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Messaggio Da wonder Mer Lug 06, 2011 2:34 pm

Promemoria primo messaggio :

carissimi forumisti voglio mettervi a conoscenza di una notizia che mi ha sconvolta e che credo possa interessare più di uno. credo che ci stiamo scapicollando inutilmente a compliare domande , richiedere pin, convertirli in dispositivi, tempestare di telefonate patronati o call center dell'inps. le nostre domande rischiano di essere tutte rigettate. vi spiego: stamattina sono stata all'inps di bari e la signora mi ha gelata dicendomi che tutti coloro che rientrano nel salvaprecari non devono produrre nessuna nuova domanda di disoccupazione, perchè continueranno a godere di quella di cui hanno goduto fino a prendere servizio. verranno tutte rigettate..... coloro, come me, ai quali la disoccupazione sta per terminare, dovranno aspettare marzo 2012 per fare poi la disoccupazione a requisiti ridotti.
immaginate, io sono nel primo SP e a gennaio 2010 ho prodotto la domanda di disoccupazione percepita su 6 h settimanali. da quel momento in poi non ho più inoltrato altre domande, in quanto inserita nel SP, ma ho continuato a percepire la stessa che, inevitabilmente, nel corso del tempo si è ridotta. la signora oggi mi ha comunicato che l'inps mi pagherà gli ultimi 13 gg e poi ARRIVEDERCI A MARZO 2012. un'amica me ne ha dato conferma, ma ai patronati la notizia è sfuggita. vorrei sapere se oltre a me qualcun altro è informato di questa notizia che, personalmente, mi ha lasciato attonita. stavo per piangere davanti all'impiegata. diamoci voce, per capire gli inps di italia si stanno muovendo. pare che a loro sia giunta una circolare inerente la situazione....

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Messaggio Da Dec Gio Lug 07, 2011 1:19 pm

rosa nigro ha scritto:Ciao a tutti sono nuova nel forum e devo chiedervi aiuto. Anche a me è successa la stessa cosa, hanno rigettato la domanda di disoccupazione di quest'anno essendo valida quella dello scorso anno perchè rientro nell'elenco miur del salvaprecari. Questa è una cosa assurda perchè io non ho mai fatto richiesta per il salvaprecari!!!! Cosa mi consigliate di fare? Ovviamente ho già chiamato L'At e mi hanno risposto che è un casino fatto all'inps che ovviamente se ne lava le mani dicendo che l'elenco è arrivato del miur...
Aiutatemi per favore!
E' pazzesco visto che non hai mai fatto domanda per il salvaprecari. Non saprei come aiutarti, ma devi farlo capire a quelli dell'inps. Intendiamoci, la riattivazione della vecchia disoccupazione potrebbe anche convenirti economicamente (a parità di ore), perciò se a loro non interessa pagarti in più non può essere un problema tuo. Tu fai una segnalazione formale per tutelarti e poi che si arrangino.

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Messaggio Da Dec Gio Lug 07, 2011 1:22 pm

[quote="giulia boffa"]
SABINA71 ha scritto:
prever1968 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:
SABINA71 ha scritto:buongiorno,
sono nella stessa situazione e credo di non aver capito una cosa: concludiamo la vecchia disoccupazione percependo quanto resta, a me 3 mesi ad esempio, e poi niente nuova indennità? dobbiamo rifare la domanda e se non lavoriamo?

finiti i 3 mesi che ti restano devi lavorare altrimenti niente nuova indennità
[b][b]mi spiego meglio: io ho interrotto la disoccupazione l'8 novembre e da allora ho sempre lavorato da sp fino al termine delle lezioni e ho ripresentato domanda appena terminato il contratto. mi spettano sempre e solo i tre mesi della vecchia disoccupazione?

sì, per poter ottenere una seconda indennità dopo un altro periodo di lavoro,deve finire l'anno mobile cioè 365 giorni dalla data d'inizio della prima prestazione; finito questo, per avere altra disoccupazione, devi avere un altro contratto di lavoro e i requisiti per l'ordinaria ovviamente
Sì, ma l'anno mobile finisce un anno dopo che hai percepito la prima indennità (diciamo luglio 2010 e quindi la fine dell'anno mobile sarebbe a luglio 2011). Come sto cercando di spiegare, queste situazioni l'anno scorso sono state tutelate, anche se tardivamente, ma non ricordo i termini precisi.

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Messaggio Da Lia.80 Gio Lug 07, 2011 2:12 pm

Ciao Dec,...so che anche tu sei dentro il SP e speravo in una tua risposta. Grazie 1000.
Non ho però capito una cosa... tu dici che la disoccupazione me la riattivano lo stesso(quindi anche senza che ci siano le 52 settimane di contributi)... e che finiti i 4 mesi io posso sperare in una nuova disoccupazione solo se alla data odierna, posso contare sulle 52 settimane. Ma quale data odierna? quella di quando ho finito di lavorare quindi 30/06/2011 o ti riferisci alla data in cui termina il pagamento della disoccupazione? perchè le situazioni che così si vengono a delineare sono ben diverse.

Quindi tu dici che questo è l'iter corretto... non è che devo comunque inoltrare domanda in modo che quando finisce la prima riattivano la seconda? Fra 4 mesi quindi a ottobre richiedo una nuova disoccupazione se sono ancora senza lavoro (situazione molto probabile nelle mie condizioni)? Non è che potresti linkarmi la nota di settembre?

E un'altra cosa... come ti dicevo io dal 17 novembre non ho più percepito disoccupazione ma questo non vuol dire che ho lavorato continuamente fino al 30 giugno semplicemente non ho comunicato nulla all'inps sperando poi il prossimo anno di fare la req. ridotti e ora? mi ricoprono con questa anche questi buchi?

Dec le tue osservazioni mi sono sempre state utili quindi dici di seguire le indicazioni che mi ha dato l'inps quindi:
NO invio nuova domanda
SI comunicazione dei periodi di lavoro a partire dall'interruzione della disoccupazione.

Lia.80

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Messaggio Da Dec Gio Lug 07, 2011 2:23 pm

Lia.80 ha scritto:Ciao Dec,...so che anche tu sei dentro il SP e speravo in una tua risposta. Grazie 1000.
Non ho però capito una cosa... tu dici che la disoccupazione me la riattivano lo stesso(quindi anche senza che ci siano le 52 settimane di contributi)... e che finiti i 4 mesi io posso sperare in una nuova disoccupazione solo se alla data odierna, posso contare sulle 52 settimane. Ma quale data odierna? quella di quando ho finito di lavorare quindi 30/06/2011 o ti riferisci alla data in cui termina il pagamento della disoccupazione? 30 giugno 2011 perchè le situazioni che così si vengono a delineare sono ben diverse.

Quindi tu dici che questo è l'iter corretto... non è che devo comunque inoltrare domanda in modo che quando finisce la prima riattivano la seconda? Non ricordo se funzionasse esattamente così. Fra 4 mesi quindi a ottobre richiedo una nuova disoccupazione se sono ancora senza lavoro (situazione molto probabile nelle mie condizioni)? Non è che potresti linkarmi la nota di settembre? Non ce l'ho. Dovresti cercare tra i topic dell'autunno scorso. Siamo andati avanti a parlarne fino a Natale. Serve Gaetano per queste cose. Ho visto che negli ultimi giorni è intervenuto di più. Vedrai che verrà a chiarire. Del resto per presentare la domanda, visto che non devono pagarti adesso, hai sempre 68 giorni di tempo.
E un'altra cosa... come ti dicevo io dal 17 novembre non ho più percepito disoccupazione ma questo non vuol dire che ho lavorato continuamente fino al 30 giugno semplicemente non ho comunicato nulla all'inps sperando poi il prossimo anno di fare la req. ridotti e ora? mi ricoprono con questa anche questi buchi?
In teoria dovrebbero averlo già fatto. Penso che dovresti farlo notare all'inps.
Dec le tue osservazioni mi sono sempre state utili quindi dici di seguire le indicazioni che mi ha dato l'inps quindi:
NO invio nuova domanda Diciamo che io l'avrei inviata lo stesso per sicurezza (anche se probabilmente non serve a niente), ma prima di chiedere all'inps, così potevo far finta di non saperlo quando mi rivolgevo a loro. Adesso ti hanno detto di non farlo; se la fai lo stesso, poi la domanda arriva a loro e non ha molto senso. Però aspetta Gaetano per questo.
SI comunicazione dei periodi di lavoro a partire dall'interruzione della disoccupazione.
Questo fallo, se te l'hanno chiesto, e magari portagli anche le fotocopie dei certificati di servizio.

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Messaggio Da wonder Gio Lug 07, 2011 2:45 pm

Lia.80 ha scritto:Salve a tutti io faccio parte del salva precari e l'anno scorso ho usufruito di disoccupazione ordinaria da metà luglio a metà novembre... poi ho ricominciato a lavorare ma con periodi brevi di non lavoro per i quali non ho riattivato più nessuna disoccupazione. Adesso ho finito il 30 giugno e oggi mi hanno detto all'inps che non devo presentare nessuna domanda perchè mi verrà attivata quella dell''anno scorso (e se non dovessi più raggiungere le 52 settimane? ). Mi hanno invitato solo a presentare i certificati di servizio e a certificare che sono inserita nel salva precari. Ma è mai possibile? A parte che mi rimarrebbero solo 4 mesi di disoccupazione (visto che della vecchia ne ho già usati 4)!!!Io non ho presentato nulla... mi aiutate voi per favore?


cara, a me restano 13 gg....e per il prox anno scolastico non è possibile fare pronostici di alcun tipo. non ho mai lavorato da GaE ma da GI e le mie supplenze non sono mai iniziate a settembre...quest'anno ho cominciato a metà gennaio, neanche avessi 10 punti!!!

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Messaggio Da orni Gio Lug 07, 2011 3:05 pm

Lia.80 ha scritto:Ciao Dec,...so che anche tu sei dentro il SP e speravo in una tua risposta. Grazie 1000.
Non ho però capito una cosa... tu dici che la disoccupazione me la riattivano lo stesso(quindi anche senza che ci siano le 52 settimane di contributi)... e che finiti i 4 mesi io posso sperare in una nuova disoccupazione solo se alla data odierna, posso contare sulle 52 settimane. Ma quale data odierna? quella di quando ho finito di lavorare quindi 30/06/2011 o ti riferisci alla data in cui termina il pagamento della disoccupazione? perchè le situazioni che così si vengono a delineare sono ben diverse.

Quindi tu dici che questo è l'iter corretto... non è che devo comunque inoltrare domanda in modo che quando finisce la prima riattivano la seconda? Fra 4 mesi quindi a ottobre richiedo una nuova disoccupazione se sono ancora senza lavoro (situazione molto probabile nelle mie condizioni)? Non è che potresti linkarmi la nota di settembre?

E un'altra cosa... come ti dicevo io dal 17 novembre non ho più percepito disoccupazione ma questo non vuol dire che ho lavorato continuamente fino al 30 giugno semplicemente non ho comunicato nulla all'inps sperando poi il prossimo anno di fare la req. ridotti e ora? mi ricoprono con questa anche questi buchi?

Dec le tue osservazioni mi sono sempre state utili quindi dici di seguire le indicazioni che mi ha dato l'inps quindi:
NO invio nuova domanda
SI comunicazione dei periodi di lavoro a partire dall'interruzione della disoccupazione.

Anch'io rientro nel salvaprecari e tra una supplenza e l'altra ho percepito da luglio 2010 4 mesi e mezzo disoccupazione. L'ultimo contratto è scaduto il 15 /06/2011 e il giorno successivo mi sono recata all'inps dove mi hanno comunicato che avrei avuto diritto al residuo di 3 mesi e mezzo di disoccupazione, dopodichè avrei dovuto aspettare un altro contratto per poter richiedere la disoccupazione naturalmente dopo il relativo licenziamento. Quindi, al prossimo licenziamento dovrai calcolare se hai maturato 52 settimane di contributi nei due anni precedenti.

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Messaggio Da G.Ferreri Gio Lug 07, 2011 3:48 pm

Dec ha scritto:No, non è esattamente così. Vediamo se riesco a ricostruire la situazione in base a quello che è successo l'anno scorso (GFerreri, se ricordo male, mi correggerà):
wonder, probabilmente è vero che ti riattiveranno la vecchia disoccupazione per i giorni restanti e respingeranno in prima battuta la domanda che hai presentato ora, ma a settembre 2010 è uscita una nota inps che per queste situazioni riconosceva a posteriori una nuova disoccupazione a partire dal dal giorno di scadenza della precedente indennità; immagino che quest'anno, per analogia, faranno la stessa cosa; perciò forse non prenderai nulla in questi mesi, ma dovresti avere notizie positive prima di arrivare a marzo 2012 e comunque non dovrai chiedere la requisiti ridotti;
Laura, la tua situazione era diversa perchè appunto hai presentato domanda dopo l'uscita della nota che citavo.
Purtroppo con il salvaprecari hanno fatto una grande confusione e per una risposta definitiva ci vuole Gaetano, ma la situazione non è così nera come ti ha prospettato l'impiegata dell'inps.
Le disposizioni attinenti le modalità di gestione dell’indennità di disoccupazione per il personale della scuola beneficiario del salvaprecari (attualmente vigenti) sono contenute nei messaggi nn. 23605 del 21/09/2010 e 31252 del 10/12/2010. In entrambi si rimanda ad altre disposizioni emanate con precedenti note per quel che concerne ulteriori aspetti procedurali.
Con il messaggio n. 23605 è stato stabilito che a partire dal 1° settembre 2010, i lavoratori interessati avrebbero potuto accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s. e verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti, ad un nuovo trattamento di disoccupazione (ulteriori 240 giorni di sussidio, elevati a 360 giorni per coloro con età pari o superiore a 50 anni).
Tale disposizione riguarda sia coloro che hanno beneficiato della riattivazione del residuo 2009 fino al giorno precedente l’inizio del primo incarico dell’a.s. 2010/2011, sia coloro che hanno ottenuto la prestazione dal 2010 (al termine dell’ultimo rapporto di lavoro dell’a.s. 2009/2010) fino al giorno precedente l’inizio del primo incarico dell’a.s. 2010/2011.

Questo quanto riportato nel messaggio:

“A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente.
Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà, quindi, essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico; analogamente si procederà qualora fosse in corso di godimento una eventuale prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa cd. “salvaprecari”.
Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:
- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- per l’accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell’inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l’elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione;
- si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2;
- ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.


Con successivo messaggio n. 31252 sono state invece chiarite le modalità di gestione che riguardano il personale della scuola beneficiario del salvaprecari che si trovava nelle seguenti condizioni:
1) non aveva presentato domanda di disoccupazione entro i 68 giorni successivi l’ultimo rapporto di lavoro dell’a.s. 2009/2010;
2) che al 30 giugno 2010 aveva fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salvaprecari;
3) che aveva esaurito il residuo 2009 prima di ottenere un nuovo incarico nel corso dell’a.s. 2010/2011.

Per questi 3 casi è stato stabilito che:
caso 1) e caso 2): avrebbero potuto presentare domanda entro il 31 dicembre 2010 e l’indennità sarebbe decorsa dall’8° luglio;

caso 3): avrebbero potuto presentare domanda entro il 31 dicembre 2010 e l’indennità sarebbe decorsa dal primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salvaprecari 2009/2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010 (residuo 2009 fruito oltre il 30 giugno).

Nello stesso messaggio è stato altresì chiarito che: “le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo”.

Quest’ultima disposizione cozza con quanto stabilito nel precedente messaggio n. 23605 del 21/09/2010 ed è pertanto necessaria una nota di chiarimento da parte della Direzione Centrale INPS.

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Messaggio Da antoniom Mar Lug 12, 2011 5:24 pm

Vorrei porre al sig. Ferreri un problema che non sono riuscito a comprendere.
Ho lavorato ininterrottamente dal 1 sett. 2006 al 31 agosto 2010 (4 a. scolastici). Dal 2010/11 non ho avuto nessun incarico, ma ho percepito la disoccupazione ordinaria per 210 gg (ora mi hanno chiesto il ds51 bis per gli altri 30 gg.).
Posso a settembre, a conclusione dell'anno solare, richiedere altro anno di disoccupazione (avendo le 52 settimane nel biennio antecedente) sempre nel caso di perdurare della stessa situazione non lavorativa?
Ringrazio anticipatamente.

antoniom

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Messaggio Da G.Ferreri Mer Lug 13, 2011 11:34 am

antoniom ha scritto:Vorrei porre al sig. Ferreri un problema che non sono riuscito a comprendere.
Ho lavorato ininterrottamente dal 1 sett. 2006 al 31 agosto 2010 (4 a. scolastici). Dal 2010/11 non ho avuto nessun incarico, ma ho percepito la disoccupazione ordinaria per 210 gg (ora mi hanno chiesto il ds56 bis per gli altri 30 gg.).
Posso a settembre, a conclusione dell'anno solare, richiedere altro anno di disoccupazione (avendo le 52 settimane nel biennio antecedente) sempre nel caso di perdurare della stessa situazione non lavorativa?
Ringrazio anticipatamente.
Purtroppo no. Avrai diritto ad una nuova indennità dopo la conclusione del prossimo rapporto di lavoro subordinato se a quella data puoi far valere 52 contributi settimanali nel biennio immediatamente precedente (nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del prossimo rapporto di lavoro).

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Messaggio Da Gianfranco Mer Lug 13, 2011 3:54 pm

Chi usufruisce della disoccupazione in seguito alla normativa "salvaprecari", potendo lavorare durante l'estate in altro ambito, deve poi ripresentare una nuova domanda di disoccupazione o viene sospesa e automaticamente riattivata quella gestita dal "salvaprecari"? E in caso di rapporto di lavoro non superiore a 5 giorni cosa cambia? Qualche giorno fa sono stato all'inps e mi hanno detto che, essendo nel salvaprecari, mi verrà riattivata la disoccupazione senza fare domanda. In realtà io la domanda l'avevo presentata il 1° Luglio ma mi è stata rigettata per questo motivo. Ora ho la possibilità di lavorare 4 giorni in altro ambito. Cosa accadra? La disoccupazione verrà sospesa e poi riattivata?
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Messaggio Da sissi78 Mer Lug 13, 2011 6:32 pm

Aiuto non capisco nulla!!! La mia situazione è la seguente: a.s. 13 luglio 2010 scaduto contratto annuale presento domanda di disoccupazione ordinaria che percepisco fino al 10 dicembre 2010. a. s. 2010-2011inserita nel salva precari. 11 dicembre 2010 contratto co.co.co progetto diritti a scuola concluso l'8 giugno 2011. niente disocuppazione perchè cococo. dal 12 luglio 2011 al 15 luglio2011 vengo chiamata per sostituzione commisaria esterna esami di stato... ho diritto alla riattivazione della disoccupazione?

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Messaggio Da chiarastella Sab Lug 16, 2011 12:29 am

Riattivazione vecchia disoccupazione o disoccupazione ordinaria ex novo: per Gaetano Ferreri
chiarastella Ieri a 11:47 pm
Scusate, solo ora mi accorgo che questo argomento era stato già affrontato; lo ripropongo qui sperando che Gaetano mi dica cosa devo fare
Salve Gaetano, e anche quest' anno ho bisogno del tuo prezioso aiuto. Ho lavorato dal 29/09/2010 al 13/07 /2011( compreso esame di stato) per 18 ore settimanali; al patronato l'impiegata sostiene che essendo io presente lo scorso anno(2009/2010) nel salvaprecari, perchè ho lavorato solo per 8 ore settimanali e mi era stata riattivata la disoccupazione su 18 ore settimanali del 2008/2009,
(questo grazie ai tuoi preziosi consigli) anche quest' anno devo chiedere semplicemente la riattivazione della vecchia disoccupazione e non la disoccupazione ordinaria ex novo. Ed infatti non mi ha compilato il solito modulo, ma ha stampato lei stessa una richiesta diriattivazione della disoccupazione, cioè non un documento ufficiale che provvederà ella stessa a recapitare a mano agli uffici inps. Il problema è che io non mi ritrovo in mano alcuna ricevuta e ho paura che se il ragionamento dell' impiegata è sbagliato all' Inps risulterà che io non ho fatto la domanda di disoccupazione ordinaria . Secondo te è giusto quello che dice l' impiegata o devo insistere perchè mi invii la normale domanda di disoccupazione ordinaria, magari inviando entrambe come feci lo scorso anno.Spero di esserestata chiara e confido in una tua preziosissimarisposta..
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Messaggio Da G.Ferreri Mar Lug 19, 2011 11:40 am

G.Ferreri ha scritto:
Dec ha scritto:No, non è esattamente così. Vediamo se riesco a ricostruire la situazione in base a quello che è successo l'anno scorso (GFerreri, se ricordo male, mi correggerà):
wonder, probabilmente è vero che ti riattiveranno la vecchia disoccupazione per i giorni restanti e respingeranno in prima battuta la domanda che hai presentato ora, ma a settembre 2010 è uscita una nota inps che per queste situazioni riconosceva a posteriori una nuova disoccupazione a partire dal dal giorno di scadenza della precedente indennità; immagino che quest'anno, per analogia, faranno la stessa cosa; perciò forse non prenderai nulla in questi mesi, ma dovresti avere notizie positive prima di arrivare a marzo 2012 e comunque non dovrai chiedere la requisiti ridotti;
Laura, la tua situazione era diversa perchè appunto hai presentato domanda dopo l'uscita della nota che citavo.
Purtroppo con il salvaprecari hanno fatto una grande confusione e per una risposta definitiva ci vuole Gaetano, ma la situazione non è così nera come ti ha prospettato l'impiegata dell'inps.
Le disposizioni attinenti le modalità di gestione dell’indennità di disoccupazione per il personale della scuola beneficiario del salvaprecari (attualmente vigenti) sono contenute nei messaggi nn. 23605 del 21/09/2010 e 31252 del 10/12/2010. In entrambi si rimanda ad altre disposizioni emanate con precedenti note per quel che concerne ulteriori aspetti procedurali.
Con il messaggio n. 23605 è stato stabilito che a partire dal 1° settembre 2010, i lavoratori interessati avrebbero potuto accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s. e verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti, ad un nuovo trattamento di disoccupazione (ulteriori 240 giorni di sussidio, elevati a 360 giorni per coloro con età pari o superiore a 50 anni).
Tale disposizione riguarda sia coloro che hanno beneficiato della riattivazione del residuo 2009 fino al giorno precedente l’inizio del primo incarico dell’a.s. 2010/2011, sia coloro che hanno ottenuto la prestazione dal 2010 (al termine dell’ultimo rapporto di lavoro dell’a.s. 2009/2010) fino al giorno precedente l’inizio del primo incarico dell’a.s. 2010/2011.

Questo quanto riportato nel messaggio:

“A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente.
Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà, quindi, essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico; analogamente si procederà qualora fosse in corso di godimento una eventuale prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa cd. “salvaprecari”.
Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:
- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- per l’accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell’inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l’elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione;
- si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2;
- ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.


Con successivo messaggio n. 31252 sono state invece chiarite le modalità di gestione che riguardano il personale della scuola beneficiario del salvaprecari che si trovava nelle seguenti condizioni:
1) non aveva presentato domanda di disoccupazione entro i 68 giorni successivi l’ultimo rapporto di lavoro dell’a.s. 2009/2010;
2) che al 30 giugno 2010 aveva fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salvaprecari;
3) che aveva esaurito il residuo 2009 prima di ottenere un nuovo incarico nel corso dell’a.s. 2010/2011.

Per questi 3 casi è stato stabilito che:
caso 1) e caso 2): avrebbero potuto presentare domanda entro il 31 dicembre 2010 e l’indennità sarebbe decorsa dall’8° luglio;

caso 3): avrebbero potuto presentare domanda entro il 31 dicembre 2010 e l’indennità sarebbe decorsa dal primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salvaprecari 2009/2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010 (residuo 2009 fruito oltre il 30 giugno).

Nello stesso messaggio è stato altresì chiarito che: “le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo”.

Quest’ultima disposizione cozza con quanto stabilito nel precedente messaggio n. 23605 del 21/09/2010 ed è pertanto necessaria una nota di chiarimento da parte della Direzione Centrale INPS.

Sembrerebbe che alcune parti del messaggio n. 23605 del 21/09/2010 siano state modificate a posteriori.

Questo il messaggio ufficiale pubblicato sul sito INPS:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2023605%20del%2021-09-2010.htm

Questo lo stesso messaggio estrapolato da altro sito:
http://www.flcgil.it/scuola/integrata-la-convenzione-inps-miur-per-gli-inclusi-nelle-graduatorie-prioritarie-del-dm-100-09.flc

Nel messaggio ufficiale vi è scritto:
A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente.
Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà, quindi, essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico; analogamente si procederà qualora fosse in corso di godimento una eventuale prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa cd. “salvaprecari”.

Nel messaggio estrapolato da altro sito si legge:
A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente; se tuttavia è ancora in corso di godimento la prestazione con decorrenza 1° luglio 2009, si procederà in via eccezionale alla riliquidazione delle giornate residue di trattamento con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro, afferente all'a.s. 2010/11.

Incredibile!!!

G.Ferreri

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