Prove suppletive o fase transitoria?
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fidelio1893
Claire1981
6 partecipanti
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Prove suppletive o fase transitoria?
Sono una delle candidate alle prove suppletive, in possesso di provvedimento cautelare. Avrei bisogno di qualche chiarimento alla luce delle nuove prospettive, previste dalla fase transitoria.
Le domande sono le seguenti:
- se si dovesse passare tutte le prove del concorso(prove suppletive) si entrerebbe subito in ruolo con riserva oppure si dovrebbe attendere l’esito della sentenza definitiva?
- quali sanzioni comporta la rinuncia del ruolo con riserva? Si rimane nelle graduatorie di istituto?
- essere in ruolo con riserva comporta l’impossibilità di partecipare al concorso, previsto dalla fase transitoria?
Il mio timore è quello che, entrando in ruolo con riserva, possa poi essere preclusa la strada della fase transitoria, senza sapere quale sarà effettivamente l’esito definitivo del ricorso.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Le domande sono le seguenti:
- se si dovesse passare tutte le prove del concorso(prove suppletive) si entrerebbe subito in ruolo con riserva oppure si dovrebbe attendere l’esito della sentenza definitiva?
- quali sanzioni comporta la rinuncia del ruolo con riserva? Si rimane nelle graduatorie di istituto?
- essere in ruolo con riserva comporta l’impossibilità di partecipare al concorso, previsto dalla fase transitoria?
Il mio timore è quello che, entrando in ruolo con riserva, possa poi essere preclusa la strada della fase transitoria, senza sapere quale sarà effettivamente l’esito definitivo del ricorso.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Claire1981- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 17.08.13
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Scusa, ti faccio una domanda preliminare: per quale motivo hanno previsto nel tuo caso l'ordinanza cautelare? Già insegnante? Oppure abilitata all'estero e non riconosciuta...prove tecnico pratiche...insomma, qual'è il motivo del merito?
Inizio a risponderti comunque:
1. no, è previsto specificamente che le prove suppletive non siano suscettibili, fino a sentenza sul merito, di incidere sulle GM ad oggi valide.
Lla 2. e la 3. quindi decadono come quesiti...entrearai in GM solo a seguito di sentenza sul merito, positiva. È per questo che ti chiedevo preliminarmente il motivo. Per avere un'idea, magari poi irrealistica, della serie: "se io fossi il giudice" (amministrativo) farei fatica a giustificare l'esclusione dei già insegnanti, quindi in questo caso potrei anche essere speranzoso se fossi in te; mentre per esempio, nel caso di non abilitati che non abbiano fatto in tempo ad abilitarsi entro la data di presentazione della domanda, pur in presenza di corsi abilitanti frequentabili, senza che il giudice abbia escluso l'impossibilità (altro caso) sarei pessimista....ma, ripeto, si tratta di un "se voi foste il giudice" da settimana enigmistica.
Inizio a risponderti comunque:
1. no, è previsto specificamente che le prove suppletive non siano suscettibili, fino a sentenza sul merito, di incidere sulle GM ad oggi valide.
Lla 2. e la 3. quindi decadono come quesiti...entrearai in GM solo a seguito di sentenza sul merito, positiva. È per questo che ti chiedevo preliminarmente il motivo. Per avere un'idea, magari poi irrealistica, della serie: "se io fossi il giudice" (amministrativo) farei fatica a giustificare l'esclusione dei già insegnanti, quindi in questo caso potrei anche essere speranzoso se fossi in te; mentre per esempio, nel caso di non abilitati che non abbiano fatto in tempo ad abilitarsi entro la data di presentazione della domanda, pur in presenza di corsi abilitanti frequentabili, senza che il giudice abbia escluso l'impossibilità (altro caso) sarei pessimista....ma, ripeto, si tratta di un "se voi foste il giudice" da settimana enigmistica.
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Fidelio, sei sicuro/a della risposta al punto 1? Hai per caso un link? Te lo chiedo perché tempo fa se n'era discusso parecchio e poi non ho più letto niente. Forse mi è sfuggito qualcosa.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Mi autocito 24 gen 2017: "In qualche decreto che ho spulciato del consiglio di Stato si precisa che "Il Consiglio dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria."
Qui si trattava di persone che non avevano preso l'abilitazione ma non è dimostrato inequivocabilmente che ne abbiano avuto la possibilità";
Poi è apparso pure qui il giorno dopo:
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Poi nelle ordinanze di USR come questa: (ho fatto una ricerca per la frase "restando esclusa ecc ecc" su google, ):
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Certo, non sono sicurissimo del fatto che ogni singolo ricorrente per ogni singola causa di ricorso per ogni singola ordinanza di ogni singolo USR ..ma diciamo che a naso la disciplina mi sembra questa.
Per esempio Liguria l'ordinanza non cita la frasetta "restando esclusa", bisognerebbe andare a spulciare sulle singole ordinanze (6 TAR Lazio e due Consiglio di Stato per le Liguria, mentre invece Puglia che ho linkato ha solo due TAR e un CdS; si vede che non avevano fatto ricorso in Puglia per i motivi che mancano all'appello...), in quella che ho spulciato io (non ricordo quale..c'era).
Qui si trattava di persone che non avevano preso l'abilitazione ma non è dimostrato inequivocabilmente che ne abbiano avuto la possibilità";
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Poi nelle ordinanze di USR come questa: (ho fatto una ricerca per la frase "restando esclusa ecc ecc" su google, ):
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Certo, non sono sicurissimo del fatto che ogni singolo ricorrente per ogni singola causa di ricorso per ogni singola ordinanza di ogni singolo USR ..ma diciamo che a naso la disciplina mi sembra questa.
Per esempio Liguria l'ordinanza non cita la frasetta "restando esclusa", bisognerebbe andare a spulciare sulle singole ordinanze (6 TAR Lazio e due Consiglio di Stato per le Liguria, mentre invece Puglia che ho linkato ha solo due TAR e un CdS; si vede che non avevano fatto ricorso in Puglia per i motivi che mancano all'appello...), in quella che ho spulciato io (non ricordo quale..c'era).
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Ecco vero. Quindi per gli ITP sembra che abbia detto una castroneria. Me ne scuso con Claire81. Bisognerebbe sapere, per averne le certezza, quale fra le ordinanze tar o cds è quella che riguarda gli ITP, così da togliersi la curiosità (che poi può darsi che sinao anche diversi provvedimenti, per diverse cdc? Boh).
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Temo anch'io che i provvedimenti siano diversi. Sarebbe il caso che il miur facesse chiarezza una volta per tutte.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Per ITP ricordo il 4421/2016
PJMS- Messaggi : 813
Data d'iscrizione : 21.11.15
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Sapete cosa riguarda l'ultima delle ordinanze? la 1308/2017 del 28/03/2017 del CdS. Grazie
annina83- Messaggi : 1096
Data d'iscrizione : 15.05.12
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Sembra che per alcune cdc non furono attivati percorsi abilitanti:
"non risultando l’Amministrazione avere compiutamente adempiuto alla ultima ordinanza istruttoria della Sezione, che non risultano essere stati attivati percorsi abilitanti ordinari per le seguenti classi di concorso: A53, A55, A56, A446, AA24, AA25, AB24, AB25, AB56, AC24, AC25, AD07, AD08, AD24, AD25, AG56, AJ55, AK56, B16, B22, B24, B25;
Ritenuto, di conseguenza, che per gli appellanti nominativamente indicati alle pagine da 81 a 88 (primo paragrafo) dell’atto di appello può essere disposta l’ammissione con riserva alla partecipazione alle prove concorsuali, anche mediante sessione suppletiva, ove abbiano presentato domanda per una delle sopra indicate classi di concorso e limitatamente alle stesse;
"non risultando l’Amministrazione avere compiutamente adempiuto alla ultima ordinanza istruttoria della Sezione, che non risultano essere stati attivati percorsi abilitanti ordinari per le seguenti classi di concorso: A53, A55, A56, A446, AA24, AA25, AB24, AB25, AB56, AC24, AC25, AD07, AD08, AD24, AD25, AG56, AJ55, AK56, B16, B22, B24, B25;
Ritenuto, di conseguenza, che per gli appellanti nominativamente indicati alle pagine da 81 a 88 (primo paragrafo) dell’atto di appello può essere disposta l’ammissione con riserva alla partecipazione alle prove concorsuali, anche mediante sessione suppletiva, ove abbiano presentato domanda per una delle sopra indicate classi di concorso e limitatamente alle stesse;
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Grazie Fidelio. Ho trovato il nome che cercavo.
In realtà non capisco, perchè per questa classe di concorso sono stati avviati 2 TFA e un Pas... Boh!
In realtà non capisco, perchè per questa classe di concorso sono stati avviati 2 TFA e un Pas... Boh!
annina83- Messaggi : 1096
Data d'iscrizione : 15.05.12
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Prego....non vorrei sbagliare ma mi sembra che l'udienza di trattazione sia vicina, quindi casomai i nodi verranno al pettine... (11 maggio sembrerebbe la trattazione del merito, ma sto andando a naso).
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Per tutta la "nuova" tabella B (l'ex C) non ci sono mai stati percorsi ordinari di abilitazione, i TFA (il PAS, che vi è stato, è appunto speciale ed il TAR non ne ha tenuto in alcun modo conto). L'udienza di merito del 4421 c'è stata a Febbraio (che conosco bene) non è stata ancora pubblicata (ci sono 90 giorni di tempo per farlo), tuttavia per un altro ricorso analogo, il 3313/2017 (con udienza discussa a fine dicembre) lo scorso marzo è stato pubblicato il via libera con "Sentenza", in cui è stato recepito quanto già previsto dalla precedente ordinanza cautelare.
"[...] In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)".
Ed invero, gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non sono risultati, in concreto, destinatari di percorsi abilitativi di TFA, che pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, dopo il 2005 non sono stati più attivati per tali classi: tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., non avendo l’amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio. Né i ricorrenti rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n.58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio).
Pertanto, con esclusivo riferimento ai docenti I.T.P. e purchè la domanda di partecipazione attenga a classi di concorso attinenti con il titolo di studio posseduto, deve essere annullato l’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura.
Deve essere inoltre annullato l’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr.Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. [...]"
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"[...] In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)".
Ed invero, gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non sono risultati, in concreto, destinatari di percorsi abilitativi di TFA, che pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, dopo il 2005 non sono stati più attivati per tali classi: tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., non avendo l’amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio. Né i ricorrenti rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n.58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio).
Pertanto, con esclusivo riferimento ai docenti I.T.P. e purchè la domanda di partecipazione attenga a classi di concorso attinenti con il titolo di studio posseduto, deve essere annullato l’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura.
Deve essere inoltre annullato l’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr.Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. [...]"
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PJMS- Messaggi : 813
Data d'iscrizione : 21.11.15
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Fidelio io ho avuto cautelare perché mi sono abilitata PAS 20 giorni dopo la data ultima per iscriversi. MIUR Piemonte aveva emanato nota, invitando l'Università ad accelerare i tempi di abilitazione proprio per permetterci di partecipare ma nulla. Tra l'altro sarebbe bastato inserire una riserva per chi si stava abilitando e adesso non si dovrebbero prevedere prove suppletive. Altre Università hanno terminato prima il corso abilitante e i neo-abilitati hanno potuto partecipare. Tutto questo ha creato una grossa disparità dovuta semplicemente alla diversa organizzazione delle singole Università. Comunque io spero proprio che non sia previsto di entrare in ruolo con riserva perché francamente non so se accetterei. Avrei paura di ritrovarmi da un giorno all'altro licenziata. Per questo volevo vederci chiaro, dal momento che a breve comunque entrerei con la fase transitoria.
Claire1981- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 17.08.13
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
Certo, ti capisco.
fidelio1893- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 09.08.16
Re: Prove suppletive o fase transitoria?
fidelio1893 ha scritto:Mi autocito 24 gen 2017: "In qualche decreto che ho spulciato del consiglio di Stato si precisa che "Il Consiglio dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria."
Qui si trattava di persone che non avevano preso l'abilitazione ma non è dimostrato inequivocabilmente che ne abbiano avuto la possibilità";
Poi è apparso pure qui il giorno dopo:
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Poi nelle ordinanze di USR come questa: (ho fatto una ricerca per la frase "restando esclusa ecc ecc" su google, ):
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Certo, non sono sicurissimo del fatto che ogni singolo ricorrente per ogni singola causa di ricorso per ogni singola ordinanza di ogni singolo USR ..ma diciamo che a naso la disciplina mi sembra questa.
Per esempio Liguria l'ordinanza non cita la frasetta "restando esclusa", bisognerebbe andare a spulciare sulle singole ordinanze (6 TAR Lazio e due Consiglio di Stato per le Liguria, mentre invece Puglia che ho linkato ha solo due TAR e un CdS; si vede che non avevano fatto ricorso in Puglia per i motivi che mancano all'appello...), in quella che ho spulciato io (non ricordo quale..c'era).
i motivi per cui sono stati presentati i ricorsi sono vari. A parte le cautelari in cui è fatto esplicito divieto di inserimento in graduatoria, è invece da credere che l'inserimento ci sarà.
lallaorizzonte- Moderatore
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