Anno di prova primaria: solo su cattedra intera!
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Anno di prova primaria: solo su cattedra intera!
In base al testo unico solo negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
Perciò presuppongo che per primaria e infanzia è necessario avere un'incarico "a cattedra intera"
Se la legge 107 permette di continuare fino al 30 giugno o 31 agosto un incarico già assunto, e magari ci si trova a fare una supplenza inferiore alle 24 ore, si può spostare l'anno di prova all'anno successivo?
TU 297/94
Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Perciò presuppongo che per primaria e infanzia è necessario avere un'incarico "a cattedra intera"
Se la legge 107 permette di continuare fino al 30 giugno o 31 agosto un incarico già assunto, e magari ci si trova a fare una supplenza inferiore alle 24 ore, si può spostare l'anno di prova all'anno successivo?
TU 297/94
Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
itaka74- Messaggi : 610
Data d'iscrizione : 04.08.12
Re: Anno di prova primaria: solo su cattedra intera!
ho trovato questo articolo su OS il caso dei 180 giorni mancati può essere applicato anche al part-time (30 giugno-31 agosto) legittimato (sembrerebbe!)dalla legge 107?
"il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio richiesti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio);"
http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-guida-anno-prova
"il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio richiesti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio);"
http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-guida-anno-prova
itaka74- Messaggi : 610
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