Naspi ed esami di riparazione
2 partecipanti
Naspi ed esami di riparazione
Mi hanno convocato due giorni a settembre per gli esami di recupero del debito, mi chiedevo perdo diritto Anna naspi secondo voi? Perché leggo che in teoria si può fare ma c'è scritto che il datore di lavoro non deve essere lo stesso per il quale si era percecepita non capisco bene quel punto
simone.zedda- Messaggi : 3007
Data d'iscrizione : 18.01.13
Re: Naspi ed esami di riparazione
No, non perdi il diritto alla naspi. Il pagamento viene solo sospeso per quei due giorni, ma riprende regolarmente il giorno successivo (in pratica a settembre, se rimarrai disoccupato per tutto il mese, ti pagheranno 28 giorni di naspi anziché 30). Ti conviene comunicare all'inps con il modello naspi-com dopo la presa di servizio.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Naspi ed esami di riparazione
Dec ha scritto:No, non perdi il diritto alla naspi. Il pagamento viene solo sospeso per quei due giorni, ma riprende regolarmente il giorno successivo (in pratica a settembre, se rimarrai disoccupato per tutto il mese, ti pagheranno 28 giorni di naspi anziché 30). Ti conviene comunicare all'inps con il modello naspi-com dopo la presa di servizio.
Ciao Dec scusa se insisto ma è la preoccupazione che mi fa essere negativo; io ho trovato questo nella circolare INPS:
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Cosa vuol dire quello che ho riportato in grassetto? nel mio caso il datore di lavoro che avevo fino al 30 Giugno sarebbe lo stesso di quello che mi fa nuovamente il contratto a Settembre, (stessa scuola) cosa mi sfugge ?
simone.zedda- Messaggi : 3007
Data d'iscrizione : 18.01.13
Re: Naspi ed esami di riparazione
Le ultime due righe che hai riportato: nel nostro caso si applica l'istituto della sospensione perché il rapporto è di durata inferiore ai sei mesi. Quindi non ricevi la naspi per quei due giorni perché ricevi lo stipendio, ma dopo riprende regolarmente.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
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