fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
5 partecipanti
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fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Buongiorno,
ho accettato la proposta per la fase C e attualmente lavoro su due scuole di ordine diverso rispetto al posto ottenuto con la fase C. Non mi è chiara la situazione per l'anno di prova.
-saranno le due scuole a valutarmi?
-è stata pubblicata qualche nota sul lasciare supplenza fino al 30 giugno. Mi pare di capire che il Miur è contrario a farci lasciare il posto per il ruolo.
Grazie in anticipo
ho accettato la proposta per la fase C e attualmente lavoro su due scuole di ordine diverso rispetto al posto ottenuto con la fase C. Non mi è chiara la situazione per l'anno di prova.
-saranno le due scuole a valutarmi?
-è stata pubblicata qualche nota sul lasciare supplenza fino al 30 giugno. Mi pare di capire che il Miur è contrario a farci lasciare il posto per il ruolo.
Grazie in anticipo
Dorian Gray- Messaggi : 339
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
...se hai 18 ore fino al 30 giugno credo sia impossibile lasciare la tua supplenza...però la tua è su gradi diversi ma attendiamo altre delucidazioni dal 18 novembre ci sarà incontro col MIUR...anche perchè c'è chi ha preso una supplenza su spezzoni da 2, 6, 7,8, 9 ore fino al 30 giugno anche su classe di conorso arruolati e che giustamente vorrebbero andare a ruolo in sede provvisoria ma da subito e non da luglio 2016!
bog- Messaggi : 2027
Data d'iscrizione : 26.02.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Grazie box della risposta. Ci son voci discordanti sulla cosa. Sai se la sede provvisoria verrà assegnata d'ufficio? Ho sentito che essendo di diverso grado,potrei lasciare il posto per il ruolo trattandosi d'altronde di contratto a tempo indeterminato e non determinato
Dorian Gray- Messaggi : 339
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
....dopo il 18 novembre sapremo tutti meglio ....la sede si viene assegnata d'ufficio ....sappiamo che l'ultima parola spetta all'USP ma a molti non è chiaro sul da farsi specie chi ha supplenza su spezzoneeee e non cattedra di 18 quindi di poche ore e speriamo che qualcuno dall'alto c'illuminino al più presto ....aiuto!Shaka ha scritto:Grazie box della risposta. Ci son voci discordanti sulla cosa. Sai se la sede provvisoria verrà assegnata d'ufficio? Ho sentito che essendo di diverso grado,potrei lasciare il posto per il ruolo trattandosi d'altronde di contratto a tempo indeterminato e non determinato
bog- Messaggi : 2027
Data d'iscrizione : 26.02.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Gli USR contattati telefonicamente dicono che si può lasciare. Parlo al plurale perché su Facebook c'è un gruppo (GaE tutti in ruolo) dove ci sono diverse persone interessate che stanno telefonando a quanti più USP e USR possibile. A tutti stanno rispondendo che è possibile lasciare incarico a t.d. per uno a t.i.
start11- Messaggi : 256
Data d'iscrizione : 23.07.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Dalla usr di riferimento mi han detto no ma non penso si possa usare due pesi e due misure. Quindi non scegliamo nulla...
Dorian Gray- Messaggi : 339
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
..ma tu hai cattedra 18 ore o spezzoncino di ore?Shaka ha scritto:Dalla usr di riferimento mi han detto no ma non penso si possa usare due pesi e due misure. Quindi non scegliamo nulla...
bog- Messaggi : 2027
Data d'iscrizione : 26.02.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Ne ho 18 su due ordini di scuole diverse e son di ruolo in un altro ordine
Dorian Gray- Messaggi : 339
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
...quindi tu hai comunque una cattedra di 18 ore ecco perchè non ti faranno lasciare la supplenza per il ruolo...invece ancora non si sa per coloro che hanno lo spezzone di poche ore per andare sul ruolo a t.i.Shaka ha scritto:Ne ho 18 su due ordini di scuole diverse e son di ruolo in un altro ordine
bog- Messaggi : 2027
Data d'iscrizione : 26.02.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
bog: hai fonti certe? stamattina con una collega abbiamo telefonato a Roma e hanno detto che si può, a prescindere dal numero di ore (anche 18). stessa cosa altri usp... stessa cosa l'ispettore Bruschi ...
qual è invece la tua fonte?
qual è invece la tua fonte?
start11- Messaggi : 256
Data d'iscrizione : 23.07.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Stamattina c'è stata una riunione sindacale e han detto che potevo lasciare. Vorrei avere maggiori certezze
Dorian Gray- Messaggi : 339
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Ho già in altri post serve il via libera del ministero non dei vari CSA visto che si tratta di assunzioni straordinarie
erik- Messaggi : 1780
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
@erik: il fatto che si possa lasciare ma bisogna interpellare i vari USR lo ha scritto l'ispettore Max Bruschi sulla sua pagina Facebook. con un po' di calma posso copiare/incollare la conversazione.
start11- Messaggi : 256
Data d'iscrizione : 23.07.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
Scusa start11. Cosa ha detto l'ispettore bruschi? Che si può lasciare sia spezzone che intero?
Vincenzo R.- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 23.12.14
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
sì sia spezzone che intero. non ha fatto alcuna differenza, non ha chiesto. cerco la risposta e la incollo qui
start11- Messaggi : 256
Data d'iscrizione : 23.07.15
Re: fase C anno di prova e lasciare supplenza fino al 30 giugno
La conversazione è iniziata il 9 novembre ed è proseguita il giorno dopo:
Rossella F: Gent. Dott. Bruschi, vorrei porgerLe questa domanda: se si danno le dimissioni da un incarico del CSA, la sanzione può essere quella di vietare l'accettazione del ruolo in fase C ? post scriptum: ho già posto questa domanda tempo fa e ora non vorrei risultare maleducata ma temo solo che lei non l'abbia letta.
Max Bruschi No... Le sanzioni riguardano solo le supplenze, ai sensi del regolamento. Ma prima di fare qualsiasi passo, è meglio chiedere all'USR/AT.
Rossella F.: Dott. Bruschi, grazie per la Sua gentilezza. Mi dice di rivolgermi all'USR/AT ma, dal momento che la normativa è nazionale, pensa sia plausibile che ogni ufficio regionale o territoriale possa regolarsi in maniera autonoma?
Max Bruschi ... in teoria no... ma ne sto vedendo di tutti i colori... Comunque, occorre rifarsi al Regolamento 131/2007: ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Rossella F.: Capisco! Speriamo bene! Grazie ancora, Dott. Bruschi.
Quella sopra è l'intera conversazione.
Rossella F: Gent. Dott. Bruschi, vorrei porgerLe questa domanda: se si danno le dimissioni da un incarico del CSA, la sanzione può essere quella di vietare l'accettazione del ruolo in fase C ? post scriptum: ho già posto questa domanda tempo fa e ora non vorrei risultare maleducata ma temo solo che lei non l'abbia letta.
Max Bruschi No... Le sanzioni riguardano solo le supplenze, ai sensi del regolamento. Ma prima di fare qualsiasi passo, è meglio chiedere all'USR/AT.
Rossella F.: Dott. Bruschi, grazie per la Sua gentilezza. Mi dice di rivolgermi all'USR/AT ma, dal momento che la normativa è nazionale, pensa sia plausibile che ogni ufficio regionale o territoriale possa regolarsi in maniera autonoma?
Max Bruschi ... in teoria no... ma ne sto vedendo di tutti i colori... Comunque, occorre rifarsi al Regolamento 131/2007: ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Rossella F.: Capisco! Speriamo bene! Grazie ancora, Dott. Bruschi.
Quella sopra è l'intera conversazione.
start11- Messaggi : 256
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