Congedo biennale legge 104/92
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minniemouse
IceAge69
6 partecipanti
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Congedo biennale legge 104/92
Salve, vorrei avere delucidazioni in merito al congedo straordinario di 2 anni fruibile per chi assiste un parente con gravi condizioni di disabilità ed eventualmente con riferimenti normativi. In primo luogo essendo io inserito in terza fascia, posso comunque richiederlo? il periodo nel quale sarei in congedo retribuito maturo comunque il punteggio, l'anzianità di servizio per raggiungere i 24 mesi, le ferie e le Festività Soppresse? Posso chiederlo anche frammentato? Concederlo è a discrezione del DS? Grazie a chi mi risponderà.
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
http://www.orizzontescuola.it/guida/congedo-biennale-assistenza-al-disabile-chi-pu-fruirne-come-si-gestisce/
minniemouse- Messaggi : 2589
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: Congedo biennale legge 104/92
minniemouse ha scritto:link
Grazie per la risposta, ma io (a differenza di come fanno molti), ho ricercato in giro per il forum i quesiti posti. Purtroppo sia nel link che mi hai postato, che avevo già visionato, e sia altrove, non sono riuscito a trovare una risposta alle mie domande. Attendo qualcuno che ne sappia a riguardo. Grazie.
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
In terza fascia non puoi usufruire del congedo biennale.
tatanka- Messaggi : 329
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Re: Congedo biennale legge 104/92
tatanka ha scritto:In terza fascia non puoi usufruire del congedo biennale.
E da dove lo evinci? Grazie
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
Solo personale di ruolo
ivana58- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
Posso avere le fonti?
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
mi correggo: anche a tempo determinato...
INPS- HANDYLEX - ECC.
INPS- HANDYLEX - ECC.
ivana58- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
ivana58 ha scritto:mi correggo: anche a tempo determinato...
INPS- HANDYLEX - ECC.
Grazie, ma comunque non mi dici le fonti
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
CIRCOLARE INPS N.159/2013 allegato 1 e 2
ivana58- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
Nel sito inps trovi le risposte alle tue domande cmq. io già fatto e posso dirti che il congedo se si ha il requisito può prenderlo chiunque l'unica fregatura sta che viene considerato servizio figurativo ai fini pensionistici e dato che non c'è il servizio effettivo non fa alcun punteggio quel periodo non verrà mai considerato nemmeno nella ricostruzione carriera.
shadow- Messaggi : 263
Data d'iscrizione : 30.09.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
shadow ha scritto:Nel sito inps trovi le risposte alle tue domande cmq. io già fatto e posso dirti che il congedo se si ha il requisito può prenderlo chiunque l'unica fregatura sta che viene considerato servizio figurativo ai fini pensionistici e dato che non c'è il servizio effettivo non fa alcun punteggio quel periodo non verrà mai considerato nemmeno nella ricostruzione carriera.
Grazie mille per la risposta, ma quindi il periodo non vale ai fini del conteggio dei 24 mesi e del ponteggio? Dove posso trovare stralci normativi? Grazie.
IceAge69- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Congedo biennale legge 104/92
IceAge69 ho già risposto prima sul sito inps trovi la normativa completa scaricala e studiala o se vuoi fidati di me ho già fatto questo percorso, la normativa è chiara il servizio non viene considerato, ma alcuni USP e alcune scuole non sapendo la normativa il punteggio lo danno ma a tuo rischio e pericolo. Io ho chiesto a tanti sindacati e inpiegati inps ma risposte certe nessuno è stato in grado di darmene, allora ho scaricato la normativa e l'ho studiata
shadow- Messaggi : 263
Data d'iscrizione : 30.09.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51057&lang=IT
shadow- Messaggi : 263
Data d'iscrizione : 30.09.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
Oppure vedi il link postato da minniemouse
shadow- Messaggi : 263
Data d'iscrizione : 30.09.11
Re: Congedo biennale legge 104/92
Home / DI COSA PARLIAMO / Assistenza e previdenza / Due anni a casa per assistere un familiare
Due anni a casa per assistere un familiare
A chi spetta e a quali condizioni il congedo biennale retribuito. Che succede quando il figlio a chiederlo.
La presenza in famiglia di un anziano non autosufficiente o di una persona disabile grave richiede un impegno di cura non indifferente, particolarmente gravoso se il familiare svolge un’attività lavorativa. Ecco perché nel tempo sono state introdotte delle agevolazioni volte a rendere più agevole la vita del lavoratore che si trova a destreggiarsi tra impegni di cura familiari e lavoro esterno.
Oltre ai permessi previsti dall’ art. 33 della Legge 104/92 (3 giorni al mese) vi è la possibilità di usufruire di due anni di congedo retribuito. Lo prevede una normativa del 2000, la L.388 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che ha visto nel tempo modifiche e chiarimenti, per effetto di successivi interventi legislativi, sentenze e circolari.
Purtroppo i cambiamenti in materia di agevolazioni lavorative sono continui, il che non sempre contribuisce alla chiarezza e alla semplificazione applicativa. Vediamo comunque di fare il punto della situazione.
CHI NE HA DIRITTO
I beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato, che hanno un familiare con handicap in situazione di gravità. Non ne hanno diritto i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio.
Usufruiscono del beneficio non tutti i familiari, ma esclusivamente:
- i genitori, anche adottivi o affidatari, ai quali il beneficio spetta in maniera alternativa. Può essere richiesto dal genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età del figlio disabile.
- i fratelli o le sorelle, a condizione che entrambi i genitori siano morti o impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili. L’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale;
- il coniuge, inizialmente escluso, inizialmente escluso dalla fruizione del beneficio, è stato successivamente “autorizzato” per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 158 del 18 aprile 2007) e attualmente ha un diritto prioritario rispetto agli altri aventi diritto.
- i figli, anch’essi inizialmente esclusi dal beneficio ed ammessi anche loro a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n.19 del 26 gennaio 2009), possono ottenere la concessione dei congedi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.
Il familiare da assistere deve essere in possesso del certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non basta che sia stata riconosciuta l’invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento. Non è invece più necessario che il requisito vi sia da almeno 5 anni (come previsto prima della Legge 350/2003). Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap grave deve richiederne l'accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Asl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita.
Il disabile non deve inoltre essere ricoverato a tempo pieno in istituto e non deve prestare attività lavorativa nel periodo in cui viene richiesto il congedo.
Per ricovero a tempo pieno in istituti specializzati si intende:
a) la permanenza durante le intere 24 ore in una struttura adibita ad accoglimento dei portatori di handicap. Sono esclusi quindi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative o occupazionali, con riferimento ai quali dunque si può usufruire dei congedi,come precisato dalla Circolare Inps n.90 del 23/5/2007;
b) il ricovero presso una struttura ospedaliera anche se per motivi non legati all’handicap;
c) il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico.
Nel caso di ricovero in struttura ospedaliera il congedo è concesso:
a) se il richiedente assiste un bambino con grave handicap in tenera età (0-3 anni);
b) se il soggetto con handicap è ricoverato per motivi diagnostico-terapeutici e necessita di assistenza;
c) se la presenza del familiare sia stata richiesta dall’ospedale per effettive necessità terapeutiche.
LA FRAZIONABILITÀ
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il periodo di congedo, può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.
LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA
L’indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita ed è coperta da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo. L'Inpdap precisa che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, mentre l'Inps non dà alcuna indicazione in proposito.
Nell'indennità mensile è già compresa anche la tredicesima. Infatti l'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Due anni a casa per assistere un familiare
A chi spetta e a quali condizioni il congedo biennale retribuito. Che succede quando il figlio a chiederlo.
La presenza in famiglia di un anziano non autosufficiente o di una persona disabile grave richiede un impegno di cura non indifferente, particolarmente gravoso se il familiare svolge un’attività lavorativa. Ecco perché nel tempo sono state introdotte delle agevolazioni volte a rendere più agevole la vita del lavoratore che si trova a destreggiarsi tra impegni di cura familiari e lavoro esterno.
Oltre ai permessi previsti dall’ art. 33 della Legge 104/92 (3 giorni al mese) vi è la possibilità di usufruire di due anni di congedo retribuito. Lo prevede una normativa del 2000, la L.388 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che ha visto nel tempo modifiche e chiarimenti, per effetto di successivi interventi legislativi, sentenze e circolari.
Purtroppo i cambiamenti in materia di agevolazioni lavorative sono continui, il che non sempre contribuisce alla chiarezza e alla semplificazione applicativa. Vediamo comunque di fare il punto della situazione.
CHI NE HA DIRITTO
I beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato, che hanno un familiare con handicap in situazione di gravità. Non ne hanno diritto i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio.
Usufruiscono del beneficio non tutti i familiari, ma esclusivamente:
- i genitori, anche adottivi o affidatari, ai quali il beneficio spetta in maniera alternativa. Può essere richiesto dal genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età del figlio disabile.
- i fratelli o le sorelle, a condizione che entrambi i genitori siano morti o impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili. L’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale;
- il coniuge, inizialmente escluso, inizialmente escluso dalla fruizione del beneficio, è stato successivamente “autorizzato” per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 158 del 18 aprile 2007) e attualmente ha un diritto prioritario rispetto agli altri aventi diritto.
- i figli, anch’essi inizialmente esclusi dal beneficio ed ammessi anche loro a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n.19 del 26 gennaio 2009), possono ottenere la concessione dei congedi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.
Il familiare da assistere deve essere in possesso del certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non basta che sia stata riconosciuta l’invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento. Non è invece più necessario che il requisito vi sia da almeno 5 anni (come previsto prima della Legge 350/2003). Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap grave deve richiederne l'accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Asl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita.
Il disabile non deve inoltre essere ricoverato a tempo pieno in istituto e non deve prestare attività lavorativa nel periodo in cui viene richiesto il congedo.
Per ricovero a tempo pieno in istituti specializzati si intende:
a) la permanenza durante le intere 24 ore in una struttura adibita ad accoglimento dei portatori di handicap. Sono esclusi quindi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative o occupazionali, con riferimento ai quali dunque si può usufruire dei congedi,come precisato dalla Circolare Inps n.90 del 23/5/2007;
b) il ricovero presso una struttura ospedaliera anche se per motivi non legati all’handicap;
c) il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico.
Nel caso di ricovero in struttura ospedaliera il congedo è concesso:
a) se il richiedente assiste un bambino con grave handicap in tenera età (0-3 anni);
b) se il soggetto con handicap è ricoverato per motivi diagnostico-terapeutici e necessita di assistenza;
c) se la presenza del familiare sia stata richiesta dall’ospedale per effettive necessità terapeutiche.
LA FRAZIONABILITÀ
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il periodo di congedo, può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.
LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA
L’indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita ed è coperta da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo. L'Inpdap precisa che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, mentre l'Inps non dà alcuna indicazione in proposito.
Nell'indennità mensile è già compresa anche la tredicesima. Infatti l'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Matteo64- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 13.08.15
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