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Messaggio Da raffa_67 Sab Set 02, 2017 9:49 am

Buongiorno vorrei un chiarimento al riguardo. Leggo che nella fase transitoria abilitati e docenti con 3 anni di servizio a far data dal 1 settembre 2016 verranno portati a ruolo. Si intende 36 mesi conseguiti anche anche nella scuola paritaria?
Nel mio caso (inglese) è cumulabile il servizio alle medie e alle superiori?
Grazie mille.
Raffaella

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Messaggio Da raffa_67 Sab Set 02, 2017 4:46 pm

parlo dell'articolo apparso su orizzonte scuola di ieri: " Malpezzi divieto 36 mesi partito dal 1 settembre 2016 e riguarda i posti vacanti"

raffa_67

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Messaggio Da paolinet Sab Set 02, 2017 6:38 pm

Supplenze, Malpezzi: limite 36 mesi vale per le supplenze annuali dal 1°settembre 2016
Fabrizio De Angelis Venerdì, 01 Settembre 2017


In attesa di una eventuale nota chiarificatrice del Miur, sui precari oltre i 36 mesi di servizio prova a mettere ordine l’onorevole Simona Flavia Malpezzi.

Infatti, dal proprio profilo Facebook, l’esponente del PD chiarisce le regole alla base delle supplenze oltre i 36 mesi di servizio.

“Il divieto di stipulare contratti a tempo determinato è decorso a partire dal 1° settembre 2016 ed esclusivamente per i posti vacanti e disponibili, scrive Malpezzi su Facebook. Nella legge di bilancio 2017, infatti, è stato chiarito che i contratti a termine, per le supplenze, di docenti e personale Ata, che non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, «sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016».
Inoltre il conteggio misura esclusivamente i contratti stipulati su posti vacanti e disponibili. Si tratta quindi, ovviamente, delle supplenze stipulate fino al 31 agosto. Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratto al 30 giugno. I contratti annuali (1 settembre - 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili cioè privi di titolare costituti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti. I contratti fino al 30 giugno sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove o in aspettativa e sui posti in organico di fatto”.

In definitiva, a chi è rivolto tale limite? “Riguarda unicamente le supplenze annuali su cattedre stabilmente vacanti con scadenza fissata al 31 agosto dell'anno successivo a quello del conferimento dell'incarico (sui posti vacanti vige, peraltro, l'obbligo delle assunzioni di docenti a tempo indeterminato), scrive Malpezzi. Non sono da considerare, pertanto, le supplenze brevi e temporanee. Il conteggio è relativo alle supplenze svolte a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e non ci sarà, dunque, alcuna reatroattività della norma”.

Ciò vuol dire, che chi ha già stipulato un contratto fino al 31 agosto 2017, potrà averne soltanto altri 2 uguali, ovvero, la reiterazione del contratto si fermerà il 31 agosto 2019.


Malpezzi infine, ha tenuto a precisare che “la legge non impedisce di esercitare la professione di insegnante oltre i 36 mesi. Superato il limite, infatti, il docente potrà continuare ad insegnare e ad effettuare supplenze, ma non quelle su posto vacante e disponibile”.

Dunque, le parole dell’onorevole Malpezzi toglierebbero dal mezzo qualsiasi dubbio. Tuttavia, sarebbe opportuno, da parte del Ministero, fornire una nota integrativa a quella pubblicata qualche giorno fa, per mettere nero su bianco la questione.
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Messaggio Da paolinet Dom Set 03, 2017 9:53 am

Ho scritto in forma educata e non aggressiva alla Malpezzi ecco il mio post.......Oscar Paolinet Buongiorno Simona flavia Malpezzi l'ho seguita in diversi interventi televisivi e mi sembra una persona di buon senso per questo le chiedo una serena valutazione sul comma 131 della Legge 107/2015 che come Lei sa benissimo recita:-

"131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi."


Ora Le sembra possibile che un precario della scuola dopo 3 contratti aventi scadenza al 31/08 debba essere licenziato? Mentre negli altri settori della Pubblica Amministrazione si è decretato che un dipendente che ha cumulato 36 mesi di servizio deve essere assunto?
Non sono un giurista ma questo comma, come cittadino, mi infastidisce e mi viene il dubbio che possa essere incostituzionale ma ancor più del grado giuridico mi infastidisce il pensiero che un dipendente dopo 36 mesi di crescita professionale debba essere licenziato.
Mi dica cortesemente il suo parere e se all'interno della compagine governativa ci sia la volontà di modificarlo.
La ringrazio anticipatamente

RISPOSTA DELL'ON.LE SIMONA FLAVIA MALPEZZI :-"Trova tutti i dettagli sulla mia pagina fb con un commento molto tecnico che chiarisce"

e questo è il dettaglio al quale fa riferimento estrapolato dalla sua pagina facebook

Simona Flavia Malpezzi
30 agosto alle ore 22:33 •
In questi giorni Orizzonte scuola, Tecnica della scuola e Italia oggi tornano sulla presunta difficoltà di interpretazione del comma 131 della legge 107/2015 (contratti per 36 mesi).
Preciso che il divieto di stipulare contratti a tempo determinato è decorso a partire dal 1^ settembre 2016 ed esclusivamente per i posti vacanti e disponibili. Nella legge di bilancio 2017, infatti, è stato chiarito che i contratti a termine, per le supplenze, di docenti e personale Ata, che non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, «sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016».
Inoltre il conteggio misura esclusivamente i contratti stipulati su posti vacanti e disponibili. Si tratta quindi, ovviamente, delle supplenze stipulate fino al 31 agosto.
Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratto al 30 giugno. I contratti annuali (1^settembre - 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili cioè privi di titolare costituti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti. I contratti fino al 30 giugno sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove o in aspettativa e sui posti in organico di fatto.
Quindi, il limite dei trentasei mesi per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, come chiarito nella legge di Bilancio 2017, è partito dal 1° settembre 2016. E, peraltro, riguarda unicamente le supplenze annuali su cattedre stabilmente vacanti con scadenza fissata al 31 agosto dell'anno successivo a quello del conferimento dell'incarico (sui posti vacanti vige, peraltro, l'obbligo delle assunzioni di docenti a tempo indeterminato). Non sono da considerare, pertanto, le supplenze brevi e temporanee.
Il conteggio è relativo alle supplenze svolte a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e non ci sarà, dunque, alcuna reatroattività della norma.
Infine, la legge non impedisce di esercitare la professione di insegnante oltre i 36 mesi. Superato il limite, infatti, il docente potrà continuare ad insegnare e ad effettuare supplenze, ma non quelle su posto vacante e disponibile.
Naturalmente non pretendiamo che i giornalisti conoscano tutte le questioni tecniche. Sarebbe però utile che almeno non creassero falsi allarmi. Questo è un tema che sta generando ancora molta confusione.
Mi auguro di aver contribuito a fare chiarezza


IO SARO' IGNORANTE MA QUESTA RISPOSTA MI ALLARMA, COME HA GIUSTAMENTE ALLARMATO I GIORNALISTI DELLE TESTATE CITATE DALLA MALPEZZI, HO L'IMPRESSIONE CHE SI VOGLIA MINIMIZZARE UNA QUESTIONE DI UNA GRAVITA' INAUDITA INFARCENDO UN DISCORSO CON INUTILI TECNICISMI TANTO PER MINIMIZZARE IL FATTO CHE DOPO 36 MESI SU POSTO VACANTE SI VIENE LICENZIATI DALLA SCUOLA.(o si accettano supplenze brevi).

L'unica nota positiva e degna di essere evidenziata con plauso è data dal fatto che la Responsabile Scuola del PD Malpezzi abbia prontamente risposto alla mia domanda per il resto non approvo praticamente nulla.


Ultima modifica di paolinet il Dom Set 03, 2017 10:10 am - modificato 2 volte.
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Messaggio Da raffa_67 Dom Set 03, 2017 9:59 am

Grazie

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Messaggio Da alessandrobalsimini Dom Set 03, 2017 10:03 am

Estrapolo il preambolo della Malpezzi:
In questi giorni Orizzonte scuola, Tecnica della scuola e Italia oggi tornano sulla presunta difficoltà di interpretazione del comma 131 della legge 107/2015 (contratti per 36 mesi).

Ammetto di non seguire molto assiduamente Tecnica della Scuola e ItaliaOggi, però non ricordo di aver letto articoli su OS riferiti a una "presunta difficoltà di interpretazione del comma 131". Quindi mi chiedo il senso del "commento molto tecnico" della Malpezzi.

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Messaggio Da alessandrobalsimini Dom Set 03, 2017 1:12 pm

Trovato l'articolo incriminato su Tecnica della Scuola

http://www.tecnicadellascuola.it/item/32439-supplenze-36-mesi-di-servizio-il-calcolo-va-dal-1-settembre-2016-ma-il-miur-non-lo-dice.html

Viene da pensare che evidentemente il signor Di Meglio non abbia null'altro da fare che cavillare su questioni inesistenti.

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