Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
+31
michetta
miranda
Mustang
gianniesposit
Camilla12
alesss74
Dec
terter
madx
Romado72
scromo
A0quarantasette
pinky76
Cozza
moniboni83
Ciccio.8
lallaorizzonte
lucylucy
perly
p.marcella1974
royalstefano
smile1979
Stefania Biancani
Bequadro
elilia77
MartaC
Pirandello
Perplessa
Concetta Falsaperla
donadoni
79dona
35 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
Pagina 1 di 14
Pagina 1 di 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Ai moderatori che posso aiutarmi....Vorrei prendere il congedo Parentale senza andare a prendere servizio il 1 Settembre...è possibile? Oppure devo per forza prendere servizio , lasciare il modulo di congedo parentale e poi andare via di nuovo? Andare a consegnare personalmente il congedo di persona mi costerebbe troppo economicamente parlando per le mie tasche. Grazie per chi saprà rispondermi.
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
La richiesta di congedo parentele richiede un preavviso di 5 giorni (prima erano 15) quindi in teoria dovresti lavorare 5 giorni e poi puoi stare a casa.
Se però non sei nuova di quella scuola (cioè non sarai assunta dal 1 settembre) secondo me puoi tranquillamente telefonare, comunicare che hai bisogno del congedo e mandare il modulo via fax o scannerizzarlo e mandarlo via mail (la scuola nella quale prestano servizio quando ero in congedo mi aveva mandato un modulo che io avevo fotocopiato e che scannerizzavo e spedivo quando avevo bisogno..)
Invece se sei appena diventata titolare in quella scuola credo tu debba fare la presa di servizio però attendi conferma da un moderatore...
Se però non sei nuova di quella scuola (cioè non sarai assunta dal 1 settembre) secondo me puoi tranquillamente telefonare, comunicare che hai bisogno del congedo e mandare il modulo via fax o scannerizzarlo e mandarlo via mail (la scuola nella quale prestano servizio quando ero in congedo mi aveva mandato un modulo che io avevo fotocopiato e che scannerizzavo e spedivo quando avevo bisogno..)
Invece se sei appena diventata titolare in quella scuola credo tu debba fare la presa di servizio però attendi conferma da un moderatore...
79dona- Messaggi : 937
Data d'iscrizione : 01.09.10
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Vai al contenuto Cerca nel sito Contenuti correlati
Salta il menu istituzionale
L'ISTITUTOINPS COMUNICADATI E ANALISICONCORSI E GAREMODULISTICAAMMINISTRAZIONE TRASPARENTECONTATTI
Cerca:
Sezione Informazioni Vai al canale Servizi Online
Congedi parentali e riposi per allattamento
HOME > INFORMAZIONI > PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO > CONGEDI PARENTALI E RIPOSI GIORNALIERI
Salta il menu di navigazione del canaleMenu di navigazione del canale
Operazione porte aperte
Visitinps scholars
La pensione
Previdenza complementare
Le prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici
Lavoratori migranti
Area Dedicata
I contributi da lavoro
I contributi individuali
Prestazioni a sostegno reddito
Bonus fiscale 80 euro
Disoccupazione agricola
Fondo assicurativi
Fondo Credito
Fondo Poste
Fondo Credito Cooperativo
Indennità di disoccupazione NASpI
Indennità di disocuppazione Dis-Coll
Indennità di disoccupazione ASpI
Indennità di disoccupazione Mini-ASpI
Disoccupazione per chi si sposta nei Paesi UE nei Paesi SEE e in Svizzera
Disoccupazione ex agenti temporanei o contrattuali comunità europee
Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402)
Mobilità
Mobilità in deroga
Cassa integrazione guadagni ordinaria industria ed edilizia
Cassa integrazione guadagni straordinaria
CIG in deroga
Fondo di garanzia previdenza complementare
Assegni familiari
Assegno al nucleo familiare
Certificati medici online
Malattia
Assegno per il nucleo familiare dei comuni
Maternità e Paternità
Congedi papà
Assistenza ai disabili
Assegno Cure Tubercolari
Cure Balneo Termali
Sussidi (LSU; LPU)
Donatori di sangue
Richiamo alle armi
Soccorso alpino
Assegno congedo matrimoniale
Congedi parentali e riposi giornalieri
Voucher baby sitting – asili nido
L'ISEE
Contratti di solidarietà
Invalidità civile: l'elenco dei medici certificatori
Approfondimenti Prestazioni
Assistenza termale ed alberghiera
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Legge n. 223/1991
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Decreto-Legge 16 maggio 1994, n.299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n.451
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge n.427 del 1975
Assegno di maternità dei comuni
Assegno maternità di stato
ASDI assegno sociale di disoccupazione
Assegno di natalità
Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro
Assegno ordinario dei fondi di solidarietà
Attività creditizie
Benefici Sociali
Lavoro accessorio
Area Dedicata
Aziende, consulenti e professionisti
Informationen in deutscher Sprache
Le informazioni più richieste
Amministrazione trasparente
Data: 10/08//2016
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
• se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.
2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:
siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio;
affidamento esclusivo del bambino al padre;
adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
3) LAVORATRICI AUTONOME
CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.
RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE
Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.
BENEFICIO VOUCHER BABY SITTING – ASILI NIDO
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Tale beneficio è stato prorogato, a parità di condizioni, anche per l’anno 2016 dalle legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed è stato esteso anche alle lavoratrici autonome, con uno stanziamento specifico di 2 milioni di euro, per le quali, tuttavia, dovrà essere pubblicato apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per disciplinare le modalità di accesso e fruizione del beneficio.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido".
RIPOSI GIORNALIERI
A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.
LA DOMANDA
A) Congedo parentale (materntità facolatativa)
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente, anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- ( Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015), mediante una delle seguenti modalità:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato. .
La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare Inps n. 173 del 23.10.2015.
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
B) Congedo parentale su base oraria
La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’Inps telematicamente attraverso gli stessi canali (web – contact center – patronato) del congedo parentale fruito in modalità continuativa, giornaliera o mensile, ma mediante un’apposita domanda.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.
La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.
C) Riposi giornalieri
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per giornaliero richiesto:
direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) - (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
Contenuti correlati
CHIUDI
La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:
Abbiamo aggiornato le informazioni del sito.
Valuta la qualità dei contenuti:
Chiari
Attuale 0/5 Stelle.12345
Esaurienti
Attuale 0/5 Stelle.12345
Facili da raggiungere
Attuale 0/5 Stelle.12345
Legenda Per nientePocoAbbastanzaMoltoDel tutto
NEWS
Bando di concorso Convitti Inps a gestione diretta – Ospitalità reside...
Data: 12/08/2016
Osservatorio sulla cassa integrazione: i dati di luglio 2016
Data: 12/08/2016
Lavoratori salvaguardati: situazione ad agosto 2016
Data: 10/08/2016
ULTIME CIRCOLARI
N° 173 del 11-08-2016
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati A..
N° 172 del 10-08-2016
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Aut..
ULTIMI MESSAGGI
Messaggio numero 3358 del 10-08-2016
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016, ai s..
Messaggio numero 3357 del 10-08-2016
Ammortizzatori in deroga nel settore pesca - decreto n. 1600069 del 5 ..
ARGOMENTI CORRELATI
Assistenza termale ed alberghiera
Contributi figurativi per indennità di mobilità
Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro
Indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e di...
Normativa
SERVIZI CORRELATI
Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricosti...
Richiesta di indennità di mobilità ordinaria
Torna all'inizio del contenuto
Salta il menu istituzionale
L'ISTITUTOINPS COMUNICADATI E ANALISICONCORSI E GAREMODULISTICAAMMINISTRAZIONE TRASPARENTECONTATTI
Cerca:
Sezione Informazioni Vai al canale Servizi Online
Congedi parentali e riposi per allattamento
HOME > INFORMAZIONI > PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO > CONGEDI PARENTALI E RIPOSI GIORNALIERI
Salta il menu di navigazione del canaleMenu di navigazione del canale
Operazione porte aperte
Visitinps scholars
La pensione
Previdenza complementare
Le prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici
Lavoratori migranti
Area Dedicata
I contributi da lavoro
I contributi individuali
Prestazioni a sostegno reddito
Bonus fiscale 80 euro
Disoccupazione agricola
Fondo assicurativi
Fondo Credito
Fondo Poste
Fondo Credito Cooperativo
Indennità di disoccupazione NASpI
Indennità di disocuppazione Dis-Coll
Indennità di disoccupazione ASpI
Indennità di disoccupazione Mini-ASpI
Disoccupazione per chi si sposta nei Paesi UE nei Paesi SEE e in Svizzera
Disoccupazione ex agenti temporanei o contrattuali comunità europee
Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402)
Mobilità
Mobilità in deroga
Cassa integrazione guadagni ordinaria industria ed edilizia
Cassa integrazione guadagni straordinaria
CIG in deroga
Fondo di garanzia previdenza complementare
Assegni familiari
Assegno al nucleo familiare
Certificati medici online
Malattia
Assegno per il nucleo familiare dei comuni
Maternità e Paternità
Congedi papà
Assistenza ai disabili
Assegno Cure Tubercolari
Cure Balneo Termali
Sussidi (LSU; LPU)
Donatori di sangue
Richiamo alle armi
Soccorso alpino
Assegno congedo matrimoniale
Congedi parentali e riposi giornalieri
Voucher baby sitting – asili nido
L'ISEE
Contratti di solidarietà
Invalidità civile: l'elenco dei medici certificatori
Approfondimenti Prestazioni
Assistenza termale ed alberghiera
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Legge n. 223/1991
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Decreto-Legge 16 maggio 1994, n.299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n.451
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge n.427 del 1975
Assegno di maternità dei comuni
Assegno maternità di stato
ASDI assegno sociale di disoccupazione
Assegno di natalità
Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro
Assegno ordinario dei fondi di solidarietà
Attività creditizie
Benefici Sociali
Lavoro accessorio
Area Dedicata
Aziende, consulenti e professionisti
Informationen in deutscher Sprache
Le informazioni più richieste
Amministrazione trasparente
Data: 10/08//2016
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
• se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.
2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:
siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio;
affidamento esclusivo del bambino al padre;
adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
3) LAVORATRICI AUTONOME
CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.
RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE
Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.
BENEFICIO VOUCHER BABY SITTING – ASILI NIDO
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Tale beneficio è stato prorogato, a parità di condizioni, anche per l’anno 2016 dalle legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed è stato esteso anche alle lavoratrici autonome, con uno stanziamento specifico di 2 milioni di euro, per le quali, tuttavia, dovrà essere pubblicato apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per disciplinare le modalità di accesso e fruizione del beneficio.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido".
RIPOSI GIORNALIERI
A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.
LA DOMANDA
A) Congedo parentale (materntità facolatativa)
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente, anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- ( Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015), mediante una delle seguenti modalità:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato. .
La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare Inps n. 173 del 23.10.2015.
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
B) Congedo parentale su base oraria
La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’Inps telematicamente attraverso gli stessi canali (web – contact center – patronato) del congedo parentale fruito in modalità continuativa, giornaliera o mensile, ma mediante un’apposita domanda.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.
La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.
C) Riposi giornalieri
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per giornaliero richiesto:
direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) - (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
Contenuti correlati
CHIUDI
La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:
Abbiamo aggiornato le informazioni del sito.
Valuta la qualità dei contenuti:
Chiari
Attuale 0/5 Stelle.12345
Esaurienti
Attuale 0/5 Stelle.12345
Facili da raggiungere
Attuale 0/5 Stelle.12345
Legenda Per nientePocoAbbastanzaMoltoDel tutto
NEWS
Bando di concorso Convitti Inps a gestione diretta – Ospitalità reside...
Data: 12/08/2016
Osservatorio sulla cassa integrazione: i dati di luglio 2016
Data: 12/08/2016
Lavoratori salvaguardati: situazione ad agosto 2016
Data: 10/08/2016
ULTIME CIRCOLARI
N° 173 del 11-08-2016
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati A..
N° 172 del 10-08-2016
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Aut..
ULTIMI MESSAGGI
Messaggio numero 3358 del 10-08-2016
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016, ai s..
Messaggio numero 3357 del 10-08-2016
Ammortizzatori in deroga nel settore pesca - decreto n. 1600069 del 5 ..
ARGOMENTI CORRELATI
Assistenza termale ed alberghiera
Contributi figurativi per indennità di mobilità
Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro
Indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e di...
Normativa
SERVIZI CORRELATI
Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricosti...
Richiesta di indennità di mobilità ordinaria
Torna all'inizio del contenuto
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Sono d' accordo con te....ho inviato la legge solo x fare un favore a bisonte ,spero solo che inizino i controlli seri e che sta volta s hai dichiararo false precedenze o malattie ci sia il licenzuamento immediato....senza sindacari che rompano i cabbasisi e difendano gli indifendibili.
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
A quanto mi consta, se non fai la presa di servizio decadi. Fai un favore alla categoria, prenota un bel bed and breakfast, compra un biglietto aereo e manda tua moglie a farla. Da sola, perché ce la può fare anche senza la scorta, i friulani non mangiano carne umana e l'indice di criminalità di Gorizia è infinitamente più basso di quello di Bari. Per i costi, figlio mio, c'è poco da fare. Io a suo tempo li ho sostenuti anche per andare a fare concorsi in giro. Voi lo fate con la garanzia di uno stipendio.
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Consiglio a Ilritornodibisonte...
Fai "attacca e stacca", cioè chiedilo a pezzettini...
È la legge che te lo consente.
Nei periodi "morti" rientra in servizio, dopodiché congedo.
"Chi di spada ferisce, di spada perisce..."
Pirandello
Fai "attacca e stacca", cioè chiedilo a pezzettini...
È la legge che te lo consente.
Nei periodi "morti" rientra in servizio, dopodiché congedo.
"Chi di spada ferisce, di spada perisce..."
Pirandello
Pirandello- Messaggi : 1210
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Pirandello, ma veramente credi che un simile atteggiamento serva a qualcosa? Il governo accuserà i prof di essere dei privilegiati che si approfittano dei loro diritti, i genitori saranno infuriati ed alla fine ci ritroveremo con l'opinione pubblica ancor più contro di noi (non pensare che qualcuno sia solidale con la nostra categoria, per la maggioranza degli italiani siamo dei privilegiati che lavorano 18 ore e si lamentano troppo)
MartaC- Messaggi : 342
Data d'iscrizione : 07.09.11
Località : Empoli
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Grazie Donadoni! Per i controlli ben vengano....io farei controlli a tappeto su tutte le 104.....sai quanti posti uscirebbero...per il resto se sono diritti che spettano ben vengano sempre nel limite del possibile,in attesa di organizzarsi per poter salire su anche con la bambina.
X Perplessa - per lavoro io ci sono già stato a Gorizia....la conosco bene.....i friulani mi hanno trattato sempre benissimo e non solo loro ma con tutte le persone con cui sono stato a contatto per lavoro tra cui bergamaschi,milanesi,bresciani....sondriesi... A noi del Sud quando ci conoscono poi non ne possono più fare a meno....
X Perplessa - per lavoro io ci sono già stato a Gorizia....la conosco bene.....i friulani mi hanno trattato sempre benissimo e non solo loro ma con tutte le persone con cui sono stato a contatto per lavoro tra cui bergamaschi,milanesi,bresciani....sondriesi... A noi del Sud quando ci conoscono poi non ne possono più fare a meno....
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Pirandello...sei un grande!
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
...scusate leggevo che bisogna fare comunque presenza x 5 giorni prima di andare via?...non posso presentare domanda alla segreteria e il giorno dopo andare via?..scusate ma il problema sono sempre i soldi....
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
MartaC ha scritto:Pirandello, ma veramente credi che un simile atteggiamento serva a qualcosa? Il governo accuserà i prof di essere dei privilegiati che si approfittano dei loro diritti, i genitori saranno infuriati ed alla fine ci ritroveremo con l'opinione pubblica ancor più contro di noi (non pensare che qualcuno sia solidale con la nostra categoria, per la maggioranza degli italiani siamo dei privilegiati che lavorano 18 ore e si lamentano troppo)
Hai ragione ma solo in parte. Se sono diritti che ben vengano....sono stati raggiunti con il beneficio x molti di trovare soluzioni alternative invece di vedersi sfasciare prima la propria famiglia e poi crollare i propri sacrifici fatti nell'arco di una vita...
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Ti consiglio sinceramente di prendere servizio, è importante quando si tratta di trasferimento su nuova sede e non ti conviene rischiare. Prenota un volo o un treno, un piccolo b&b e prendi servizio il 1 settembre, poi richiedi congedo parentale (per i 5 giorni non saprei, però puoi chiedere al personale di segreteria o al ds per correttezza se devi restare lì per i giorni di preavviso o puoi andare via, magari ti vengono incontro) fino a quando non ottieni ap. Ho diverse colleghe con bambini piccoli spedite in varie città del nord e tutte faranno così, si stanno già organizzando. Prova a vedere se ci sono pensionati che ospitano pure a settimane a prezzi contenuti. IO le sto aiutando perchè sono finite in una città che conosco e dove ho lavorato. Superato lo choc iniziale, bisogna asciugarsi le lacrime e darsi da fare. Coraggio!!!
elilia77- Messaggi : 759
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Ilritornodibisonte ha scritto:MartaC ha scritto:Pirandello, ma veramente credi che un simile atteggiamento serva a qualcosa? Il governo accuserà i prof di essere dei privilegiati che si approfittano dei loro diritti, i genitori saranno infuriati ed alla fine ci ritroveremo con l'opinione pubblica ancor più contro di noi (non pensare che qualcuno sia solidale con la nostra categoria, per la maggioranza degli italiani siamo dei privilegiati che lavorano 18 ore e si lamentano troppo)
Hai ragione ma solo in parte. Se sono diritti che ben vengano....sono stati raggiunti con il beneficio x molti di trovare soluzioni alternative invece di vedersi sfasciare prima la propria famiglia e poi crollare i propri sacrifici fatti nell'arco di una vita...
I diritti vanno utilizzati e su questo non ci piove, se puoi prendere congedo fai bene, io rispondevo a Pirandello che ti consigliava di prenderlo a pezzettini così da creare disagio
MartaC- Messaggi : 342
Data d'iscrizione : 07.09.11
Località : Empoli
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Certo Marta...era solo per chiarire che qui tutti abbiamo bisogno di lavorare....viviamo di stipendio quindi senza si fa la fame....con calma,nel limite del possibile, si cerca di organizzarsi per salire...magari la fortuna gira e ci danno l'assegnazione provvisoria!
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Emilia ti ringrazio per le info! Ho aperto questo forum sotto richiesta fi moltissime mamme che ti assucuro si trovano in condizioni economiche molto disagiate che non possono proprio permettersi neanche il viaggio....
Ospite- Ospite
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Suggerimento per il pernottamento, se si trova posto è un'ottima soluzione (provato altrove, ma si somigliano un po' tutte, queste strutture)
http://www.pensionatostudentescogorizia.it/regolamento.htm
http://www.pensionatostudentescogorizia.it/regolamento.htm
Bequadro- Messaggi : 275
Data d'iscrizione : 18.12.12
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Ilritornodibisonte ha scritto:Pirandello...sei un grande!
Bisonte, inizia anche a pensare che prima o poi anche TUA figlia andrà a scuola: quando si troverà insegnanti che applicheranno il suggerimento che ti è appena stato dato e per il quale provi tanta ammirazione, cosa penserete tu e tua moglie?
Certo, alle elementari avrà la mamma che l'aiuterà (per i suoi compagni pazienza, vero?), ma poi? alle medie? alle superiori? quando si troverà magari in un liceo con i docenti che prenderanno i congedi a pezzettini?
Chi perirà di spada, secondo te? Renzi? la Giannini? la moglie di Renzi? i figli di Renzi... o piuttosto la TUA, che non avrà imparato un emerito c... ???
Basta, divento volgare, esco.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
In queste situazioni non bisogna far altro che rimboccarsi le maniche e prendere decisioni importanti dolorose e costose!!!Sto prenotando il volo per giorno 31 con l'ansia a mille e con un groppone in gola!!!Lascerò il mio bimbo, che ancora allatto, con i nonni, il papà e l'altro bimbo di 6 anni, per prendere servizio giorno 1 settembre a Verona.!Non ho ottenuto il trasferimento e mi tocca partire!Non so quanto resisterò senza il mio bimbo a 1200km di distanza! Quanto il distacco traumatizzerà sia me che il mio bimbo?!?!Non oso pensare!!!Mi limito a singhiozzare in silenzio...ogni volta che ci penso!E' una decisione sofferta ma non ho scelta!!!Confido nell'ap!Che Dio ce la mandi buona!
smile1979- Messaggi : 888
Data d'iscrizione : 21.12.12
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Consiglio ai colleghi costretti a partire: leggetevi bene il regolamento sulle assenze del personale docente e chiedete tutto ciò che vi spetta senza scrupoli.
Se la scuola pubblica non funziona non è certo per questi aspetti...ma per altri ben più gravi.
Altrimenti non si spiegherebbe la corsa a iscrivere i figli nelle università private da parte anche dei colleghi che sono da molti anni di ruolo nella stessa scuola.
I diritti sono sacrosanti...
Se la scuola pubblica non funziona non è certo per questi aspetti...ma per altri ben più gravi.
Altrimenti non si spiegherebbe la corsa a iscrivere i figli nelle università private da parte anche dei colleghi che sono da molti anni di ruolo nella stessa scuola.
I diritti sono sacrosanti...
Ultima modifica di Pirandello il Dom Ago 14, 2016 2:15 pm - modificato 1 volta.
Pirandello- Messaggi : 1210
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Se la conosci, sei fortunato. Il resto sono generalizzazioni, tipo che i toscani sono tutti simpatici.Ilritornodibisonte ha scritto:Grazie Donadoni! Per i controlli ben vengano....io farei controlli a tappeto su tutte le 104.....sai quanti posti uscirebbero...per il resto se sono diritti che spettano ben vengano sempre nel limite del possibile,in attesa di organizzarsi per poter salire su anche con la bambina.
X Perplessa - per lavoro io ci sono già stato a Gorizia....la conosco bene.....i friulani mi hanno trattato sempre benissimo e non solo loro ma con tutte le persone con cui sono stato a contatto per lavoro tra cui bergamaschi,milanesi,bresciani....sondriesi... A noi del Sud quando ci conoscono poi non ne possono più fare a meno....
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Comprendo la situazione e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Se posdo darti un consiglio, se ne hai la possibilità, privilegia le scuole dei piccoli paesi, dove spesso si possono trovare posti al nido, cosa che, nel caso non andasse bene con l'ap (ma ne dubito, data l'età del piccolino), potrebbe consentirti di portarlo con te.smile1979 ha scritto:In queste situazioni non bisogna far altro che rimboccarsi le maniche e prendere decisioni importanti dolorose e costose!!!Sto prenotando il volo per giorno 31 con l'ansia a mille e con un groppone in gola!!!Lascerò il mio bimbo, che ancora allatto, con i nonni, il papà e l'altro bimbo di 6 anni, per prendere servizio giorno 1 settembre a Verona.!Non ho ottenuto il trasferimento e mi tocca partire!Non so quanto resisterò senza il mio bimbo a 1200km di distanza! Quanto il distacco traumatizzerà sia me che il mio bimbo?!?!Non oso pensare!!!Mi limito a singhiozzare in silenzio...ogni volta che ci penso!E' una decisione sofferta ma non ho scelta!!!Confido nell'ap!Che Dio ce la mandi buona!
Ultima modifica di Perplessa il Dom Ago 14, 2016 2:05 pm - modificato 2 volte.
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Iniziano a circolare strani e sconosciuti virus qui al Sud. Quando poi il 1 settembre sui TG si presenterà uno scenario simile a quello dei vigili urbani di Roma per Capodanno, ci omaggeranno di un lunghissimo applauso. Anzi Vi omaggeranno.Pirandello ha scritto:Consiglio ai colleghi costretti a partire: leggetevi bene il regolamento sulle assenze del personale docente e chiedete tutto ciò che vi spetta per diritto senza scrupoli.
Se la scuola pubblica non funziona non è certo per questi aspetti...ma per altri ben più gravi.
Altrimenti non si spiegherebbe la corsa a iscrivere i figli nelle università private da parte anche dei colleghi che sono da molti anni di ruolo nella stessa scuola.
I diritti sono sacrosanti...
royalstefano- Messaggi : 6279
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Scusate, io dopo il differimento ho fatto la presa di servizio a Bormio. Adesso dopo mobilità sono stata trasferita a Roma. Devo rifarela presa di servizio oppure posso andare in malattia o chiedere congedo parentale?
p.marcella1974- Messaggi : 304
Data d'iscrizione : 20.08.15
Re: Congedo Parentale...posso prenderlo senza andare a prendere servizio il 1 Settembre?
Decade? cosa vuol dire decade? Ma sai quante maestre lo scorso anno erano in malattia i primi giorni di settembre perchè non erano ancora uscite le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle loro province di residenza??! e non è decaduto nessuno.Perplessa ha scritto:A quanto mi consta, se non fai la presa di servizio decadi. Fai un favore alla categoria, prenota un bel bed and breakfast, compra un biglietto aereo e manda tua moglie a farla. Da sola, perché ce la può fare anche senza la scorta, i friulani non mangiano carne umana e l'indice di criminalità di Gorizia è infinitamente più basso di quello di Bari. Per i costi, figlio mio, c'è poco da fare. Io a suo tempo li ho sostenuti anche per andare a fare concorsi in giro. Voi lo fate con la garanzia di uno stipendio.
perly- Messaggi : 2521
Data d'iscrizione : 29.07.14
Contenuto sponsorizzato
Pagina 1 di 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Argomenti simili
» Non posso prendere servizio il 1 settembre
» PER MOTIVI PERSONALI NN POSSO PRENDERE SERVIZIO IL 3 SETTEMBRE
» posso chiedere ferie dopo congedo parentale senza rientrare?
» ho bisogno di aiuto,posso prendere concedo parentale???
» congedo parentale senza presa di servizio: si può?
» PER MOTIVI PERSONALI NN POSSO PRENDERE SERVIZIO IL 3 SETTEMBRE
» posso chiedere ferie dopo congedo parentale senza rientrare?
» ho bisogno di aiuto,posso prendere concedo parentale???
» congedo parentale senza presa di servizio: si può?
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
Pagina 1 di 14
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark