Supplenze personale ata: disapplicare la norma non è reato, svolta in Emilia Romagna
Pagina 1 di 1
Supplenze personale ata: disapplicare la norma non è reato, svolta in Emilia Romagna
inevitabile finisse così.
da ItaliaOggi
Supplenze personale Ata, la svolta in Emilia Romagna
Il direttore regionale, forte della giurisprudenza, apre alle sostituzioni vietate dalla legge
Franco BAstianini
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna che conferiscono supplenze brevi e saltuarie di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico in sostituzione del personale Ata assente, anche quando sussistono le situazioni che lo impedirebbero indicate nell’art. 1, comma 332, della legge 190/2014, non violerebbero la disposizione di legge.
A patto che il conferimento della supplenza si renda necessario per prevenire l’interruzione del servizio scolastico o per non pregiudicare la funzionalità degli uffici di segreteria o l’efficienza dei servizi generali. Si tratta di compiti di vigilanza e pulizia dei locali da parte dei collaboratori scolastici oppure per non fare venire meno il fondamentale supporto amministrativo, contabile e organizzativo alla dirigenza, al personale docente, agli studenti e alle loro famiglie.
La disposizione di legge che non verrebbe violata è quella contenuta appunto nel predetto comma 332 che recita testualmente: «A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi e saltuarie di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnica; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza».
Che possa non sussista una violazione di legge da parte dei dirigenti scolastici quando conferiscono supplenze, anche quando non potrebbero farlo , lo si ricava dalla lettura di una nota che il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari, ha inviato lo scorso 5 aprile a tutti i dirigenti scolastici della Regione.
A indurre la direzione a predisporre la nota sarebbero state le numerose segnalazioni pervenute da parte di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi circa, sulla gravità della situazione causata appunto dalla citata limitazione normativa, con riferimento ai profili professionali dell’assistete amministrativo e dell’assistente tecnico . Nelle segnalazioni veniva sottolineato, in particolare, che il divieto di nominare un supplente in caso di dipendente unico nel profilo dell’assistente tecnico poteva portare alla sospensione dell’attività didattico-laboratoriale oltre ad avere, in alcuni casi, notevoli ripercussioni con riguardo alla sicurezza dei laboratori.
Nella nota si ricava chiaramente che la direzione regionale propende, supportato anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, per la tesi della non violazione della norma di legge. Indicativo a tal fine è l’ultimo periodo della nota che recita testualmente: «Per quanto sopra considerato, laddove – nonostante il ricorso ad accordi di rete tra istituzioni scolastiche, a strategie di impiego flessibile del personale in servizio, agli istituti contrattualmente previsti( es. art.57 del CCNL – collaborazioni plurime), nonché ad ogni possibile e legittimo diverso intervento organizzativo – permangano ostacoli concreti, specifici e oggettivi alla continuità dell’azione amministrativa, intesa nella sua effettività come rinvenibile nelle sentenze citate , è parere dello scrivente Ufficio che le SS.LL. siano chiamate a porre in essere tutte le opportune valutazioni connesse all’esercizio del potere organizzativo e gestionale proprio della dirigenza scolastica, tenendo conto del bilanciamento degli interessi richiamati, alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte».
Il parere di non violazione formulato è stato accolto favorevolmente negli ambienti scolastici anche se nella nota viene ribadito che nel conferimento delle supplenze brevi e saltuarie la responsabilità rimane esclusivamente in capo ai dirigenti scolastici.
da ItaliaOggi
Supplenze personale Ata, la svolta in Emilia Romagna
Il direttore regionale, forte della giurisprudenza, apre alle sostituzioni vietate dalla legge
Franco BAstianini
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna che conferiscono supplenze brevi e saltuarie di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico in sostituzione del personale Ata assente, anche quando sussistono le situazioni che lo impedirebbero indicate nell’art. 1, comma 332, della legge 190/2014, non violerebbero la disposizione di legge.
A patto che il conferimento della supplenza si renda necessario per prevenire l’interruzione del servizio scolastico o per non pregiudicare la funzionalità degli uffici di segreteria o l’efficienza dei servizi generali. Si tratta di compiti di vigilanza e pulizia dei locali da parte dei collaboratori scolastici oppure per non fare venire meno il fondamentale supporto amministrativo, contabile e organizzativo alla dirigenza, al personale docente, agli studenti e alle loro famiglie.
La disposizione di legge che non verrebbe violata è quella contenuta appunto nel predetto comma 332 che recita testualmente: «A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi e saltuarie di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnica; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza».
Che possa non sussista una violazione di legge da parte dei dirigenti scolastici quando conferiscono supplenze, anche quando non potrebbero farlo , lo si ricava dalla lettura di una nota che il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari, ha inviato lo scorso 5 aprile a tutti i dirigenti scolastici della Regione.
A indurre la direzione a predisporre la nota sarebbero state le numerose segnalazioni pervenute da parte di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi circa, sulla gravità della situazione causata appunto dalla citata limitazione normativa, con riferimento ai profili professionali dell’assistete amministrativo e dell’assistente tecnico . Nelle segnalazioni veniva sottolineato, in particolare, che il divieto di nominare un supplente in caso di dipendente unico nel profilo dell’assistente tecnico poteva portare alla sospensione dell’attività didattico-laboratoriale oltre ad avere, in alcuni casi, notevoli ripercussioni con riguardo alla sicurezza dei laboratori.
Nella nota si ricava chiaramente che la direzione regionale propende, supportato anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, per la tesi della non violazione della norma di legge. Indicativo a tal fine è l’ultimo periodo della nota che recita testualmente: «Per quanto sopra considerato, laddove – nonostante il ricorso ad accordi di rete tra istituzioni scolastiche, a strategie di impiego flessibile del personale in servizio, agli istituti contrattualmente previsti( es. art.57 del CCNL – collaborazioni plurime), nonché ad ogni possibile e legittimo diverso intervento organizzativo – permangano ostacoli concreti, specifici e oggettivi alla continuità dell’azione amministrativa, intesa nella sua effettività come rinvenibile nelle sentenze citate , è parere dello scrivente Ufficio che le SS.LL. siano chiamate a porre in essere tutte le opportune valutazioni connesse all’esercizio del potere organizzativo e gestionale proprio della dirigenza scolastica, tenendo conto del bilanciamento degli interessi richiamati, alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte».
Il parere di non violazione formulato è stato accolto favorevolmente negli ambienti scolastici anche se nella nota viene ribadito che nel conferimento delle supplenze brevi e saltuarie la responsabilità rimane esclusivamente in capo ai dirigenti scolastici.
mordekayn- Messaggi : 6796
Data d'iscrizione : 19.07.11
Età : 34
Re: Supplenze personale ata: disapplicare la norma non è reato, svolta in Emilia Romagna
In sostanza il regionale INVITA a disapplicare una norma folle dello stato.
Renzie che dice?
Renzie che dice?
mordekayn- Messaggi : 6796
Data d'iscrizione : 19.07.11
Età : 34
Argomenti simili
» supplenze II fascia gi Emilia Romagna e avente diritto
» TFA EMILIA ROMAGNA
» Naspi Emilia Romagna
» scegliere le marche: 2000 posti vacanti
» A059 Emilia Romagna
» TFA EMILIA ROMAGNA
» Naspi Emilia Romagna
» scegliere le marche: 2000 posti vacanti
» A059 Emilia Romagna
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark