supplenza dopo il 31 dicembre ( posto vacante)
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supplenza dopo il 31 dicembre ( posto vacante)
Sto lavoranndo dai primi di aprile su 11 ore sostegno primaria, posto venutosi a creare dopo i ricorsi fatti dai genitori. Ho dei dubbi in merito alla fine dei contratti, in quanto le due scuole hanno delle idee diverse relativamente a quanto scritto sopra: una ritiene che il contratto debba essere fatto al termine delle lezione, l'altra al 30 giugno. Tempo fa lessi qualcosa di una nota ministeriale a proposito e dei vostri commenti. potreste aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
Grazie anticipatamente.
esperanza- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 06.06.11
Re: supplenza dopo il 31 dicembre ( posto vacante)
è una supplenza temporanea breve, viene pagata fino alla fine delle lezioni
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: supplenza dopo il 31 dicembre ( posto vacante)
Leggendo le varie note susseguitesi negli anni risulta che la supplenza dopo il 31 dicembre è di fatto una supplenza temporanea con oneri a carico del bilancio della scuola.
Però si parla sempre di: posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche.
Ma in questo caso si parla di posto vacante, non reso disponibile ma "creato" dopo il 31 dicembre. I posti vacanti il MIUR, con nota n. 3787 del 3 marzo 2008 li caricava sul groppone del MEF salvo specificare, con successiva nota del 4 aprile 2008: ... e’ stato chiarito, anche a seguito di intervento della Ragioneria generale dello Stato, IGF, che non fanno parte della tipologia di posti indicata (cioè pagati dal MEF) quelli già occupati da un titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno che, per vari motivi siano venuti a cessare dopo il 31 dicembre (morte, inabilità, decadenza, destituzione, passaggio ad altra Amministrazione).
Morale della favola, fermo restando la competenza del DS ad attribuire la supplenza temporanea da elenco prioritario, ci potrebbe "stare" il termine del 30 giugno con relativo pagamento a carico del MEF.
Però si parla sempre di: posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche.
Ma in questo caso si parla di posto vacante, non reso disponibile ma "creato" dopo il 31 dicembre. I posti vacanti il MIUR, con nota n. 3787 del 3 marzo 2008 li caricava sul groppone del MEF salvo specificare, con successiva nota del 4 aprile 2008: ... e’ stato chiarito, anche a seguito di intervento della Ragioneria generale dello Stato, IGF, che non fanno parte della tipologia di posti indicata (cioè pagati dal MEF) quelli già occupati da un titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno che, per vari motivi siano venuti a cessare dopo il 31 dicembre (morte, inabilità, decadenza, destituzione, passaggio ad altra Amministrazione).
Morale della favola, fermo restando la competenza del DS ad attribuire la supplenza temporanea da elenco prioritario, ci potrebbe "stare" il termine del 30 giugno con relativo pagamento a carico del MEF.
oiram- Messaggi : 221
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: supplenza dopo il 31 dicembre ( posto vacante)
oiram ha scritto:Leggendo le varie note susseguitesi negli anni risulta che la supplenza dopo il 31 dicembre è di fatto una supplenza temporanea con oneri a carico del bilancio della scuola.
Però si parla sempre di: posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche.
Ma in questo caso si parla di posto vacante, non reso disponibile ma "creato" dopo il 31 dicembre. I posti vacanti il MIUR, con nota n. 3787 del 3 marzo 2008 li caricava sul groppone del MEF salvo specificare, con successiva nota del 4 aprile 2008: ... e’ stato chiarito, anche a seguito di intervento della Ragioneria generale dello Stato, IGF, che non fanno parte della tipologia di posti indicata (cioè pagati dal MEF) quelli già occupati da un titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno che, per vari motivi siano venuti a cessare dopo il 31 dicembre (morte, inabilità, decadenza, destituzione, passaggio ad altra Amministrazione).
Morale della favola, fermo restando la competenza del DS ad attribuire la supplenza temporanea da elenco prioritario, ci potrebbe "stare" il termine del 30 giugno con relativo pagamento a carico del MEF.
No. Non è comunque una cattedra in organico di diritto. Quindi si tratta in ogni caso di una disponibilità dopo il 31/12 che va assegnata dagli elenchi prioritari e fino al termine delle lezioni
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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