Periodo prova relazione: problema
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Periodo prova relazione: problema
Salve sono un CS entrato in ruolo quest'anno, ho un problema, la DSGA non ha ancora fatto la relazione in oggetto.
Promette che la farà entro agosto.
Posso fare io qualcosa per sollecitare e mettere in mora la scuola per farmi fare il documento?
Grazie
Promette che la farà entro agosto.
Posso fare io qualcosa per sollecitare e mettere in mora la scuola per farmi fare il documento?
Grazie
SunBlack- Messaggi : 179
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SunBlack- Messaggi : 179
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Re: Periodo prova relazione: problema
ma che ti frega...tanto non serve a niente.
pensa che conosco uno che non ha passato il periodo di prova eppure e' sempre li
pensa che conosco uno che non ha passato il periodo di prova eppure e' sempre li
Ospite- Ospite
Re: Periodo prova relazione: problema
Up, ma è vero che la relazione è necessaria per la ricostruzione di carriera?
SunBlack- Messaggi : 179
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Re: Periodo prova relazione: problema
State scherzando o cosa?
Nei documenti che la segreteria invia alla RTS, ci deve essere obbligatoriamente la relazione del periodo di prova.
Poi per quanto riguarda a uno che non l'ha superata, ed è sempre li, vorrei proprio vedere.
Nei documenti che la segreteria invia alla RTS, ci deve essere obbligatoriamente la relazione del periodo di prova.
Poi per quanto riguarda a uno che non l'ha superata, ed è sempre li, vorrei proprio vedere.
TecnicoATA- Messaggi : 312
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Re: Periodo prova relazione: problema
io so di gente che la relazione gli e' stata fatta ANNI dopo l'assunzione.
Ospite- Ospite
Re: Periodo prova relazione: problema
Suggerimenti x spingere a farmela fare?
SunBlack- Messaggi : 179
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Re: Periodo prova relazione: problema
CONFERMA E PROROGA PERSONALE ATA
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente (art. 10 comma 4° D. P.R. 3/57).
In caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di Amministrazione Provinciale, emesso in seguito alla relazione del Dirigente Scolastico documentata possibilmente con contestazione di incapacità all‟interessato, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, con provvedimento del C.S.A. Se il giudizio è ancora sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolve.
La proroga determina solo un ritardo operativo nell‟attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione di carriera (che spettano dalla decorrenza dell‟assunzione in servizio per effetto della nomina in prova).
L‟art. 44 del CCNL del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale ATA.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente (art. 10 comma 4° D. P.R. 3/57).
In caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di Amministrazione Provinciale, emesso in seguito alla relazione del Dirigente Scolastico documentata possibilmente con contestazione di incapacità all‟interessato, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, con provvedimento del C.S.A. Se il giudizio è ancora sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolve.
La proroga determina solo un ritardo operativo nell‟attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione di carriera (che spettano dalla decorrenza dell‟assunzione in servizio per effetto della nomina in prova).
L‟art. 44 del CCNL del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale ATA.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
5. Il periodo di prova
Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi.
Durata del periodo di prova:
• un anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato per il personale docente e direttivo;
• 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili di servizio effettivamente prestato dalla data di assunzione in servizio per il personale A.T.A.;
Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi.
Durata del periodo di prova:
• un anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato per il personale docente e direttivo;
• 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili di servizio effettivamente prestato dalla data di assunzione in servizio per il personale A.T.A.;
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
PERIODO DI PROVA PERSONALE ATA
La conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova (art.45 del CCNL 23.7.2003): 2 (due) mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico”; 4 (quattro) mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” e i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il superamento del periodo di prova per il profilo di DSGA è subordinato alla frequenza di un appositocorso selettivo. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Per calcolare i 2 o i 4 mesi si contano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività mentre non si contano le assenze personali. In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali, l’Amministrazione può recedere dal contratto in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica la norma del CCNL .. Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2/4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest'ultimo caso si ha diritto alla proroga.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
NB : il CONITP consiglia a tutti coloro che superano l’anno di prova di accertarsi che il dirigente scolastico abbia stilato la relazione finale per il superamento dell’anno di prova al fine di non avere problemi per la presentazione della ricostruzione di carriera.
La conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova (art.45 del CCNL 23.7.2003): 2 (due) mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico”; 4 (quattro) mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” e i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il superamento del periodo di prova per il profilo di DSGA è subordinato alla frequenza di un appositocorso selettivo. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Per calcolare i 2 o i 4 mesi si contano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività mentre non si contano le assenze personali. In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali, l’Amministrazione può recedere dal contratto in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica la norma del CCNL .. Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2/4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest'ultimo caso si ha diritto alla proroga.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
NB : il CONITP consiglia a tutti coloro che superano l’anno di prova di accertarsi che il dirigente scolastico abbia stilato la relazione finale per il superamento dell’anno di prova al fine di non avere problemi per la presentazione della ricostruzione di carriera.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
PERSONALE A.T.A.
Periodo di prova: le novità del CCNL 24.07.2003
L’art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative
variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale A.T.A..
Il seguente schema sintetizza le differenze sostanziali tra la preesistente normativa e le
nuove norme contrattuali:
Vecchia normativa Nuova normativa
Durata del periodo di prova 6 mesi per
tutti i profili.
- 2 mesi per i profili di cui alle aree A e A
super
- 4 mesi per i restanti profili
Il periodo di prova veniva
automaticamente prorogato sino
all’effettiva prestazione dei 6 mesi di
servizio.
- in caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un
periodo massimo di 6 mesi;
- in caso di assenza per infortunio il
dipendente ha diritto alla conservazione
del posto sino alla completa guarigione
- in caso di assenza per malattia
riconosciuta come derivante da causa di
servizio il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il
periodo previsto dall’art. 17, commi 1 – 2 e
3 (18 mesi + 18 mesi in casi
particolarmente gravi).
Non era prevista la possibilità di
conservare il posto per essere assunto
in un altro ruolo dello stesso comparto.
E’ prevista la conservazione del posto senza
retribuzione durante il periodo di prova
conseguente a nuova assunzione nello stesso
comparto.
E’ prevista la restituzione a domanda nella
qualifica o profilo di provenienza in caso di
mancato superamento del periodo di prova
conseguente alla nuova assunzione o per recesso
del dipendente stesso.
Non era prevista la possibilità di
conservare il posto per essere assunti in
altra amministrazione e/o ente di altro
comparto.
E’ prevista la concessione di un periodo di
aspettativa senza retribuzione e maturazione
dell’anzianità per la durata del periodo di prova
conseguente a nuova assunzione in altra
amministrazione e/o ente di altro comparto.
Il dipendente poteva lasciare il servizio
in qualsiasi momento.
L’amministrazione per risolvere il
rapporto di lavoro doveva ricondursi
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né
di indennità sostituiva del preavviso.
10
ad una delle causali di risoluzione del
rapporto di lavoro previste dalle
disposizioni di legge.
Il recesso opera dal momento della
comunicazione della controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere
motivato.
Le modalità per il calcolo dei periodi
Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall’interessato in un
anno scolastico, si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo
della Corte dei Conti del 26.05.1992.
I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata
(28, 29, o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.
Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e
benefici in carriera sono:
A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata in
vigore del C.C.N.L. 4/8/1995;
B) che, a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in
ruolo;
C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione
decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento sorge dopo aver superato il periodo di
prova).
Prescrizione:
La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento
del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che
deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova. L’istanza
presenta oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento
del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il
riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad
ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione
dei diritti (art. 2946 C.C.)
Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:
• se è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio
economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo
• se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale,
cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda
di ricostruzione di carriera (art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n.
588/80 del 06.11.1980 – art. 2 Legge 07.08.1985, n. 428)
(ESEMPIO: prova superata il 01.09.2001 – domanda di ricostruzione presentata il
12.10.2008, gli arretrati decorrono dal 01.10.2003);
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiP1bLjm_vGAhWG2ywKHZrvAdM&url=http%3A%2F%2Fwww.provveditoratostudiviterbo.it%2FProva%2520nuovo%2520sito%2FATA%2Fcorsiformazionericostruzione%2520carriera%2FCorso%2520ricostruzione%2520carriera%25202008-09.pdf&ei=Qhe2VY-sJ4a3swGa34eYDQ&usg=AFQjCNF5N6Jl_xR2oHqCOl80kuOj_Sv4VQ&bvm=bv.98717601,d.bGg
Fai domanda scritta e protocollata, indirizzata al DSGA e al Dirigente Scolastico.
FALLA PROTOCOLLARE
spero sia chiaro l'importanza della relazione del periodo di prova
Periodo di prova: le novità del CCNL 24.07.2003
L’art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative
variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale A.T.A..
Il seguente schema sintetizza le differenze sostanziali tra la preesistente normativa e le
nuove norme contrattuali:
Vecchia normativa Nuova normativa
Durata del periodo di prova 6 mesi per
tutti i profili.
- 2 mesi per i profili di cui alle aree A e A
super
- 4 mesi per i restanti profili
Il periodo di prova veniva
automaticamente prorogato sino
all’effettiva prestazione dei 6 mesi di
servizio.
- in caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un
periodo massimo di 6 mesi;
- in caso di assenza per infortunio il
dipendente ha diritto alla conservazione
del posto sino alla completa guarigione
- in caso di assenza per malattia
riconosciuta come derivante da causa di
servizio il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il
periodo previsto dall’art. 17, commi 1 – 2 e
3 (18 mesi + 18 mesi in casi
particolarmente gravi).
Non era prevista la possibilità di
conservare il posto per essere assunto
in un altro ruolo dello stesso comparto.
E’ prevista la conservazione del posto senza
retribuzione durante il periodo di prova
conseguente a nuova assunzione nello stesso
comparto.
E’ prevista la restituzione a domanda nella
qualifica o profilo di provenienza in caso di
mancato superamento del periodo di prova
conseguente alla nuova assunzione o per recesso
del dipendente stesso.
Non era prevista la possibilità di
conservare il posto per essere assunti in
altra amministrazione e/o ente di altro
comparto.
E’ prevista la concessione di un periodo di
aspettativa senza retribuzione e maturazione
dell’anzianità per la durata del periodo di prova
conseguente a nuova assunzione in altra
amministrazione e/o ente di altro comparto.
Il dipendente poteva lasciare il servizio
in qualsiasi momento.
L’amministrazione per risolvere il
rapporto di lavoro doveva ricondursi
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né
di indennità sostituiva del preavviso.
10
ad una delle causali di risoluzione del
rapporto di lavoro previste dalle
disposizioni di legge.
Il recesso opera dal momento della
comunicazione della controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere
motivato.
Le modalità per il calcolo dei periodi
Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall’interessato in un
anno scolastico, si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo
della Corte dei Conti del 26.05.1992.
I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata
(28, 29, o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.
Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e
benefici in carriera sono:
A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata in
vigore del C.C.N.L. 4/8/1995;
B) che, a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in
ruolo;
C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione
decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento sorge dopo aver superato il periodo di
prova).
Prescrizione:
La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento
del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che
deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova. L’istanza
presenta oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento
del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il
riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad
ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione
dei diritti (art. 2946 C.C.)
Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:
• se è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio
economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo
• se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale,
cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda
di ricostruzione di carriera (art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n.
588/80 del 06.11.1980 – art. 2 Legge 07.08.1985, n. 428)
(ESEMPIO: prova superata il 01.09.2001 – domanda di ricostruzione presentata il
12.10.2008, gli arretrati decorrono dal 01.10.2003);
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiP1bLjm_vGAhWG2ywKHZrvAdM&url=http%3A%2F%2Fwww.provveditoratostudiviterbo.it%2FProva%2520nuovo%2520sito%2FATA%2Fcorsiformazionericostruzione%2520carriera%2FCorso%2520ricostruzione%2520carriera%25202008-09.pdf&ei=Qhe2VY-sJ4a3swGa34eYDQ&usg=AFQjCNF5N6Jl_xR2oHqCOl80kuOj_Sv4VQ&bvm=bv.98717601,d.bGg
Fai domanda scritta e protocollata, indirizzata al DSGA e al Dirigente Scolastico.
FALLA PROTOCOLLARE
spero sia chiaro l'importanza della relazione del periodo di prova
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
Se non ti piace questo cerca su internet : Guida alla ricostruzione di carriera e periodo di prova ATA.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
Grazie, chiarissimo. Della mia situazione ora lo sanno il DS e un amministrativo che lavora a stretto contatto del DSGA che, quando rientra dalle ferie, non mi/ci scappa.
SunBlack- Messaggi : 179
Data d'iscrizione : 04.05.11
Località : Ostia (RM)
Re: Periodo prova relazione: problema
Non lo devono sapere.
DEVI SCRIVERE E PROTOCOLLARE!!!!!
Verba volant, scripta manent,
le parole volano, gli scritti rimangono.
DEVI SCRIVERE E PROTOCOLLARE!!!!!
Verba volant, scripta manent,
le parole volano, gli scritti rimangono.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
E' doveroso chiarire che il personale può fare richiesta di ricostruzione di carriera dopo il superamento del periodo di prova, che nella fattispecie per il personale Ata è disciplinato dall’art. 45 del CCNL comparto Scuola quadriennio 2006/2009.
Pertanto la conferma in ruolo, sia per il personale Docente che Ata, rappresenta un atto dovuto da parte dell’Amministrazione, senza il quale non si può redigere un decreto di ricostruzione di carriera, ne tantomeno trasmetterlo alla locale Ragioneria Provinciale per il visto di regolarità.
Tenuto conto del:
– art. 45 comma 12 del CCNL comparto Scuola 2006/2009:
“La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del Dirigente Scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.”.
– dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 275 del 8/3/1999: “A decorrere dal 1° settembre 2000 alle Istituzioni Scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale“;
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene:
che al termine del periodo di prova previsto dalla normativa, per il personale Ata, il Dirigente Scolastico è tenuto alla stesura della relazione sul periodo di prova.
Si fa presente, inoltre, che il Dirigente Scolastico, nel redigere il suddetto atto si deve avvalere degli elementi di valutazione forniti, per iscritto, dal DSGA, in quanto rappresenta per la sua qualifica il diretto responsabile dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
Pertanto, tali servizi, sono soggetti ad una sua valutazione.
Successivamente e in caso di esito positivo del periodo di prova, il Dirigente Scolastico redige il decreto di conferma in ruolo.
Precisiamo, inoltre, che il periodo di prova può intendersi superato ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 3 10/1/1957, quando: “entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non è intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole”.
Si ritiene opportuno, per lo scrivente, consegnare (con firma per presa visione) a titolo informativo, solo il decreto di conferma in ruolo.
Pertanto la conferma in ruolo, sia per il personale Docente che Ata, rappresenta un atto dovuto da parte dell’Amministrazione, senza il quale non si può redigere un decreto di ricostruzione di carriera, ne tantomeno trasmetterlo alla locale Ragioneria Provinciale per il visto di regolarità.
Tenuto conto del:
– art. 45 comma 12 del CCNL comparto Scuola 2006/2009:
“La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del Dirigente Scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.”.
– dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 275 del 8/3/1999: “A decorrere dal 1° settembre 2000 alle Istituzioni Scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale“;
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene:
che al termine del periodo di prova previsto dalla normativa, per il personale Ata, il Dirigente Scolastico è tenuto alla stesura della relazione sul periodo di prova.
Si fa presente, inoltre, che il Dirigente Scolastico, nel redigere il suddetto atto si deve avvalere degli elementi di valutazione forniti, per iscritto, dal DSGA, in quanto rappresenta per la sua qualifica il diretto responsabile dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
Pertanto, tali servizi, sono soggetti ad una sua valutazione.
Successivamente e in caso di esito positivo del periodo di prova, il Dirigente Scolastico redige il decreto di conferma in ruolo.
Precisiamo, inoltre, che il periodo di prova può intendersi superato ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 3 10/1/1957, quando: “entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non è intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole”.
Si ritiene opportuno, per lo scrivente, consegnare (con firma per presa visione) a titolo informativo, solo il decreto di conferma in ruolo.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
Quindi la relazione deve essere trasmessa alla RTS? Ci sono dei termini esempio entro il 31/8 dell'anno di prova?
SunBlack- Messaggi : 179
Data d'iscrizione : 04.05.11
Località : Ostia (RM)
Re: Periodo prova relazione: problema
Non è necessario, quando ti consegnano la relazione (in originale)assicurati di fartene una copia da conservare, e assicurati che oltre a quella che inviano alla RTS assieme al decreto di ricostruzione di carriera, una copia venga inserita nel tuo fascicolo personale.
TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Periodo prova relazione: problema
Cosa succede se la relazione è negativa? Si perde il ruolo? O si ripete semplicemente l'anno di prova?
SunBlack- Messaggi : 179
Data d'iscrizione : 04.05.11
Località : Ostia (RM)
Re: Periodo prova relazione: problema
Leggiti questo, così avrai le ide un po' più chiare.Ciao
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwihs-iq0pfHAhWGdz4KHVBLCi4&url=http%3A%2F%2Fwww.internetscuola.com%2Ffiles%2FIL-PERIODO-DI-PROVA-DEL-PERSONALE-Ata_f133kfse.pdf&ei=kP7EVaGrJYbv-QHQlqnwAg&usg=AFQjCNHC-sS3ZegrtGSg-2JE0KJycQbRPg&bvm=bv.99804247,d.cWw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwihs-iq0pfHAhWGdz4KHVBLCi4&url=http%3A%2F%2Fwww.internetscuola.com%2Ffiles%2FIL-PERIODO-DI-PROVA-DEL-PERSONALE-Ata_f133kfse.pdf&ei=kP7EVaGrJYbv-QHQlqnwAg&usg=AFQjCNHC-sS3ZegrtGSg-2JE0KJycQbRPg&bvm=bv.99804247,d.cWw
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Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
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Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
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Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
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Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark