decreto sviluppo: + difficili i ricorsi?
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decreto sviluppo: + difficili i ricorsi?
so che qua è difficile parlare di ricorsi, però, al di là della scelta di ognuno, non ho ancora capito se nel decreto sviluppo o omnibus che sia è stata messa una norma che dice che non si va di ruolo con i ricorsi (fatti da chi aveva almeno 3 anni di contratti di supplenza, ecc..ecc..) e non si ha nemmeno diritto a rimborsi...
io son rimasto all'articolo di italia oggi di martedi'....10 Maggio 2011 pag.34...
che diceva appunto di quest'azione limitante del governo. non sono riuscito a vedere tutto il decreto ancora....ne sapete di piu'?
io son rimasto all'articolo di italia oggi di martedi'....10 Maggio 2011 pag.34...
che diceva appunto di quest'azione limitante del governo. non sono riuscito a vedere tutto il decreto ancora....ne sapete di piu'?
bolcabob- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 07.09.10
Re: decreto sviluppo: + difficili i ricorsi?
forse lo dovevo mettere nella sezione "immissioni in ruolo"...
bolcabob- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 07.09.10
Re: decreto sviluppo: + difficili i ricorsi?
vedo ora il decreto, praticamente dovrebbe essere questo l'oggetto del contendere, l'art. 9:
Art. 9. Scuola e merito
.....credo da qui in avanti...:
16. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
19. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
Art. 9. Scuola e merito
.....credo da qui in avanti...:
16. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
19. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
bolcabob- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 07.09.10
x esperti di diritto....
anche oggi vedo pubblicato un articolo che ribadisce che col decreto sviluppo il governo combatte i ricorsi....pare che la persi e la Bosco siano convinte di questo
ma io richiedo (a qualche esperto di diritto)...può una norma del 2011 in tema di diritto civile aggiungere casi alle eccezzioni di una norma del 2001 vanificando un ricorso? non è tecnicamente valida per i contratti futuri?
ma io richiedo (a qualche esperto di diritto)...può una norma del 2011 in tema di diritto civile aggiungere casi alle eccezzioni di una norma del 2001 vanificando un ricorso? non è tecnicamente valida per i contratti futuri?
bolcabob- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 07.09.10
Re: decreto sviluppo: + difficili i ricorsi?
bolcabob ha scritto:so che qua è difficile parlare di ricorsi, però, al di là della scelta di ognuno, non ho ancora capito se nel decreto sviluppo o omnibus che sia è stata messa una norma che dice che non si va di ruolo con i ricorsi (fatti da chi aveva almeno 3 anni di contratti di supplenza, ecc..ecc..) e non si ha nemmeno diritto a rimborsi...
io son rimasto all'articolo di italia oggi di martedi'....10 Maggio 2011 pag.34...
che diceva appunto di quest'azione limitante del governo. non sono riuscito a vedere tutto il decreto ancora....ne sapete di piu'?
l'argomento che proponi è molto interessante (c'è molta confusione in merito infatti), ma al momento chiudo. vediamo se riaprire quando ci saranno notizie più certe
lallaorizzonte- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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