precedenze mobilità
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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precedenze mobilità
Nel riepilogo delle precedenze fatte dal Sig. Pizzo al punto V penso che ci sia una incoerenza nel punto V e pertanto chiedo ai moderatori un chiarimento.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) ) e che la figura dell'amministratore di sostegno non ha diritto alla precedenza la quale è riconosciuta SOLO al tutore legale (ciò è stato ulteriormente chiarito al tavolo contrattuale).
Nel nostro Codice Civile è previsto chiaramente che oltre all'interdizione e l'inabilitazione ci sia l'amministratore di sostegno come forma tutela del disabile come in un post di Lalla del 2012 che dice:
(Prof. Donatello Ciardo - In riferimento al diritto di precedenza nella mobilità provinciale ed interprovinciale, si riportano di seguito alcune specificazioni riguardanti “colui che esercita Legale Tutela del disabile in situazione di gravità”, previsto dall’art. 7, punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente ed educativo, per l’anno 2012/2013.
Alcuni USP hanno interpretato la normativa in modo restrittivo, limitando l’istituto della “tutela legale”, previsto dall’art. 7, alla sola figura del “tutore”, escludendo a priori altre figure di tutela legale, previste dal nostro ordinamento giuridico.
Per chiarire che cosa prevede nello specifico la tutela legale di cui all’art. 7, riportiamo di seguito ciò che stabilisce il nostro ordinamento giuridico.
Fino all'approvazione della Legge n. 6/2004, che ha istituito l'Amministratore di Sostegno, erano previste dal Codice Civile, solo due forme di tutela legale delle persone: l'interdizione e l'inabilitazione. Sia l'interdizione che l'inabilitazione, sono decise da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un Tutore o un Curatore.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 6/2004, a questi due istituti di tutela legale, si è aggiunto anche quello dell'Amministratore di Sostegno, con “la finalità di tutelare …le persone prive in parte o in tutto di autonomia". (Art. 1)
L’art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l’Amministratore di Sostegno, nelle “misure di Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Il sostantivo “protezione” di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di “tutela”.
Non vi è alcun dubbio quindi che anche l’Amministratore di Sostegno rientra a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all’art. 7, p. V del CCNI sulla mobilità.
Tale art. infatti, prevede la legale tutela, fra i titoli di precedenza nella mobilità, in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l’Interdizione, l’Inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) ) e che la figura dell'amministratore di sostegno non ha diritto alla precedenza la quale è riconosciuta SOLO al tutore legale (ciò è stato ulteriormente chiarito al tavolo contrattuale).
Nel nostro Codice Civile è previsto chiaramente che oltre all'interdizione e l'inabilitazione ci sia l'amministratore di sostegno come forma tutela del disabile come in un post di Lalla del 2012 che dice:
(Prof. Donatello Ciardo - In riferimento al diritto di precedenza nella mobilità provinciale ed interprovinciale, si riportano di seguito alcune specificazioni riguardanti “colui che esercita Legale Tutela del disabile in situazione di gravità”, previsto dall’art. 7, punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente ed educativo, per l’anno 2012/2013.
Alcuni USP hanno interpretato la normativa in modo restrittivo, limitando l’istituto della “tutela legale”, previsto dall’art. 7, alla sola figura del “tutore”, escludendo a priori altre figure di tutela legale, previste dal nostro ordinamento giuridico.
Per chiarire che cosa prevede nello specifico la tutela legale di cui all’art. 7, riportiamo di seguito ciò che stabilisce il nostro ordinamento giuridico.
Fino all'approvazione della Legge n. 6/2004, che ha istituito l'Amministratore di Sostegno, erano previste dal Codice Civile, solo due forme di tutela legale delle persone: l'interdizione e l'inabilitazione. Sia l'interdizione che l'inabilitazione, sono decise da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un Tutore o un Curatore.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 6/2004, a questi due istituti di tutela legale, si è aggiunto anche quello dell'Amministratore di Sostegno, con “la finalità di tutelare …le persone prive in parte o in tutto di autonomia". (Art. 1)
L’art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l’Amministratore di Sostegno, nelle “misure di Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Il sostantivo “protezione” di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di “tutela”.
Non vi è alcun dubbio quindi che anche l’Amministratore di Sostegno rientra a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all’art. 7, p. V del CCNI sulla mobilità.
Tale art. infatti, prevede la legale tutela, fra i titoli di precedenza nella mobilità, in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l’Interdizione, l’Inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno.
Angela69- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.02.16
Re: precedenze mobilità
Angela69 ha scritto:Nel riepilogo delle precedenze fatte dal Sig. Pizzo al punto V penso che ci sia una incoerenza nel punto V e pertanto chiedo ai moderatori un chiarimento.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) ) e che la figura dell'amministratore di sostegno non ha diritto alla precedenza la quale è riconosciuta SOLO al tutore legale (ciò è stato ulteriormente chiarito al tavolo contrattuale).
Nel nostro Codice Civile è previsto chiaramente che oltre all'interdizione e l'inabilitazione ci sia l'amministratore di sostegno come forma tutela del disabile come in un post di Lalla del 2012 che dice:
(Prof. Donatello Ciardo - In riferimento al diritto di precedenza nella mobilità provinciale ed interprovinciale, si riportano di seguito alcune specificazioni riguardanti “colui che esercita Legale Tutela del disabile in situazione di gravità”, previsto dall’art. 7, punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente ed educativo, per l’anno 2012/2013.
Alcuni USP hanno interpretato la normativa in modo restrittivo, limitando l’istituto della “tutela legale”, previsto dall’art. 7, alla sola figura del “tutore”, escludendo a priori altre figure di tutela legale, previste dal nostro ordinamento giuridico.
Per chiarire che cosa prevede nello specifico la tutela legale di cui all’art. 7, riportiamo di seguito ciò che stabilisce il nostro ordinamento giuridico.
Fino all'approvazione della Legge n. 6/2004, che ha istituito l'Amministratore di Sostegno, erano previste dal Codice Civile, solo due forme di tutela legale delle persone: l'interdizione e l'inabilitazione. Sia l'interdizione che l'inabilitazione, sono decise da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un Tutore o un Curatore.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 6/2004, a questi due istituti di tutela legale, si è aggiunto anche quello dell'Amministratore di Sostegno, con “la finalità di tutelare …le persone prive in parte o in tutto di autonomia". (Art. 1)
L’art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l’Amministratore di Sostegno, nelle “misure di Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Il sostantivo “protezione” di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di “tutela”.
Non vi è alcun dubbio quindi che anche l’Amministratore di Sostegno rientra a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all’art. 7, p. V del CCNI sulla mobilità.
Tale art. infatti, prevede la legale tutela, fra i titoli di precedenza nella mobilità, in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l’Interdizione, l’Inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno.
Sono a conoscenza di questo e già lo scorso anno ci eravamo fatti portavoce.
Ti comunico però che anche in sede di trattativa è stato affrontata la questione ed è stato esplicitamente detto solo tutore legale con esclusione dell'amministratore.
Questo è quanto
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: precedenze mobilità
Gentile Paolo, Nella mobilità chi ha precedenza per disabilità personale e con certificato art 21 e non troverà posti disponibili nel primo ambito prescelto dove ovviamente rientra il comune di residenza, potrà utilizzare la stessa preferenza per ambito viciniore espresso vicino a quello di residenza o non ha più diritto di precedenza?
Brici- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: precedenze mobilità
"Il personale può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso."
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: precedenze mobilità
Scusa se sono insistente ma la tabella al punto V dice: ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Quindi non è specificato che tipo di tutela si deve avere poiché parla in modo generico e secondo me può essere l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministratore di sostegno perché sono tutte tutele legali previste dal Codice Civile.
Angela69- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.02.16
Re: precedenze mobilità
Angela69 ha scritto:Scusa se sono insistente ma la tabella al punto V dice: ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Quindi non è specificato che tipo di tutela si deve avere poiché parla in modo generico e secondo me può essere l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministratore di sostegno perché sono tutte tutele legali previste dal Codice Civile.
Puoi insistere...non ci sono problemi...ma ti dico che proprio nello specifico è stato affrontato il problema per un chiarimento...."solo" chi ha la tutela legale con apposito mandato del tribunale. Escluse le altre figure. Questo è stato detto e io lo riporto.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: precedenze mobilità
Io ho una tutela legale e un apposito mandato del giudice tutelare di amministratore di sostegno,in base a quello che mi dici non ho diritto alla precedenza. Allora mi chiedo a che serve la figura dell'amministratore di sostegno se non tutela il disabile?
Angela69- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.02.16
Re: precedenze mobilità
ho una 104 personale e sono stata assunta in fase C . vorrei chiedere il trasferimento interprovinciale . avrò precedenza solo per la mia fase ?
klee- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 08.10.09
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