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Quali vantaggi per il riconoscimento della legge 104 comma 1 art. 3 e del 75% d'invalidità?

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Messaggio Da Raffaella5 Sab Nov 28, 2015 9:11 pm

Lavoro a scuola come collaboratrice scolastica e ho avuto da poco il riconoscimento della legge 104 comma 1 articolo 3 e il riconoscimento di invalidità del 75 %. Vorrei sapere, per piacere, quali sono i benefici sul lavoro. Grazie in anticipo...

Raffaella5

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Quali vantaggi per il riconoscimento della legge 104 comma 1 art. 3 e del 75% d'invalidità? Empty Re: Quali vantaggi per il riconoscimento della legge 104 comma 1 art. 3 e del 75% d'invalidità?

Messaggio Da antoerre Gio Dic 10, 2015 6:53 pm

tre giorni di permesso al mese.
antoerre
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Quali vantaggi per il riconoscimento della legge 104 comma 1 art. 3 e del 75% d'invalidità? Empty Re: Quali vantaggi per il riconoscimento della legge 104 comma 1 art. 3 e del 75% d'invalidità?

Messaggio Da paolinet Sab Dic 12, 2015 12:47 pm

art.3 comma 1 della Legge 104 non ravvisa il requisito della Gravità!!! Quindi, se non ricordo male, non si ha diritto ai 3 giorni.

Invalidità, handicap e benefici



Definizione presente nel suo verbale: "Persona con handicap (art. 3 comma 1, Legge 104/1992)". Non è stata riconosciuta la connotazione di gravità.

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni suggeriamo comunque gli approfondimenti del caso.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).
Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

Agevolazioni fiscali

Auto
Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
Per approfondimenti:
Agevolazioni sui veicoli

Ausili
Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Per approfondimenti:
Ausili

Sussidi tecnici ed informatici
I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
Per approfondimenti:
Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici

Spese per l'assistenza specifica
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
Per approfondimenti:
Spese di assistenza specifica - deduzione e detrazione

Spese per l'assistenza personale e domestica
La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
Per approfondimenti:
Spese per servizi domestici - deduzione
Spese per assistenza personale - detrazione

Detrazioni per familiari a carico
È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.
Per approndimenti:
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Prima casa
Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.
L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.

Imposte comunali
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni

Telefonia fissa
La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio. Inoltre le persone sordomute sono esentate dal pagamento del canone mensile a prescindere da limiti reddituali. Sono infine previste agevolazioni, per i ciechi assoluti, per la nagivazione in internet.
Per approfondimenti:
Telefonia fissa: agevolazioni

Telefonia mobile
La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti". Il certificato di cui dispone, non è sufficiente per accedere a questo tipo di agevolazione.
Per approfondimenti:
Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili
Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Per approfondimenti:
L'erogazione gratuita degli ausili

Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
Il certificato in questione non è generalmente sufficiente per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Congedo per l’assistenza a minori con disabilità

La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Per l’accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104 di cui lei non risulta disporre). Per gli altri minori sono ugualmente previste analoghe agevolazioni ma a condizioni diverse.
Per approfondimenti:
Congedi parentali per educazione e assistenza ai figli

Permessi lavorativi retribuiti
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il verbale di cui è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la connotazione di gravità.
Per approfondimenti:
Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti
La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992) di cui lei purtroppo non dispone.
Per approfondimenti:
Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici in quanto non evidenzia la percentuale di invalidità.
Per approfondimenti:
Il prepensionamento dei lavoratori disabili

Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la connotazione di gravità.
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Anche in questo secondo caso il verbale di cui è in possesso non consente di accedere a questi benefici.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la connotazione di gravità.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Per approfondimenti:
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Per approfondimenti:
Diritto al lavoro

Mobilità

Patente speciale di guida
Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Usl capoluogo di provincia.
Per approfondimenti:
Patente di guida e persone con disabilità

Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida
È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.
Per approfondimenti:
I contributi per gli adattamenti alla guida

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta
Le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile nè quello di handicap
Per approfondimenti:
Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Contributi per l'eliminazione delle barriere in casa
La normativa vigente prevede che per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l'immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l'esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Per approfondimenti:
I contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Suggerimenti

1) Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento (handicap grave). La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo di richiesta disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

2) È possibile che il suo certificato preveda una scadenza. Dopo quella data i benefici decadono. Di norma dovrebbe essere la stessa Commissione a convocarla a visita prima di quella data di revisione (o rivedibilità). Tuttavia la prassi attuata dalle singole Commissioni è ancora assai difforme. In tal senso suggeriamo di rivolgersi per tempo (sei mesi prima della scadenza) alla segreteria della Commissione per conoscere quale sia la prassi adottata e cioè se si verrà convocati a visita o se è necessario presentare una nuova domanda.


fonte: handylex.org
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