responsabilità docente sostegno
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responsabilità docente sostegno
scusate, avrei una domanda:
se sono presenti in classe 2 bambini H, entrambi con ore di sostegno, assegnati ciascuno a un insegnante di sostegno diverso, ma uno dei due insegnanti non c'è mai (malattia prolungata, ma con date rinnovabili) e non viene mai sostituito da un supplente, l'altro insegnante di sostegno è comunque responsabile per entrambi i bambini?
mi date per favore riferimenti più precisi sulla normativa relativa alla responsabilità dell'insegnante di sostegno?
vi prego, è un caso urgente! grazie a chi mi aiuterà!
se sono presenti in classe 2 bambini H, entrambi con ore di sostegno, assegnati ciascuno a un insegnante di sostegno diverso, ma uno dei due insegnanti non c'è mai (malattia prolungata, ma con date rinnovabili) e non viene mai sostituito da un supplente, l'altro insegnante di sostegno è comunque responsabile per entrambi i bambini?
mi date per favore riferimenti più precisi sulla normativa relativa alla responsabilità dell'insegnante di sostegno?
vi prego, è un caso urgente! grazie a chi mi aiuterà!
malatempora- Messaggi : 436
Data d'iscrizione : 02.11.09
Re: responsabilità docente sostegno
Se per responsabilità intendi quella di accollarsi anche le ore dell'altro bambino (dividendo in realtà il tempo dedicato ad ognuno di loro) la risposta è no. E la normativa è quella che vieta di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe.
Il diritto violato è il dirtto allo studio (diritto soggettivo) di ciascuno dei due bambini.
Il diritto violato è il dirtto allo studio (diritto soggettivo) di ciascuno dei due bambini.
Re: responsabilità docente sostegno
Qualsiasi docente è, per definizione, sulla classe.
Quindi direi che anche il ragazzino certificato è parte della responsabilità della docente di sostegno formalmente assegnata all'altro ragazzino certificato.
Quindi direi che anche il ragazzino certificato è parte della responsabilità della docente di sostegno formalmente assegnata all'altro ragazzino certificato.
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: responsabilità docente sostegno
dipende da che responsabilità stiamo vagliando.
La mia risposta si riferisce alla responsabilità di operare come sostegno per entrambi gli alunni.
Se la responsabilità cui ci si riferisce è quella della sorveglianza ai fini della sicurezza allora certo che la responsabilità per i bambini è dell'insegnante presente, che sia di sostegno o che sia curricolare.
http://www.orizzontescuola.it/supplenze-brevi-utilizzazione-del-docente-sostegno-illegittima
La mia risposta si riferisce alla responsabilità di operare come sostegno per entrambi gli alunni.
Se la responsabilità cui ci si riferisce è quella della sorveglianza ai fini della sicurezza allora certo che la responsabilità per i bambini è dell'insegnante presente, che sia di sostegno o che sia curricolare.
http://www.orizzontescuola.it/supplenze-brevi-utilizzazione-del-docente-sostegno-illegittima
Re: responsabilità docente sostegno
d'accordo tellina, ma di questa responsabilità rispondono allora anche i docenti curricolare in compresenza con il sostegno...
no, io mi chiedevo se c'è una responsabilità specifica in capo solo al sostegno visto che si tratta di alunni H...
spesso ho sentito di scuole che per ottimizzare le risorse usano 1 sostegno su 2 o più casi, anche se i 2 o più casi hanno assegnati diversi docenti, ma così facendo si coprono più ore...
che ne dite??
no, io mi chiedevo se c'è una responsabilità specifica in capo solo al sostegno visto che si tratta di alunni H...
spesso ho sentito di scuole che per ottimizzare le risorse usano 1 sostegno su 2 o più casi, anche se i 2 o più casi hanno assegnati diversi docenti, ma così facendo si coprono più ore...
che ne dite??
malatempora- Messaggi : 436
Data d'iscrizione : 02.11.09
Re: responsabilità docente sostegno
Se in classe ci sono 2 alunni con, ad esempio, 12 ore di sostegno ciascuno (possibile?, beh parliamo ipoteticamente), i 2 docenti di sostegno potrebbero essere distribuiti in modo da coprire alternativamente quasi tutte le ore settimanali. In tal senso, quando il docente X dell'alunno A sta in classe, può dare una mano anche con l'altro alunno B che sarebbe formalmente del docente Y.... E viceversa... se obiettivi e bisogni sono compatibili ovviamente... Questo significa ottimizzare le risorse.
Ma se, come mi pare di capire, viene per lo più tenuto un solo docente con le sue (ipotetiche 12) ore a coprire entrambi gli alunni, è una chiara violazione a mio parere.
Ma se, come mi pare di capire, viene per lo più tenuto un solo docente con le sue (ipotetiche 12) ore a coprire entrambi gli alunni, è una chiara violazione a mio parere.
B.u.m.- Messaggi : 777
Data d'iscrizione : 07.09.15
Re: responsabilità docente sostegno
Non te lo chiedo polemicamente, anzi...mi potresti postare la normativa esatta che prescrive di vietare di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe? Tu sostieni che quando l'alunno disabile in classe debba occuparsi dell'allievo disabile e, pertanto in caso di assenza del curricolare, la scuola ha l'obbligo di mandare un supplente?Ire ha scritto:Se per responsabilità intendi quella di accollarsi anche le ore dell'altro bambino (dividendo in realtà il tempo dedicato ad ognuno di loro) la risposta è no. E la normativa è quella che vieta di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe.
Il diritto violato è il dirtto allo studio (diritto soggettivo) di ciascuno dei due bambini.
eragon- Messaggi : 1062
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: responsabilità docente sostegno
malatempora ha scritto:scusate, avrei una domanda:
se sono presenti in classe 2 bambini H, entrambi con ore di sostegno, assegnati ciascuno a un insegnante di sostegno diverso, ma uno dei due insegnanti non c'è mai (malattia prolungata, ma con date rinnovabili) e non viene mai sostituito da un supplente, l'altro insegnante di sostegno è comunque responsabile per entrambi i bambini?
mi date per favore riferimenti più precisi sulla normativa relativa alla responsabilità dell'insegnante di sostegno?
vi prego, è un caso urgente! grazie a chi mi aiuterà!
Sei docente di entrambi. Sei sulla classe, quindi, non è che puoi dire "uno sì, l'altro no".
Detto questo, che è buon senso oltre che norma (docente sulla classe), se uno dei due bambini non ha mai il docente dedicato viene leso il suo diritto. Ci saranno meno ore complessive di sostegno e non sono garantiti i diritti di entrambi.
Quindi urge che la scuola provveda.
Ma se uno ha bisogno di supporto didattico mentre segui l'altro che fai, fai finta di non vederlo né sentirlo?
Ovviamente questo vale per te come per i curricolari, sia chiaro. Sono tutti alunni di tutti.
Ospite- Ospite
Re: responsabilità docente sostegno
esatto Galadriel!
hai ragione, cerco di aiutare entrambi ma non ci sto riuscendo, perché hanno bisogni e tempi completamenti diversi e scarsa autonomia entrambi, insomma è una bolgia... per loro che non sono seguiti bene, per me che sento il peso di questa inefficienza... il fatto è che la scuola non provvede...
hai ragione, cerco di aiutare entrambi ma non ci sto riuscendo, perché hanno bisogni e tempi completamenti diversi e scarsa autonomia entrambi, insomma è una bolgia... per loro che non sono seguiti bene, per me che sento il peso di questa inefficienza... il fatto è che la scuola non provvede...
malatempora- Messaggi : 436
Data d'iscrizione : 02.11.09
Re: responsabilità docente sostegno
eragon ha scritto:Non te lo chiedo polemicamente, anzi...mi potresti postare la normativa esatta che prescrive di vietare di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe? Tu sostieni che quando l'alunno disabile in classe debba occuparsi dell'allievo disabile e, pertanto in caso di assenza del curricolare, la scuola ha l'obbligo di mandare un supplente?Ire ha scritto:Se per responsabilità intendi quella di accollarsi anche le ore dell'altro bambino (dividendo in realtà il tempo dedicato ad ognuno di loro) la risposta è no. E la normativa è quella che vieta di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe.
Il diritto violato è il dirtto allo studio (diritto soggettivo) di ciascuno dei due bambini.
Una singola norma in questo senso non esiste, ne esistono tantissime e partono dalla 104 che riconosce il diritto al sostegno.
Passano per quelle che individuano il sostegno come diritto soggettivo attribuito alla persona
in riferimento all'art. 3 della nostra costituzione.
La determinazione che non si possa dedicare ad altro il docente di sostegno è quindi di natura giurisprudenziale.
oltre che ad essere richiamata dalla nota 9839 del 2010 Miur.
Stesse considerazioni per la sostituzione del docente di classe. In questo caso la contitolarità concede qualche margine in più di manovra e la sostituzione diventa violazione del diritto dell'alunno quando si prolunghi nel tempo in modo tale da rendere impossibile il lavoro programmato nel pei per lui predisposto.
Re: responsabilità docente sostegno
Ire ha scritto:eragon ha scritto:Non te lo chiedo polemicamente, anzi...mi potresti postare la normativa esatta che prescrive di vietare di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe? Tu sostieni che quando l'alunno disabile in classe debba occuparsi dell'allievo disabile e, pertanto in caso di assenza del curricolare, la scuola ha l'obbligo di mandare un supplente?Ire ha scritto:Se per responsabilità intendi quella di accollarsi anche le ore dell'altro bambino (dividendo in realtà il tempo dedicato ad ognuno di loro) la risposta è no. E la normativa è quella che vieta di assegnare il docente di sostegno ad attività diverse quando il suo alunno è in classe.
Il diritto violato è il dirtto allo studio (diritto soggettivo) di ciascuno dei due bambini.
Una singola norma in questo senso non esiste, ne esistono tantissime e partono dalla 104 che riconosce il diritto al sostegno.
Passano per quelle che individuano il sostegno come diritto soggettivo attribuito alla persona
in riferimento all'art. 3 della nostra costituzione.
La determinazione che non si possa dedicare ad altro il docente di sostegno è quindi di natura giurisprudenziale.
oltre che ad essere richiamata dalla nota 9839 del 2010 Miur.
Stesse considerazioni per la sostituzione del docente di classe. In questo caso la contitolarità concede qualche margine in più di manovra e la sostituzione diventa violazione del diritto dell'alunno quando si prolunghi nel tempo in modo tale da rendere impossibile il lavoro programmato nel pei per lui predisposto.
La mia non era una domanda a fini polemici, anzi...
Purtroppo ci sono le norme ma poi il Miur non è mai diretto, anche la nota fa esplicita menzione di "casi non altrimenti risolvibili", ed è proprio su queste ambiguità che si creano i problemi.
Se a me danno una sostituzione perchè manca il mio alunno come faccio IO a capire che ci troviamo di fronte ad un "caso non altrimenti risolvibile"?
Così, volente o nolente, esegui quello che ti viene detto e poi che fai? Ti metti a fare l'investigatore e vedere se non c'era nessuno con classi assenti, ore da recuperare, qualcuno di potenziamento a spasso, ecc, ecc?
Stessa cosa (ma oramai capirete che è diventato un mio cruccio) sulla valutazione...che caxxo di senso ha scrivere che il docente di sostegno "partecipa alle operazioni di valutazione"?
In questa definizione ci sta il mondo e non ci sta niente...molto semplicemente si può ridurre a "alza la mano o la tiene giù quando si vota per la promozione o bocciatura"....bo sarò io oramai impuntato su questa cosa!
eragon- Messaggi : 1062
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: responsabilità docente sostegno
non ho pensato nemmeno per un momento che la tua fosse una domanda polemica
(infatti ho cercato di darti la mia risposta, anche se sono consapevole di averti lasciato esattamente dove eri già arrivato tu)
risposta in effetti non c'è: il nostro ordinamento ha talmente tante regole, confuse, reiterate, in contraddizione tra di loro che è sempre possibile, per chiunque, utilizzarle per sostenere la propria idea.
E si deve arrivare al tribunale per capire quale interpretazione dia il giudice.
Per orientarsi un po' è bene rifarsi ai principi costitutivi: noi riconosciamo il diritto e ci impegnamo a fare in modo che le persone con difficoltà raggiungano il successo formativo e personale al meglio delle loro possibilità. Detto questo, tutto viene di conseguenza.
Purtroppo le persone con difficoltà non sanno tanto rivendicare i loro diritti ed è gioco facile calpestarle.
Si faccia al meglio di quanto si può. Con onestà.
(infatti ho cercato di darti la mia risposta, anche se sono consapevole di averti lasciato esattamente dove eri già arrivato tu)
risposta in effetti non c'è: il nostro ordinamento ha talmente tante regole, confuse, reiterate, in contraddizione tra di loro che è sempre possibile, per chiunque, utilizzarle per sostenere la propria idea.
E si deve arrivare al tribunale per capire quale interpretazione dia il giudice.
Per orientarsi un po' è bene rifarsi ai principi costitutivi: noi riconosciamo il diritto e ci impegnamo a fare in modo che le persone con difficoltà raggiungano il successo formativo e personale al meglio delle loro possibilità. Detto questo, tutto viene di conseguenza.
Purtroppo le persone con difficoltà non sanno tanto rivendicare i loro diritti ed è gioco facile calpestarle.
Si faccia al meglio di quanto si può. Con onestà.
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