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Normativa supplenze

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Messaggio Da Serendipity77 Ven Ott 28, 2016 12:41 pm

Buongiorno,
la segreteria della mia scuola (secondaria di 2 grado) afferma che il supplente può essere nominato solo dopo il sedicesimo giorno di assenza del titolare, io invece sostengo che dal 2013 (decreto Carrozza??) si può nominare il supplente anche per un solo giorno.Non sono molto aggiornata sulla normativa, in quanto negli ultimi anni non ho avuto esigenze di richiedere congedi. Voi che ne pensate?

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Messaggio Da Serendipity77 Ven Ott 28, 2016 7:01 pm

Mi puoi linkare la normativa per cortesia?Ricordo che nel 2013, in un'altra scuola, nominavano anche per un giorno solo.

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Messaggio Da Serendipity77 Ven Ott 28, 2016 9:41 pm

La 107, a grandi linee la conosco,  ma non la questione supplenze (essendo di ruolo e non avendo mai avuto necessità di assentarmi). Comunque grazie per la tua cortesia :-)

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Messaggio Da NoonFaith Sab Ott 29, 2016 11:54 am

Posso confermare che anch'io fino al 2014, quando ero in terza fascia, venivo chiamata spesso per coprire supplenze di pochi giorni alle scuole secondarie, sia di I che di II grado. Una volta mi era capitata addirittura una supplenza di soli due giorni. Succedeva soprattutto nel 2° quadrimestre perché molti docenti avevano finito le ore a disposizione da recuperare, per cui la scuola preferiva chiamare qualcuno esterno, piuttosto che far fare ore eccedenti a chi era già in servizio (non ho mai capito la loro convenienza, ma a me stava bene così). E comunque alcune volte mi è capitato di essere chiamata anche nel 1° quadrimestre per queste supplenze brevissime.

Ora con la 107 non ho idea se possa essere cambiato qualcosa, mi pare di aver letto tempo fa che non si potevano nominare supplenti per meno di 15 giorni, ma non ne sono certa. Essendo passata in seconda fascia, e prendendo ora le annuali, non mi sono più interessata alla faccenda e non posso neanche fare un confronto con prima.

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Messaggio Da fradacla Sab Ott 29, 2016 2:38 pm

Tornado ha scritto:
Serendipity77 ha scritto:Buongiorno,
la segreteria della mia scuola (secondaria di 2 grado) afferma che il supplente può essere nominato solo dopo il sedicesimo giorno di assenza del titolare,  io invece sostengo che dal 2013 (decreto Carrozza??) si può nominare il supplente anche per un solo giorno.Non sono molto aggiornata sulla normativa,  in quanto negli ultimi anni non ho avuto esigenze di richiedere congedi. Voi che ne pensate?
che sbagliate tutt'e due.
può essere nominato solo se l'assenza è superiore a 10 giorni.
Nel senso che, paradossalmente, se il titolare fa 3 certificati consecutivi di 9 giorni, non si può nominare nessuno.

La 107 dice una cosa diversa.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il dirigente può.
Se l'organico dell'autonomia è già impegnato a coprire altre supplenze, il dirigente ricorre ai supplenti esterni, per i quali vige ancora la regola fissata nella legge di stabilità 2015, citata anche nella nota del MIUR linkata
SUPPLENZE BREVI
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996n. 662.


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Messaggio Da fradacla Sab Ott 29, 2016 2:40 pm

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