red - Nella manovra finanziaria prevista la discrezionalità della richiesta per le visite fiscali da parte dei dirigenti. Decretato definitivamente il flop di Brunetta. Resta solo un caso in cui la visita è obbligatoria.
Il provvedimento si trova nel decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio, all'articolo 16.
Riportiamo il testo dell'articolo
Articolo 16
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
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