104 in vista della mobilità
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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104 in vista della mobilità
Ciao avrei diritto alla 104 con percentuale sicuramente superiore al 47%, ma non ho ancora fatto richiesta. Mi sorge un dubbio: per noi immessi in fase c, che l'anno prossimo verranno sottoposti al fastidioso procedimento di mobilità e di scelta tramite cv, quanto la 104 ci può agevolare?
asar_buffer- Messaggi : 81
Data d'iscrizione : 13.02.13
Re: 104 in vista della mobilità
asar_buffer ha scritto:Ciao avrei diritto alla 104 con percentuale sicuramente superiore al 47%, ma non ho ancora fatto richiesta. Mi sorge un dubbio: per noi immessi in fase c, che l'anno prossimo verranno sottoposti al fastidioso procedimento di mobilità e di scelta tramite cv, quanto la 104 ci può agevolare?
Mi associo....io ho la 104 art.3 comma 3 per mia figlia minore.
lamannafranca- Messaggi : 1780
Data d'iscrizione : 23.01.13
Età : 57
Località : Martina Franca(Ta)
Re: 104 in vista della mobilità
La contrattazione sulla mobilità non ha ancora affrontato tali problematiche
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: 104 in vista della mobilità
Mi associo....io ho la 104 art.3 comma 3 per mia figlia minore.[/quote]
Purtroppo ho lo stesso problema anch'io , figlia minore di 3 anni.
Si parla tanto ,a giusta ragione, del caos che si sta creando con la nascita degli ambit,chiamata diretta dei ds e altro ma non si parla della 104 per assistenza al disabile. Mi auguro vivamente che non cambino nulla su questa questione. Che avvilimento
momi- Messaggi : 718
Data d'iscrizione : 26.05.11
Re: 104 in vista della mobilità
Ancora leggo di 104 valida solo per disabilità personale, ma stiamo scherzando? E chi ha parenti (nel mio caso figlio minore di tre anni) con disabilità grave che fa sta a guardare? È chiaro che nell eventualità parte il ricorso,ovviamente vinto in partenza, ma i tempi sono lunghi . Non si può pensare di mettere da parte ,chi purtroppo, ha diritto e il dovere di assistere chi è stato già penalizzato nella vita. Mi auguro vivamente che chi di dovere si renda conto di aver omesso qualcosa di importantissimo
momi- Messaggi : 718
Data d'iscrizione : 26.05.11
Re: 104 in vista della mobilità
Una cosa è la scelta del DS (e la legge dice che vale solo disabilità personale per avere sede vicina), un'altra è la mobilità tra ambiti che sarà normata dal contratto mobilità.
no73- Messaggi : 305
Data d'iscrizione : 21.10.09
Re: 104 in vista della mobilità
E quindi chi assiste il disabile può andarsene anche in una sede lontana?
momi- Messaggi : 718
Data d'iscrizione : 26.05.11
Re: 104 in vista della mobilità
Vedremo nel contratto io direi di aspettare
erik- Messaggi : 1780
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: 104 in vista della mobilità
si parla di legge 104 per assistenza solo per chi intende chiedere trasferimento, ma per chi assunto in fase C intende rimanere dove è stato assunto ( dove risiede la sua famiglia e la figlia minore con disabilità ) come si procederà?
p62a58e94g01- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 25.05.15
Re: 104 in vista della mobilità
[quote="p62a58e94g01"]si parla di legge 104 per assistenza solo per chi intende chiedere trasferimento,
Mi dici gentilmente dove lo hai letto?
Mi dici gentilmente dove lo hai letto?
momi- Messaggi : 718
Data d'iscrizione : 26.05.11
Re: 104 in vista della mobilità
Anche tu, come neo-assunto in fase C, dovrai chiedere trrasferimento per la sede definitivap62a58e94g01 ha scritto:si parla di legge 104 per assistenza solo per chi intende chiedere trasferimento, ma per chi assunto in fase C intende rimanere dove è stato assunto ( dove risiede la sua famiglia e la figlia minore con disabilità ) come si procederà?
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: 104 in vista della mobilità
RIGUARDO I MIEI DUBBI SULLA PROVINCIA DI ASSUNZIONE FASE C E TRASFERIMENTO FORZATO ,ALLEGO QUESTA LETTERA CHE HO TROVATO:
Spett.le Orizzonte Scuola Vi invio la presente in quanto a mio avviso, relativamente al piano straordinario di mobilità, si sta facendo un po’ di confusione per i motivi di seguito indicati:
Tutti gli immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni (ex legge 107/15) sono stati assunti in una provincia ben determinata (cfr. comma 101 della legge 107/15 il quale recita testualmente: “Per ciascuna
iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”).
La sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 per i neo immessi in ruolo fase C è definita tale, in quanto per l’anno l’a.s. 2016/17 non si avrà una sede assegnata bensì un ambito territoriale relativo alla provincia di assunzione (ex comma 101 legge 107/15) all’interno del quale si potrà essere convocati dal dirigente scolastico per l’assegnazione dell’incarico triennale anche su una rete di scuole.
Per tutti gli assunti in fase C la provincia di assunzione in ruolo è definitiva (la discrezionalità dell’amministrazione si potrà estrinsecare esclusivamente nell’assegnazione in un ambito territoriale ma che sia comunque all’interno della provincia di assunzione). Tale statuizione è vera, a meno che i soggetti assunti nella fase C da GaE non vogliano presentare domanda volontaria di mobilità straordinaria INTERPROVINCIALE su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo), in base a quanto contemplato al comma 108 della legge 107/15 e, solo in questo caso si potrà chiedere di avere sede definitiva in un ambito di un’altra provincia. A supporto di tale interpretazione, a mio avviso autentica della norma, soccorre la FAQ n° 23 a suo tempo predisposta dal MIUR : “ Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ?
Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana. Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, POSSANO partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.
Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.”
Ma al fine di una eventuale interpretazione autentica della norma da parte della magistratura e non solo, soccorre il Dossier n° 286/3 della camera dei deputati - Schede di lettura del 29 giugno 2015 relativo alla legge 107, che per il comma 108 riporta quanto segue:
“Il co. 108 concerne, anzitutto, il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, che sarà avviato per l'a.s. 2016/2017. Il piano straordinario è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 che, a domanda, partecipano alla mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale – anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994) –, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l'a.s. 2016/2017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale).”
Se, invece, si è stati assunti da GM la provincia sarà definitiva in quanto essendo i docenti assunti soggetti al vincolo di permanenza triennale nella provincia di prima assunzione gli stessi non potranno partecipare al piano straordinario di mobilità, al pari dei docenti assuntiin fase C da GAE che non vogliono aderire al piano straordinario di mobilità..
Relativamente alla precedenza per la domanda di mobilità straordinaria dei soggetti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la stessa precedenza è sicuramente vera relativamente ai posti VACANTI E DISPONIBILI (ossia per quei posti sui quali, in base alla interpretazione unanime della giurisprudenza, si può procedere ad assunzione).
In tale ultima casistica non può certo rientrare il posto (ancorchè assegnato in via provvisoria) di un docente assunto in fase C da GAE su provincia dfinitiva (ex comma 101 legge 107), nella quale sia ancora in servizio e dalla quale il docente non vuole essere trasferito.
Ogni altra interpretazione che si discosti da quella su esposta sarà sicuramente oggetto di contenzioso dinnanzi all’autorità giudiziaria.
F.to
Un docente assunto in fase C.
Spett.le Orizzonte Scuola Vi invio la presente in quanto a mio avviso, relativamente al piano straordinario di mobilità, si sta facendo un po’ di confusione per i motivi di seguito indicati:
Tutti gli immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni (ex legge 107/15) sono stati assunti in una provincia ben determinata (cfr. comma 101 della legge 107/15 il quale recita testualmente: “Per ciascuna
iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”).
La sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 per i neo immessi in ruolo fase C è definita tale, in quanto per l’anno l’a.s. 2016/17 non si avrà una sede assegnata bensì un ambito territoriale relativo alla provincia di assunzione (ex comma 101 legge 107/15) all’interno del quale si potrà essere convocati dal dirigente scolastico per l’assegnazione dell’incarico triennale anche su una rete di scuole.
Per tutti gli assunti in fase C la provincia di assunzione in ruolo è definitiva (la discrezionalità dell’amministrazione si potrà estrinsecare esclusivamente nell’assegnazione in un ambito territoriale ma che sia comunque all’interno della provincia di assunzione). Tale statuizione è vera, a meno che i soggetti assunti nella fase C da GaE non vogliano presentare domanda volontaria di mobilità straordinaria INTERPROVINCIALE su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo), in base a quanto contemplato al comma 108 della legge 107/15 e, solo in questo caso si potrà chiedere di avere sede definitiva in un ambito di un’altra provincia. A supporto di tale interpretazione, a mio avviso autentica della norma, soccorre la FAQ n° 23 a suo tempo predisposta dal MIUR : “ Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ?
Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana. Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, POSSANO partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.
Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.”
Ma al fine di una eventuale interpretazione autentica della norma da parte della magistratura e non solo, soccorre il Dossier n° 286/3 della camera dei deputati - Schede di lettura del 29 giugno 2015 relativo alla legge 107, che per il comma 108 riporta quanto segue:
“Il co. 108 concerne, anzitutto, il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, che sarà avviato per l'a.s. 2016/2017. Il piano straordinario è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 che, a domanda, partecipano alla mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale – anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994) –, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l'a.s. 2016/2017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale).”
Se, invece, si è stati assunti da GM la provincia sarà definitiva in quanto essendo i docenti assunti soggetti al vincolo di permanenza triennale nella provincia di prima assunzione gli stessi non potranno partecipare al piano straordinario di mobilità, al pari dei docenti assuntiin fase C da GAE che non vogliono aderire al piano straordinario di mobilità..
Relativamente alla precedenza per la domanda di mobilità straordinaria dei soggetti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la stessa precedenza è sicuramente vera relativamente ai posti VACANTI E DISPONIBILI (ossia per quei posti sui quali, in base alla interpretazione unanime della giurisprudenza, si può procedere ad assunzione).
In tale ultima casistica non può certo rientrare il posto (ancorchè assegnato in via provvisoria) di un docente assunto in fase C da GAE su provincia dfinitiva (ex comma 101 legge 107), nella quale sia ancora in servizio e dalla quale il docente non vuole essere trasferito.
Ogni altra interpretazione che si discosti da quella su esposta sarà sicuramente oggetto di contenzioso dinnanzi all’autorità giudiziaria.
F.to
Un docente assunto in fase C.
p62a58e94g01- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 25.05.15
Re: 104 in vista della mobilità
Ma se la persona da assistere è in una casa di riposo si ha diritto comunque ai punti per il ricongiungimento?
docentebmw- Messaggi : 3691
Data d'iscrizione : 08.10.09
Re: 104 in vista della mobilità
assunto in fase C da GE legge 104 per assistenza disabile (figlia minorenne ) e'costretto a scegliere le 100 provincie anche se quest'anno e' entrato in ruolo nella sua provincia di residenza dove risiede anche sua figlia?
p62a58e94g01- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 25.05.15
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