comma 95
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comma 95
Alla fine del comma 95 c'è scritto:
Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Cosa significa?
Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Cosa significa?
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
Re: comma 95
Che finché non prende servizio un docente di fase C quel posto è inesistente e non si può fare nulla su di esso. Se il docente è già occupato in supplenza quel posto C non esisterà per tutto l'anno.
iononmisposto- Messaggi : 1707
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: comma 95
Non potrebbe significare che solo per il 2015/2016 i posti di potenziamento non possono essere usati per coprire le cattedre al 30 giugno e dall'anno dopo sì?
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
Re: comma 95
Nulla vieta che dal 2016 possano andare ad incarico.
La Legge però vieta che mai si possano fare supplenze brevi e saltuarie sui potenziamenti.
La Legge però vieta che mai si possano fare supplenze brevi e saltuarie sui potenziamenti.
iononmisposto- Messaggi : 1707
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: comma 95
Non intendevo che i posti di potenziamento potranno andare ad incarico, ma che potranno essere usati per coprire i posti in organico di fatto. Potrebbe intendere questo?
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
Re: comma 95
Ah, non è chiarito da nessuna parte. Non è possibile dare risposta.
In quel caso però non sarebbe più potenziamento ma copertura dell'OF.
In quel caso però non sarebbe più potenziamento ma copertura dell'OF.
iononmisposto- Messaggi : 1707
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: comma 95
Ma le supplenze di cui all'articolo 40 comma 9... non sono of?
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
Re: comma 95
In pratica.. "detti posti non potranno essere destinati alle supplenze" significa:
1) non si potrà chiamare un supplente per coprire quei posti?
2) quei posti non potranno essere usati per coprire le supplenze in of?
1) non si potrà chiamare un supplente per coprire quei posti?
2) quei posti non potranno essere usati per coprire le supplenze in of?
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
Re: comma 95
Io ho sempre inteso che sui questi posti di potenziamento non può esserci una supplenza breve.
Poi i dubbi ci sono, perchè se quel posto fosse la sostituzione del vicepreside comunque ci vorrebbe un docente supplente del potenziatore altrimenti la classe rimane senza docente.
Poi i dubbi ci sono, perchè se quel posto fosse la sostituzione del vicepreside comunque ci vorrebbe un docente supplente del potenziatore altrimenti la classe rimane senza docente.
iononmisposto- Messaggi : 1707
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: comma 95
Forse non ci capiamo.
Nessuno ha detto finora che l'anno prossimo l'organico di fatto verrà fagocitato dai potenziatori.
Qualcuno lo pensa, ma la Legge non lo dice.
La 107 dice che i posti di potenziamento sono posti in più per compiti oltre la didattica frontale e gestionali.
L'unica cosa certa che si sa è che se un potenziatore rimane assente non può essere in nessun modo sostituito per periodi brevi e saltuari.
Nulla sappiamo di cosa succederà ai posti di potenziamento liberi (tecnicamente vanno a ruolo) o liberi temporaneamente (per chi potrà ottenere assegnazioni? ma non ne sappiamo nulla).
Nessuno ha detto finora che l'anno prossimo l'organico di fatto verrà fagocitato dai potenziatori.
Qualcuno lo pensa, ma la Legge non lo dice.
La 107 dice che i posti di potenziamento sono posti in più per compiti oltre la didattica frontale e gestionali.
L'unica cosa certa che si sa è che se un potenziatore rimane assente non può essere in nessun modo sostituito per periodi brevi e saltuari.
Nulla sappiamo di cosa succederà ai posti di potenziamento liberi (tecnicamente vanno a ruolo) o liberi temporaneamente (per chi potrà ottenere assegnazioni? ma non ne sappiamo nulla).
iononmisposto- Messaggi : 1707
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: comma 95
Ancora non ho capito come farà un DS a rimpiazzare un potenziatore individuato x tre anni e andato via immediatamente in API.iononmisposto ha scritto:Forse non ci capiamo.
Nessuno ha detto finora che l'anno prossimo l'organico di fatto verrà fagocitato dai potenziatori.
Qualcuno lo pensa, ma la Legge non lo dice.
La 107 dice che i posti di potenziamento sono posti in più per compiti oltre la didattica frontale e gestionali.
L'unica cosa certa che si sa è che se un potenziatore rimane assente non può essere in nessun modo sostituito per periodi brevi e saltuari.
Nulla sappiamo di cosa succederà ai posti di potenziamento liberi (tecnicamente vanno a ruolo) o liberi temporaneamente (per chi potrà ottenere assegnazioni? ma non ne sappiamo nulla).
royalstefano- Messaggi : 6279
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: comma 95
iononmisposto ha scritto:Forse non ci capiamo.
Nessuno ha detto finora che l'anno prossimo l'organico di fatto verrà fagocitato dai potenziatori.
Qualcuno lo pensa, ma la Legge non lo dice.
La 107 dice che i posti di potenziamento sono posti in più per compiti oltre la didattica frontale e gestionali.
L'unica cosa certa che si sa è che se un potenziatore rimane assente non può essere in nessun modo sostituito per periodi brevi e saltuari.
Nulla sappiamo di cosa succederà ai posti di potenziamento liberi (tecnicamente vanno a ruolo) o liberi temporaneamente (per chi potrà ottenere assegnazioni? ma non ne sappiamo nulla).
Sì sì su questo sono d'accordo. Forse non mi sono spiegata bene. La mia paura è che il comma 95 sia un indizio (concreto, perchè scritto sulla legge) a favore delle voci che girano su ofu e of: per il 2015/2016 i potenziatori non potranno essere utilizzati (ovviamente, perchè saranno assunti a novembre) per coprire le supplenze delle varie cdc di cui all'art 40 comma 9... ("Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto" - sono gli incarichi annuali dell'usp vero?), ma in futuro si vedrà...
pppp- Messaggi : 819
Data d'iscrizione : 08.11.09
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