4dva+4dsa+4bes
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Re: 4dva+4dsa+4bes
Ma in che senso non è assegnata ad un unico alunno?
Avrà qualche ora per ciascuno, o no?
In teoria comunque il sostegno non deve occuparsi di bes e di dsa più di quanto si occupi degli alunni senza problemi
Avrà qualche ora per ciascuno, o no?
In teoria comunque il sostegno non deve occuparsi di bes e di dsa più di quanto si occupi degli alunni senza problemi
Re: 4dva+4dsa+4bes
Da AIPD
Scheda n.468.
Organici di diritto per l’a.s. 2014-15 (CM 34/14)
Diritto allo studioInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoNumero alunni per classe
Il MIUR ha emanato il 1 aprile 2014 la C.M. n° 34 che trasmette il relativo D.I. sulla formulazione degli organici di diritto e delle classi per l'a.s. 2014-15.
La Circolare non presenta grandi differenze rispetto a quella dell'anno precedente.
Nelle norme generali relative alle procedure si invitano i dirigenti regionali e scolastici a tener nel debito conto per la formazione delle classi della presenza degli alunni con DSA certificati.
Analoga norma si rinviene per gli alunni con disabilità nell'apposito paragrafo relativo ai posti di sostegno, invitando l'amministrazione regionale e scolastica a evitare di formare classi con più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità grave. In proposito riteniamo necessario rilevare che il DPR n° 81/09, citato nella circolare, non comprende solo l'art. 5 comma 2 che indica "di norma" il tetto massimo di 20; esso comprende pure l'art. 4 nel quale è chiaramente stabilito che comunque le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dell'infanzia (ed a scorrimento quelle ad esse successive a decorrere dall'a.s. 2009/10) non possono superare al massimo il numero di 22 alunni. Quindi l'invito a formare classi di non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità grave deve necessariamente intendersi nel senso che, in presenza di alunni con disabilità lieve, non si debba superare comunque il tetto massimo di 22 alunni. E' da tener presente che nella richiesta di riduzione del numero di alunni in dette classi deve essere anche indicato (a pena di inammissibilità) un progetto nel quale siano motivate le ragioni della richiesta. Nella logica della semplificazione amministrativa, si deve ritenere che il progetto coincida con il PEI dell'alunno o degli alunni con disabilità presenti nella classe.
Nelle norme specifiche per i singoli ordini e gradi di istruzione si fa presente che le domande di iscrizione possono essere accettate entro i limiti degli organici fissati annualmente. A tal proposito è bene ricordare che gli alunni con disabilità grave certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 hanno diritto di precedenza di iscrizione per espressa indicazione della stessa norma in tutti i servizi previsti dalla stessa legge e quindi anche a partire dalla scuola dell'infanzia. Essa, pur non essendo scuola dell'obbligo, è qualificata come oggetto di un diritto per l'iscrizione e la frequenza degli alunni con disabilità, ivi comprese le scuole paritarie comunali e quelle paritarie non statali situate nello stesso comune di residenza di detti alunni.
La Circolare dedica un apposito paragrafo ai posti di sostegno, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10, in forza della quale gli organici di sostegno possono essere superati da deroghe, anche successive alla formulazione degli organici di fatto.
La Circolare infine fa menzione della L. n° 128/13 che immette in ruolo dal 2014 al 2016 numerosi docenti per il sostegno sino a pervenire al numero massimo di 90.032 posti.
Inoltre la Circolare riferisce della novità, introdotta sempre dall'art. 15 della legge citata, secondo cui a partire dall'a.s. 2014-15 sono abolite le aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori che rimangono in vigore sino alla fine dell'a.s. 2016-17 ultimo anno di vigenza delle graduatorie ad esaurimento.
Pubblicato il 11/4/2014
Aggiornato il 14/4/2014
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD
Scheda n.468.
Organici di diritto per l’a.s. 2014-15 (CM 34/14)
Diritto allo studioInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoNumero alunni per classe
Il MIUR ha emanato il 1 aprile 2014 la C.M. n° 34 che trasmette il relativo D.I. sulla formulazione degli organici di diritto e delle classi per l'a.s. 2014-15.
La Circolare non presenta grandi differenze rispetto a quella dell'anno precedente.
Nelle norme generali relative alle procedure si invitano i dirigenti regionali e scolastici a tener nel debito conto per la formazione delle classi della presenza degli alunni con DSA certificati.
Analoga norma si rinviene per gli alunni con disabilità nell'apposito paragrafo relativo ai posti di sostegno, invitando l'amministrazione regionale e scolastica a evitare di formare classi con più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità grave. In proposito riteniamo necessario rilevare che il DPR n° 81/09, citato nella circolare, non comprende solo l'art. 5 comma 2 che indica "di norma" il tetto massimo di 20; esso comprende pure l'art. 4 nel quale è chiaramente stabilito che comunque le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dell'infanzia (ed a scorrimento quelle ad esse successive a decorrere dall'a.s. 2009/10) non possono superare al massimo il numero di 22 alunni. Quindi l'invito a formare classi di non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità grave deve necessariamente intendersi nel senso che, in presenza di alunni con disabilità lieve, non si debba superare comunque il tetto massimo di 22 alunni. E' da tener presente che nella richiesta di riduzione del numero di alunni in dette classi deve essere anche indicato (a pena di inammissibilità) un progetto nel quale siano motivate le ragioni della richiesta. Nella logica della semplificazione amministrativa, si deve ritenere che il progetto coincida con il PEI dell'alunno o degli alunni con disabilità presenti nella classe.
Nelle norme specifiche per i singoli ordini e gradi di istruzione si fa presente che le domande di iscrizione possono essere accettate entro i limiti degli organici fissati annualmente. A tal proposito è bene ricordare che gli alunni con disabilità grave certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 hanno diritto di precedenza di iscrizione per espressa indicazione della stessa norma in tutti i servizi previsti dalla stessa legge e quindi anche a partire dalla scuola dell'infanzia. Essa, pur non essendo scuola dell'obbligo, è qualificata come oggetto di un diritto per l'iscrizione e la frequenza degli alunni con disabilità, ivi comprese le scuole paritarie comunali e quelle paritarie non statali situate nello stesso comune di residenza di detti alunni.
La Circolare dedica un apposito paragrafo ai posti di sostegno, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10, in forza della quale gli organici di sostegno possono essere superati da deroghe, anche successive alla formulazione degli organici di fatto.
La Circolare infine fa menzione della L. n° 128/13 che immette in ruolo dal 2014 al 2016 numerosi docenti per il sostegno sino a pervenire al numero massimo di 90.032 posti.
Inoltre la Circolare riferisce della novità, introdotta sempre dall'art. 15 della legge citata, secondo cui a partire dall'a.s. 2014-15 sono abolite le aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori che rimangono in vigore sino alla fine dell'a.s. 2016-17 ultimo anno di vigenza delle graduatorie ad esaurimento.
Pubblicato il 11/4/2014
Aggiornato il 14/4/2014
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD
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