare la didattica e l'essere dal punto di vista personale e sociale differente da come io vorrei tu (generico) fossi. Qui altro che soggettività, qui apriamo un ginepraio che nulla ha a che vedere con la scuola, o esclusivamente con la stessa.
ghirettina- Messaggi : 624
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Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37 - Decreto Ministeriale 19 maggio 2010
Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonchè quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonchè del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto nè il rilascio dell'attestazione di collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. (ABROGATO - DL.112/2008)
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(….)
Capo VII
Semplificazioni
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.
Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto Ministeriale 19 maggio 2010
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifi ci, ed in particolare l’art. 7, comma 5, secondo cui “il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modifi cato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica”, nonché l’art. 8, concernente gli obblighi del committente e del proprietario;
Visto l’art. 15, comma 6 e comma 7, della direttiva2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede adempimenti a carico degli Stati membri che adottano misure che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori; Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmentecommercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Preso atto dei rilievi e delle raccomandazioni formulati dai Servizi della Commissione nel corso della consultazione svolta per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia, n. 2002/5058/IT - Ostacoli all’uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas e n. 2006/4377/IT - Ostacoli all’uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della Commissione del 18 settembre 2008 e ritenuto di dover apportare conseguenti modifi che agli allegati I e II del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
Data preventiva comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della bozza del presente provvedimento con nota n. 110762 del 1° dicembre 2009 e preso atto che il predetto Ministero non ha formulato alcuna osservazione in merito;
Esperita la procedura di informazione ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modifi cata da ultimo con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione della direttiva 98/34/CE modifi cata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti 1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, è integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2010
Il direttore generale: VECCHIO
Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonchè quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonchè del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto nè il rilascio dell'attestazione di collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. (ABROGATO - DL.112/2008)
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(….)
Capo VII
Semplificazioni
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.
Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto Ministeriale 19 maggio 2010
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifi ci, ed in particolare l’art. 7, comma 5, secondo cui “il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modifi cato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica”, nonché l’art. 8, concernente gli obblighi del committente e del proprietario;
Visto l’art. 15, comma 6 e comma 7, della direttiva2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede adempimenti a carico degli Stati membri che adottano misure che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori; Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmentecommercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Preso atto dei rilievi e delle raccomandazioni formulati dai Servizi della Commissione nel corso della consultazione svolta per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia, n. 2002/5058/IT - Ostacoli all’uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas e n. 2006/4377/IT - Ostacoli all’uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della Commissione del 18 settembre 2008 e ritenuto di dover apportare conseguenti modifi che agli allegati I e II del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
Data preventiva comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della bozza del presente provvedimento con nota n. 110762 del 1° dicembre 2009 e preso atto che il predetto Ministero non ha formulato alcuna osservazione in merito;
Esperita la procedura di informazione ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modifi cata da ultimo con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione della direttiva 98/34/CE modifi cata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti 1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, è integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2010
Il direttore generale: VECCHIO
enrico76- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 16.05.15
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
ghirettina ha scritto:Isula
ammesso e non concesso che io fossi d'accordo con te trovo pericolosissimo il legame tra essere un buon docente, ovvero conoscere la materia e padroneggiare la didattica e l'essere dal punto di vista personale e sociale differente da come io vorrei tu (generico) fossi. Qui altro che soggettività, qui apriamo un ginepraio che nulla ha a che vedere con la scuola, o esclusivamente con la stessa.
Appunto. Un ginepraio. Ma se il ginepraio fosse intorno a delle opinioni politiche per diverse soluzioni di problemi compresa la scuola, nulla da eccepire perchè l'importante è il FINE.
Il fatto è che il ginepraio non conduce a nessun FINE se non la distruzione dello stato sociale (pensioni, sanità, istruzione) con la collaborazione OTTUSA di chi ne ha beneficiato in senso positivo, a favore di OLIGARCHI (Troika, banche europee, politici nazionali corrotti) che lo desiderano per FINI di POTERE e di speculazione economica.
Una cosa è che sia la gente poco istruita a andare dietro ai pifferai magici e una cosa che lo facciano gente che ha studi come gli insegnanti.
Pretendo troppo dai nostri colleghi?
Perchè devo pagare per la loro stupidità?
La dittatura è in arrivo su tutti i fronti e noi DOCENTI qui ancora a gingillarci se è meglio votare il Pd e accozzaglie partitiche corrotte varie oppure se NON ANDARE A VOTARE semplicemente OPPURE A FARE solamente un BLOCCO DEGLI SCRUTINI E BASTA!
Inoltre c'è gente che ha il coraggio di andare contro l'unica forma politica che ci sta aiutando nei fatti e che da tempo lancia l'allarme contro questa classe di politici disonesti e corrotti e propone il ritorno all'onestà, al rispetto della parola data e dell regole: il M5s.
C'è chi con il cervello chiuso addirittura prova per loro la stessa allergia dei politici collusi e corrotti. Si vede che a masochismo noi, sia cittadini che docenti italiani, nel mondo non ci batte nessuno.
isula.- Messaggi : 771
Data d'iscrizione : 05.10.14
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
isula. ha scritto:ghirettina ha scritto:Isula
ammesso e non concesso che io fossi d'accordo con te trovo pericolosissimo il legame tra essere un buon docente, ovvero conoscere la materia e padroneggiare la didattica e l'essere dal punto di vista personale e sociale differente da come io vorrei tu (generico) fossi. Qui altro che soggettività, qui apriamo un ginepraio che nulla ha a che vedere con la scuola, o esclusivamente con la stessa.
Appunto. Un ginepraio. Ma se il ginepraio fosse intorno a delle opinioni politiche per diverse soluzioni di problemi compresa la scuola, nulla da eccepire perchè l'importante è il FINE.
Il fatto è che il ginepraio non conduce a nessun FINE se non la distruzione dello stato sociale (pensioni, sanità, istruzione) con la collaborazione OTTUSA di chi ne ha beneficiato in senso positivo, a favore di OLIGARCHI (Troika, banche europee, politici nazionali corrotti) che lo desiderano per FINI di POTERE e di speculazione economica.
Una cosa è che sia la gente poco istruita a andare dietro ai pifferai magici e una cosa che lo facciano gente che ha studi come gli insegnanti.
Pretendo troppo dai nostri colleghi?
Perchè devo pagare per la loro stupidità?
La dittatura è in arrivo su tutti i fronti e noi DOCENTI qui ancora a gingillarci se è meglio votare il Pd e accozzaglie partitiche corrotte varie oppure se NON ANDARE A VOTARE semplicemente OPPURE A FARE solamente un BLOCCO DEGLI SCRUTINI E BASTA!
Inoltre c'è gente che ha il coraggio di andare contro l'unica forma politica che ci sta aiutando nei fatti e che da tempo lancia l'allarme contro questa classe di politici disonesti e corrotti e propone il ritorno all'onestà, al rispetto della parola data e dell regole: il M5s.
C'è chi con il cervello chiuso addirittura prova per loro la stessa allergia dei politici collusi e corrotti. Si vede che a masochismo noi, sia cittadini che docenti italiani, nel mondo non ci batte nessuno.
In una cosa sono d'accordo: il blocco degli scrutini, che deve essere attuato in maniera tale da impedire che la precettazione faccia poi saltare tutto.
Qui chiedo lumi a chi ne sa certamente più di me sul come fare: ma sbrighiamoci perché il tempo stringe e le amministrative del 31 si avvicinano.
Procopio- Messaggi : 1866
Data d'iscrizione : 28.12.13
Località : Bari: la città più grande del Piemonte
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Procopio
mi spiace ma io la trovo una linea a binario morto, non serve a nulla posticipare, perchè di questo si tratta, di due giorni gli scrutini, serve solo a perdere due giorni di paga per fare un lavoro che dovremmo fare lo stesso. Forse anche a far amare ancor di più questo governo, che potrà finalmente mettere in riga precettandoli questi lavativi dei docenti e poi altro che 40%....
Io la trovo una battaglia inutile ed autolesionista.
mi spiace ma io la trovo una linea a binario morto, non serve a nulla posticipare, perchè di questo si tratta, di due giorni gli scrutini, serve solo a perdere due giorni di paga per fare un lavoro che dovremmo fare lo stesso. Forse anche a far amare ancor di più questo governo, che potrà finalmente mettere in riga precettandoli questi lavativi dei docenti e poi altro che 40%....
Io la trovo una battaglia inutile ed autolesionista.
ghirettina- Messaggi : 624
Data d'iscrizione : 21.03.15
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
ghirettina ha scritto:Procopio
mi spiace ma io la trovo una linea a binario morto, non serve a nulla posticipare, perchè di questo si tratta, di due giorni gli scrutini, serve solo a perdere due giorni di paga per fare un lavoro che dovremmo fare lo stesso. Forse anche a far amare ancor di più questo governo, che potrà finalmente mettere in riga precettandoli questi lavativi dei docenti e poi altro che 40%....
Io la trovo una battaglia inutile ed autolesionista.
Concordo.
Il blocco degli scrutini deve essere effettuato ad oltranza, altrimenti non ha senso.
Il problema è che lo sciopero ad oltranza è illegale. Quindi siamo fregati.
A questo punto, meglio nemmeno scioperare a Giugno.
Ospite- Ospite
Re: e ora BLOCCO DEGLI SCRUTINI !
Sarò io un po' tonta, ma perché si parla di precettazione se si tratta di dilungare la seduta e non di farla saltare? Che poi sia un'azione forte, di difficile attuazione, dove serve compattezza dentro la scuola e solidarietà fra scuole, su questo siamo d'accordo. Ma se la scelta fosse l'ostruzionismo, non lo sciopero, dovremmo chiudere la protesta entro due giorni? Stiamo violando qualche legge? Quale? Scusate davvero, ma più ne parlo e ne sento parlare più sento argomenti, del tutto ragionevoli, di chi mette in luce la difficoltà ad attuare tutto questo, ma nessuno mi ha spiegato perché sarebbe illegale. Potrebbe essere interruzione di pubblico servizio? Non credo, perché noi saremmo lì a lavorare. Ripeto, non lo dico nè sottovalutando la difficoltà nè la responsabilità di un'azione così forte, ma solo per capire. Per decidere a ragion veduta quando e se questa proposta verrà accolta. Anche a me una semplice dilazione delle operazioni sembra poco proficua.
yunola- Messaggi : 284
Data d'iscrizione : 29.07.12
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