Parere Aran sbandierato da DIRIGENTE - interruzione congedo parentale (urgentino!)
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Parere Aran sbandierato da DIRIGENTE - interruzione congedo parentale (urgentino!)
Gentilissimi,
sono in congedo parentale. Due giorni fa mi sono infortunata un piede e CREDENDO di ricordare che la malattia del genitore interrompe il congedo, ho scritto alla scuola comunicando che ho cinque giorni di malattia e che ne tenessero conto per il computo.
Mi telefona stamane il preside che con tono draconiano mi legge il seguente parere Aran :
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3228-ministeri-congedi-dei-genitori/812-orientamenti-applicativim96
ovvero
La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta in caso di malattia della lavoratrice?
Appare coerente con il disposto dell'art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001 consentire alla lavoratrice, in caso di malattia, la possibilità di interrompere la fruizione in atto del congedo parentale.
Tale facoltà, che comporta la richiesta di modificare il titolo dell’assenza, dovrà essere esercitata nel quadro della disciplina generale prevista per le assenze di malattia all' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente tempestiva comunicazione della patologia in atto.
In merito si sottolinea che la modifica del titolo dell’assenza comporta, di fatto, un frazionamento del congedo parentale, pertanto, per poter godere del periodo residuo è necessario il rientro in servizio, nonché una nuova richiesta da parte dell'interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti.
In soldoni: vuoi che ti computiamo la malattia? Torni a lavorare sabato e sabato fai nuova richiesta di congedo, con altri 15 giorni di preavviso.
Al che, è ovvio, ho dovuto dire che avrei scritto una mail dicendo di tener conto solo del congedo. Non posso tornare materialmente a scuola, perché non saprei a chi dare la prole. E così ho fatto, benedetti loro.
Ma è possibile, tutto ciò? A me pareva di aver letto diversamente, ma com'è ovvio, nella prescia, non trovo niente. Un parere ARAN è vincolante?
Leggo qui (http://www.uil.it/uilscuola/node/1641) qualcuno che dice di no, fatto sta che l'alternativa qual è?
Grazie
sono in congedo parentale. Due giorni fa mi sono infortunata un piede e CREDENDO di ricordare che la malattia del genitore interrompe il congedo, ho scritto alla scuola comunicando che ho cinque giorni di malattia e che ne tenessero conto per il computo.
Mi telefona stamane il preside che con tono draconiano mi legge il seguente parere Aran :
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3228-ministeri-congedi-dei-genitori/812-orientamenti-applicativim96
ovvero
La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta in caso di malattia della lavoratrice?
Appare coerente con il disposto dell'art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001 consentire alla lavoratrice, in caso di malattia, la possibilità di interrompere la fruizione in atto del congedo parentale.
Tale facoltà, che comporta la richiesta di modificare il titolo dell’assenza, dovrà essere esercitata nel quadro della disciplina generale prevista per le assenze di malattia all' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente tempestiva comunicazione della patologia in atto.
In merito si sottolinea che la modifica del titolo dell’assenza comporta, di fatto, un frazionamento del congedo parentale, pertanto, per poter godere del periodo residuo è necessario il rientro in servizio, nonché una nuova richiesta da parte dell'interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti.
In soldoni: vuoi che ti computiamo la malattia? Torni a lavorare sabato e sabato fai nuova richiesta di congedo, con altri 15 giorni di preavviso.
Al che, è ovvio, ho dovuto dire che avrei scritto una mail dicendo di tener conto solo del congedo. Non posso tornare materialmente a scuola, perché non saprei a chi dare la prole. E così ho fatto, benedetti loro.
Ma è possibile, tutto ciò? A me pareva di aver letto diversamente, ma com'è ovvio, nella prescia, non trovo niente. Un parere ARAN è vincolante?
Leggo qui (http://www.uil.it/uilscuola/node/1641) qualcuno che dice di no, fatto sta che l'alternativa qual è?
Grazie
lisas- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 14.09.10
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