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Messaggio Da vivi Gio Ago 04, 2016 12:53 pm

Dopo i trasferimenti interprovinciali della scuola Primaria, nella mia scuola si libera una cattedra, ma il preside e l'Usr si rifiutano di riassorbire chi, come me, era risultato soprannumerario. Motivo: in fase A, siete stati trasferiti d'ufficio e avete avuto una nuova cattedra di titolarità; adesso, chiusa la fase C, i posti rimasti devono essere messi a disposizione per la chiamata diretta; quindi, se proprio ci tenete, fate domanda di utilizzazione, perché qui non si cambia più niente. Vergogna, vergogna, vergogna!!! Ed io l'anno prossimo dovrei farmi 20km al giorno in auto, nel traffico dell'Aurelia, sapendo che, nella mia precedente scuola di titolarità, a cinque minuti a piedi da casa, c'era una cattedra libera?!?! Vergognaaa!!!

vivi

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Messaggio Da Cozza Gio Ago 04, 2016 12:55 pm

ap, subito!
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Messaggio Da vivi Gio Ago 04, 2016 1:32 pm

Ma poi, vorrei sapere.. Il MIUR cambia le regole del gioco a partita in corso? Perché ci hanno fatto presentare domanda di trasferimento CONDIZIONATA, se poi non hanno nessuna intenzione di riassorbirci nel momento in cui le cattedre si rendono di nuovo disponibili??? Ma stiamo a prenderci in giro??? E i sindacati tacciono??? Saremo migliaia in tutta Italia, in queste condizioni... Che facciamo, ci stiamo zitti per salvare la faccia a questi incompetenti che percepiscono immeritatamente lo stipendio???? Ripeto: vergognaaa!!! Non c'é più rispetto per chi lavora tutti i giorni nella scuola pubblica... Vergogna!!!

vivi

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Messaggio Da donadoni Gio Ago 04, 2016 1:39 pm

veramente la regola dice che vi devono riassorbire.....forse non lo sanno e devi fargliela leggere ...ora te la cerco

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Messaggio Da donadoni Gio Ago 04, 2016 1:42 pm

http://www.tecnicadellascuola.it/item/21444-posti-di-potenziamento-servono-anche-a-salvare-i-perdenti-posto.html

donadoni

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Messaggio Da donadoni Gio Ago 04, 2016 1:46 pm

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
_____________________________________________________________________________________________________________________
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO dgper.segreteria@istruzione .it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali

e p.c. Al Capo Dipartimento
del Sistema educativo
di istruzione e di formazione
Agli Assessori
Regionali all’Istruzione
OGGETTO: Anno scolastico 2016/2017 - adeguamento degli organici dell’autonomia del
personale docente alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di
adeguamento delle consistenze degli organici dell’autonomia alle situazioni di fatto. Tale
adempimento è di fondamentale importanza in quanto preliminare rispetto alle operazioni
di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo, relative al prossimo anno
scolastico, e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei
servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico
dell’autonomia.
Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici
dell’autonomia, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche,
stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli
orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il
più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze della scuola, con l’obiettivo di
migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo
delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle
Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli
organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale di determinazione dell’organico triennale
dell’autonomia (in corso di perfezionamento) e alle Note 11729 del 29 aprile 2016 e 13586
del 12 maggio 2016 di questa Direzione, riferimenti ai quali pertanto si rimandano le
SS.LL. per la trattazione e per la soluzione delle complesse questioni che caratterizzano la
materia degli organici.
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0019990.22-07-2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Si rammenta infine che, ai sensi del comma 69 dell’art. 1 della legge 107/15, la
determinazione del contingente dei posti comuni di adeguamento dell’organico alle
situazioni di fatto è rimessa ad una decreto interministeriale di concerto tra questo
Ministero e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, atto che è in via di registrazione.
I posti istituiti ai sensi del citato decreto, che sono stati comunicati con separata nota del 21
luglio scorso, indirizzata all’attenzione delle SS.LL., sono istituiti per il solo anno
scolastico 2016/17 e non sono disponibili per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo,
salvo quanto previsto dall’art. 1 bis del decreto legge 42 del 29 marzo 2016 convertito con
modificazioni dalla legge 89/2016. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato sino al
termine delle attività didattiche previste dalla normativa vigente ovvero mediante
l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico.
Operazioni di adeguamento
Le azioni di adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, dovranno
tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive disponibilità di personale, tenendo
presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.
Il personale docente titolare in esubero che non abbia trovato posto intero nell’organico
dell’autonomia considerando anche i posti di potenziamento e i posti dell’adeguamento
alle situazioni di fatto, sarà assegnato dalle SS.LL. su classi di concorso per le quali
possiede i titoli di accesso nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito dalla
legge 135/12.art. 14 comma 17.
Nelle operazioni di adeguamento e in riferimento a quanto previsto dal DPR 81/09 andrà
prioritariamente considerata la possibilità ai sensi del comma 7 lettera n) dell’art. 1 della
legge 107/15 per i dirigenti scolastici di autorizzare, nei limiti dell’organico
dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell’insegnamento di alcune
discipline per gruppi separati. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni sono
concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del
numero delle classi già formate. I dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici scolastici
regionali disporranno accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato
successivamente alla definizione dell’organico dell’autonomia, risulti inferiore a quello
preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Non sono consentiti
sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi successivamente al 15 settembre.
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno pertanto cura di proporre le
eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico
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dell’autonomia, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi
di scostamenti superiori a 31 unità per classe comprendendo anche le situazioni
riguardanti il recupero dei debiti formativi. I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli
Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte,
procederanno alla autorizzazione alla creazione di nuove classi, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art.
14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s.
2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla
prevenzione; in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi
vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.
In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le
variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella
composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole
completerà l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria
disponibilità di ore curriculari o, comunque, una disponibilità di ore curriculari che, nel
rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole
di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di
religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione
dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Spezzoni orario
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi
concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico
dell’autonomia e alle ore derivanti dalla concessione del part-time, alla formazione di posti
e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, per le operazioni
consentite sui posti autorizzati dal presente decreto.
Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448,
gli spezzoni sino a 6 ore, nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi
vigenti, sono attribuiti dai dirigenti scolastici ai docenti in servizio nell’istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso. Si precisa che le ore aggiuntive all’orario
di lavoro così conferite saranno retribuite sino al 30 giugno 2017, fatta eccezione per le
cattedre già strutturate su basi orarie eccedenti le 18 ore settimanali ,come precisato dalla
nota prot. n. 0032509 del 6 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Infanzia
Per la scuola dell’infanzia, non avendo tale offerta formativa carattere obbligatorio, non si
applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che
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eventuali domande di iscrizione in esubero al preventivato numero di classi non
determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.
Per il part-time degli insegnanti della scuola dell’infanzia, a seconda dei casi, vanno
considerate 12 o 13 ore in ordine alla definizione dell’offerta formativa e della
configurazione delle sezioni, non essendo previsto un orario inferire all’unità oraria.
Scuola primaria
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale,
comporta l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo,
debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della
complessiva dotazione organica assegnata con il presente decreto interministeriale relativo
per l’a.s. 2016/17.
Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento
frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di
programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue,
pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 11 a 22 ore si
aggiungono 2 ore. Analogamente si procede per gli spezzoni che sommati raggiungano i
predetti totali: in questo caso se il posto viene costituito su più sedi, il contributo orario
verrà assegnato alla sede con il maggior numero di ore e utilizzato a settimane alterne.
Scuola di primo grado
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I
grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le
cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia,
sempre a norma del D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline,
sono previste nove ore per classe senza la ripartizione del numero di ore da destinare a
ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del
tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.
L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria
di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel
tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per
la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione
corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Non è consentita la costituzione di
cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie
letterarie. Tali operazioni sono consentite solo nel limite della dotazione specifica
autorizzata per l’anno scolastico 15/16.
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Scuola secondaria di secondo grado
Nella scuola secondaria di secondo grado le classi terze vanno rideterminate sulla base dei
parametri del D.P.R. 81/09 tenendo conto del numero complessivo degli studenti presenti
nell’autonomia scolastica. Non sono consentiti sdoppiamenti delle classi di liceo musicale
e di liceo sportivo con risorse aggiuntive all’organico dell’autonomia. Le classi dei corsi
triennali attivati nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale programmata in
accordo con le Regioni possono essere sdoppiate unicamente nel secondo e terzo anno di
corso.
Le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/17 sono inoltre
comprensive di un numero specifico di unità previste dal decreto interministeriale e
comunicate alle SS.LL. corrispondenti al numero dei posti istituiti nell’anno scolastico
2016/17 presso i licei musicali e coreutici statali per l’insegnamento dello strumento
musicale, teoria analisi e composizione e di tecnologia musicale, nelle more della
definitiva applicazione del D.P.R. 19/16 relativo alle nuove classi di concorso della scuola
secondaria.
Posti di sostegno
Non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si renderanno necessarie in
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ai sensi
dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
tenendo ,in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto
l’alunno.
I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato la effettiva presenza degli alunni nelle
classi, la regolarità della documentazione richiesta con particolare riferimento alla
diagnosi funzionale e al P.E.I. elaborato dal G.L.H.O. e la ricorrenza delle condizioni
previste dalla citata sentenza.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

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Messaggio Da vivi Gio Ago 04, 2016 2:05 pm

Donadoni, ti ringrazio tantissimo per la segnalazione di questa circolare! Provvedo immediatamente ad inviarla al Preside ed all'impiegato dell'USR. Questi, sono più realisti del re! Quanto servilismo inutile e nocivo...

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Messaggio Da vivi Ven Ago 05, 2016 5:36 pm

No, pare proprio che la riforma abbia cancellato il diritto dei soprannumerari al riassorbimento. Stamattina, il dirigente provinciale di un sindacato mi ha detto che posso soltanto presentare domanda di utilizzazione, non potrei nemmeno tentare la conciliazione.
Ci sarà una fine al peggio? ...

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Messaggio Da Cozza Ven Ago 05, 2016 5:38 pm

naaaaà
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