Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
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Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
l TAR Lazio, Roma, con l’ordinanza n. 2154/2016 ha accolto il ricorso di due insegnanti tecnico-pratici esclusi dal concorso perché privi di abilitazione promosso dagli Avvocati romani Aurora Donato e Bartolo Mancuso. Nell’ordinanza, che ammette i due ricorrenti con riserva a sostenere le prove del concorso, LA Sez. III-bis ha ritenuto rilevante la circostanza per cui per gli ITP non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto e che i due ricorrenti “non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti”.
Dopo le istanze respinte nei giorni scorsi adesso il Tar ci ripensa. Potrebbe dunque esserci un diverso orientamento anche nei prossimi giorni. Il sindacato Anief predisporra' ora richieste decreti monocratici in primo grado e in sede di appello per tutti i suoi ricorrenti.
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Dopo le istanze respinte nei giorni scorsi adesso il Tar ci ripensa. Potrebbe dunque esserci un diverso orientamento anche nei prossimi giorni. Il sindacato Anief predisporra' ora richieste decreti monocratici in primo grado e in sede di appello per tutti i suoi ricorrenti.
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Ecco l'ordinanza.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3947 del 2016, proposto da:
XXXX YYY e YYYYY XXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Diego Maradona e Marco Van Basten, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Agnelli in Roma, piazza Rossi, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura;
- ove occorra, dell’art. 15, co. 1ter, d.m. 10 settembre 2010, n. 249;
- ove occorra, dell’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione;
- di ogni latro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 1, co. 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”;
Visto l’art. 1, co. 110, prima parte, della l. n.107/2015 cit., in base al quale, “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;
Considerato che l’art. 3 del bando di concorso indetto con d.d.g. n. 106 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate, ha disposto che alle presenti procedure possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;
Considerato, tuttavia, che per gli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:
- non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto;
- esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. istituiti con d.m. n. 249/2010, è stato loro, da ultimo, unicamente consentito, ove in possesso dell’ulteriore requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio (a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012), di partecipare alla procedura speciale di abilitazione (cd. PAS), di cui alla norma transitoria dell’art. 15, comma 1ter, d.m. n. 249/2010, introdotta dal d.m. n. 81 del 2013;
Rilevato che gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti;
Ritenuto, pertanto, che la gravata disposizione del bando, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, appare contrastare, con riferimento agli insegnanti tecnico pratici oggettivamente impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all’opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 19/2016);
Ritenuto, prima facie, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre l’ammissione con riserva della sig. YYYY XXX e del sig. XXX YYYY alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie l’istanza cautelare proposta e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di esame del concorso di cui in causa.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3947 del 2016, proposto da:
XXXX YYY e YYYYY XXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Diego Maradona e Marco Van Basten, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Agnelli in Roma, piazza Rossi, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura;
- ove occorra, dell’art. 15, co. 1ter, d.m. 10 settembre 2010, n. 249;
- ove occorra, dell’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione;
- di ogni latro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 1, co. 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”;
Visto l’art. 1, co. 110, prima parte, della l. n.107/2015 cit., in base al quale, “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;
Considerato che l’art. 3 del bando di concorso indetto con d.d.g. n. 106 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate, ha disposto che alle presenti procedure possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;
Considerato, tuttavia, che per gli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:
- non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto;
- esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. istituiti con d.m. n. 249/2010, è stato loro, da ultimo, unicamente consentito, ove in possesso dell’ulteriore requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio (a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012), di partecipare alla procedura speciale di abilitazione (cd. PAS), di cui alla norma transitoria dell’art. 15, comma 1ter, d.m. n. 249/2010, introdotta dal d.m. n. 81 del 2013;
Rilevato che gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti;
Ritenuto, pertanto, che la gravata disposizione del bando, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, appare contrastare, con riferimento agli insegnanti tecnico pratici oggettivamente impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all’opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 19/2016);
Ritenuto, prima facie, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre l’ammissione con riserva della sig. YYYY XXX e del sig. XXX YYYY alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie l’istanza cautelare proposta e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di esame del concorso di cui in causa.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2016
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultima modifica di PJMS il Gio Apr 28, 2016 8:51 pm - modificato 2 volte.
PJMS- Messaggi : 813
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Oggi c'è già stata una prova scritta per itp
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
L'ordinanza recepisce quello che la precedente aveva escluso, ovvero che per gli ITP non c'è stata possibilità di abilitazione ordinaria.
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Mi sembra una decisione giusta per gli ITP. Un po' in zona cesarini, ma giusta
Non avevi smesso di studiare, vero?
Non avevi smesso di studiare, vero?
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Un po' la voglia mi è venuta a mancare. Io avrei la prova il 05.05 ma a questo punto senza una ordinanza cautelare col mio nome e cognome, dubito che possa partecipare. Tuttavia, questa sentenza rende assai più probabili le suppletive. Del resto, la sentenza definitiva in camera di consiglio l'hanno fissata per dicembre 2016, quindi a concorso finito. I due parteciperanno sicuramente. Per gli altri, visto che Anief dice che la mia sarà discussa entro il 19.05. resta solo la possibilità della suppletiva.
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Come funziona? Quelli che fanno il concorso ora dovranno rifarlo oppure congelano la graduatoria finale ed inseriscono a pettine quelli che faranno la prova suppletiva?
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
E chi lo sa? Questi fino a due ore fa andavano a diramare note titolate: "E' finita l'Italia degli Azzeccagarbugli"... adesso chissà dove si saranno nascosti?
PJMS- Messaggi : 813
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
geo&geo ha scritto:Come funziona? Quelli che fanno il concorso ora dovranno rifarlo oppure congelano la graduatoria finale ed inseriscono a pettine quelli che faranno la prova suppletiva?
Il candidato che dovesse passare lo scritto, la prova pratica e l'orale e dovesse trovarsi nella GM dei vincitori+10% vedrebbe la sua situazione congelata fino alla fine dell'iter (dopo il TAR c'è il CDS anche nel merito, quindi potrebbero passare un paio d'anni). Il posto viene congelato e dato a supplenza.
gugu- Messaggi : 39712
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Forse qualche omissis nella sentenza , pure c'azzeccava , nevvero Lalla ? Per lo stesso motivo anni fa mi cancellasti il post ;-)
alex.65- Messaggi : 1031
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Questi chi??? Questi (malpezzi faraone) semianalfabeti pseudo insegnati che hanno sputato nel piatto dove mangiavano (la scuola) per una poltrona a montecitorio e si credo di colpo diventati degli statitisti solo perchè un buffone figlio di papà che fa il presidente del consiglio senza essere stato votato da nessuno lo fa loro credere??PJMS ha scritto:E chi lo sa? Questi fino a due ore fa andavano a diramare note titolate: "E' finita l'Italia degli Azzeccagarbugli"... adesso chissà dove si saranno nascosti?
Ultima modifica di kappa27 il Gio Apr 28, 2016 8:41 pm - modificato 2 volte.
kappa27- Messaggi : 894
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Il tar non c'entra più nulla la questione è passata al cds e di certo non ci vorrano anni ma al massimo mesi . Parlo per esperienza personale dato che sono un ricorsista pas.
kappa27- Messaggi : 894
Data d'iscrizione : 16.05.14
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
PJMS ha scritto:L'ordinanza recepisce quello che la precedente aveva escluso, ovvero che per gli ITP non c'è stata possibilità di abilitazione ordinaria.
E pensare che il Miur avrebbe potuto ovviare al problema attivando un corso TFA per gli ITP con 1 solo posto.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
alex.65 ha scritto:Forse qualche omissis nella sentenza , pure c'azzeccava , nevvero Lalla ? Per lo stesso motivo anni fa mi cancellasti il post ;-)
Corretto :-P
PJMS- Messaggi : 813
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Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
gugu ha scritto:PJMS ha scritto:L'ordinanza recepisce quello che la precedente aveva escluso, ovvero che per gli ITP non c'è stata possibilità di abilitazione ordinaria.
E pensare che il Miur avrebbe potuto ovviare al problema attivando un corso TFA per gli ITP con 1 solo posto.
Lo so, lo so... dovrò aspettare la Riforma Gugu per averlo ;-)
PJMS- Messaggi : 813
Data d'iscrizione : 21.11.15
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
.....io avevo la prova oggi.....vabbè aspettiamo il CdS.
Tybork- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 12.04.16
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
PJMS ha scritto:Ecco l'ordinanza.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3947 del 2016, proposto da:
XXXX YYY e YYYYY XXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Diego Maradona e Marco Van Basten, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Agnelli in Roma, piazza Rossi, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura;
- ove occorra, dell’art. 15, co. 1ter, d.m. 10 settembre 2010, n. 249;
- ove occorra, dell’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione;
- di ogni latro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 1, co. 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”;
Visto l’art. 1, co. 110, prima parte, della l. n.107/2015 cit., in base al quale, “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;
Considerato che l’art. 3 del bando di concorso indetto con d.d.g. n. 106 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate, ha disposto che alle presenti procedure possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;
Considerato, tuttavia, che per gli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:
- non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto;
- esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. istituiti con d.m. n. 249/2010, è stato loro, da ultimo, unicamente consentito, ove in possesso dell’ulteriore requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio (a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012), di partecipare alla procedura speciale di abilitazione (cd. PAS), di cui alla norma transitoria dell’art. 15, comma 1ter, d.m. n. 249/2010, introdotta dal d.m. n. 81 del 2013;
Rilevato che gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti;
Ritenuto, pertanto, che la gravata disposizione del bando, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, appare contrastare, con riferimento agli insegnanti tecnico pratici oggettivamente impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all’opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 19/2016);
Ritenuto, prima facie, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre l’ammissione con riserva della sig. YYYY XXX e del sig. XXX YYYY alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie l’istanza cautelare proposta e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di esame del concorso di cui in causa.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ahhh , ora sì che va bene !!! ;-)))
alex.65- Messaggi : 1031
Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
gugu ha scritto:PJMS ha scritto:L'ordinanza recepisce quello che la precedente aveva escluso, ovvero che per gli ITP non c'è stata possibilità di abilitazione ordinaria.
E pensare che il Miur avrebbe potuto ovviare al problema attivando un corso TFA per gli ITP con 1 solo posto.
magari visto che sei così vicino a Faraone & C. avresti potuto avvisarli tu.....ci vai in Lombardia??..ascolta me non ci andare...rimani a casa
a028new- Messaggi : 151
Data d'iscrizione : 18.02.16
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Che sarcasmo contorto!gugu ha scritto:PJMS ha scritto:L'ordinanza recepisce quello che la precedente aveva escluso, ovvero che per gli ITP non c'è stata possibilità di abilitazione ordinaria.
E pensare che il Miur avrebbe potuto ovviare al problema attivando un corso TFA per gli ITP con 1 solo posto.
Sarebbe bastato fare il TFA in base ai posti disponibili, come per le altre cdc, visto che la stragrande maggioranza lavora da terza fascia.
O se li ritengono inutili, che smettano di farli lavorare e di bandire pure i concorsi sui posti vancanti.
Ma davvero, leggendo le motivazioni delle prime eslusioni, era chiaro che il TAR si era arrampicato sugli specchi, una incredibile motivazione per dei magistrati che sono ad un così alto livello.
Lo scrivo da sempre: se ancora siamo in uno stato di diritto, è OVVIO che gli ITP possono partecipare al concorso anche senza abilitazione.
ITP fatevene una ragione, e se avete fatto ricorso per partecipare al concorso, pensate a studiare perché di certo avete il diritto di provarci, non ci sono malpezzi che tengano.
dubitoergosum- Messaggi : 1923
Data d'iscrizione : 04.09.10
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Gli ITP che non hanno mai visto un libro universitario possono insegnare alle superiori
senza abilitazione.
I laureati invece no! Sono ancora esclusi dal Tar senza abilitazione.
Povera scuola italiana!
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rosros- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 01.01.13
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Salve, ho fatto ricorso per la classe di concorso B15 (ITP) tramite avvocato di un sindacato, mi sono sentito con lui 2 giorni fa e mi ha riferito che il TAR ha respinto il ricorso.
Con questa mossa di ieri sono stati ammessi tutti gli ITP o solo chi si è affidato ad Anief?
Grazie in anticipo a chi riesce a darmi delucidazioni in merito.
Con questa mossa di ieri sono stati ammessi tutti gli ITP o solo chi si è affidato ad Anief?
Grazie in anticipo a chi riesce a darmi delucidazioni in merito.
gabry9595- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 03.07.14
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Il tuo avvocato sulla scorta di questa ordinanza dovrà ricorre al CdS per ottenere la cautelare
PJMS- Messaggi : 813
Data d'iscrizione : 21.11.15
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
L'avvocato mi ha risposto così:
" Il problema è che un appello cautelare è assolutamente inutile.
Infatti domani cominciano le prove scritte e, pertanto, se già sono state espletate le prove che senso avrebbe avere la sospensiva? "
" Il problema è che un appello cautelare è assolutamente inutile.
Infatti domani cominciano le prove scritte e, pertanto, se già sono state espletate le prove che senso avrebbe avere la sospensiva? "
gabry9595- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 03.07.14
Re: Colpo di scena. Tar Lazio ammette non abilitati ITP esclusi
Fagli leggere le disposizioni del CdS: le prove già fatte andrebbero ripetute.gabry9595 ha scritto:L'avvocato mi ha risposto così:
" Il problema è che un appello cautelare è assolutamente inutile.
Infatti domani cominciano le prove scritte e, pertanto, se già sono state espletate le prove che senso avrebbe avere la sospensiva? "
Se non fa l'appello cautelare non puoi che aspettare la sentenza definitiva, e che te ne fai? Se anche ti dessero ragione, probabilmente non potresti nemmeno chiedere i danni: come faresti a quantificarli? Magari, partecipando, non avresti nemmeno superato le prove...
dubitoergosum- Messaggi : 1923
Data d'iscrizione : 04.09.10
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