Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
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Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
Promemoria primo messaggio :
Sono un po' preoccupato perchè ho dovuto prendere un part-time di 14 ore, lasciando le altre 4 ore che erano in una scuola lontana, e non vorrei avere problemi con la validazione dell'anno di prova: che voi sappiate è cambiato qualcosa rispetto agli anni scorsi? Si può validare l'anno di prova anche col part-time?
Sono un po' preoccupato perchè ho dovuto prendere un part-time di 14 ore, lasciando le altre 4 ore che erano in una scuola lontana, e non vorrei avere problemi con la validazione dell'anno di prova: che voi sappiate è cambiato qualcosa rispetto agli anni scorsi? Si può validare l'anno di prova anche col part-time?
lasd- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 12.10.09
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
La segreteria mi ha detto che l'usp di Roma ha risposto telefonicamente al quesito posto dal dirigente scolastico. Ho sottolineato che una risposta scritta sarebbe stata più onesta ma la segreteria si è offesa per cui non ho insistito. Ho parlato con il dirigente cercando di fargli capire che il part time orizzontale è inutile e che questi 4 giorni non si sa da dove escono e la risposta è stata che bisogna allinearsi a ciò che dice l'usp...non so che dire o fare sinceramente
mate- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 13.10.11
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
Possibile che dal ministero non ci sia nessun chiarimento? I sindacati perché non premono su una cosa così importante? Lo scorso anno chi è entrato in ruolo ha avuto la possibilità di chiedere il part time verticale. Io che sono rientrata in fase zero cioè con la vecchia legge no...pesi e misure diverse...
mate- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 13.10.11
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
D.M. n.850 del 27/10/2015
“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.
Articolo 3
(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)
1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni diattività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.
Articolo 3
(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)
1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni diattività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
mate- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 13.10.11
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
mate ha scritto:D.M. n.850 del 27/10/2015
“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.
Articolo 3
(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)
1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni diattività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Vale a dire tutto quello che facciamo a casa
dlepora- Messaggi : 863
Data d'iscrizione : 16.09.10
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
che significa tutto quello che facciamo a casa ?perché le attività svolte a casa contano pure?
giulia123- Messaggi : 95
Data d'iscrizione : 02.08.14
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
No appunto, non contano quelle fatte a casa ma ovviamente le facciamo. Ció vuol dire che dovremmo valutare, progettare lezioni e fare formazione presso la sede di servizio, dovrei rimanere a scuola per fare tutto il lavoro che farei a casa e farmela certificare come attivitá didattica.
dlepora- Messaggi : 863
Data d'iscrizione : 16.09.10
Re: Part-time e anno di prova: valgono le regole degli anni scorsi?
quindi tu dici che a parte i soliti Collegi Docenti consigli di classe e via dicendo ..vale come giorno di servizio anche se presso la sede svolgi l'attività di preparazione delle lezioni ad esempio??..
giulia123- Messaggi : 95
Data d'iscrizione : 02.08.14
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