ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
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arrubiu
24giulio
Marioo
Ilbisontetornato
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ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
.....tutti perché? Perché se il MIUR si appellasse sarebbe una partita persa con tutte le conseguenze sulle casse dello Stato....diciamolo al MIUR di non fare lo stesso errore dell'algoritmo.... se in quel caso avesse accettato le conciliazioni lo STATO avrebbe risparmiato un bel po di soldini!
Non inserendo il MIUR gli ITP in 2 fascia creerebbe 2 problemi allo STATO
- perderebbe la causa per il passaggio dalla 3 alla 2 fascia di tutti coloro che poi faranno causa
- si troverebbe successivamente con un mare di ricorso per il mancato accesso al concorso come docenti ABILITATI....
Basta una semplice comunicazione del MIUR per inserire gli ITP in 2 fascia...
Non inserendo il MIUR gli ITP in 2 fascia creerebbe 2 problemi allo STATO
- perderebbe la causa per il passaggio dalla 3 alla 2 fascia di tutti coloro che poi faranno causa
- si troverebbe successivamente con un mare di ricorso per il mancato accesso al concorso come docenti ABILITATI....
Basta una semplice comunicazione del MIUR per inserire gli ITP in 2 fascia...
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Il 7 novembre c'è la discussione di sentenze vedremo bisonte. Le tue sono idee e per ora non possiamo essere certi. Poi molti hanno detto che cmq l'inserimento vale solo per chi ha fatto ricorso perché è nominativo quindi i non ricorrenti non potranno essere inseriti.
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
mario, non credo che ci siano speranze, se ti riferisci alla discussione del 8068 anche perchè hanno rinunciato alla misura cautelare forse in vista della plenaria
24giulio- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Marioo ha scritto:Il 7 novembre c'è la discussione di sentenze vedremo bisonte. Le tue sono idee e per ora non possiamo essere certi. Poi molti hanno detto che cmq l'inserimento vale solo per chi ha fatto ricorso perché è nominativo quindi i non ricorrenti non potranno essere inseriti.
Cwerto...la certezza per adesso non c'è ma la fiducia è tanta......
Speriamo tutti che, se le cose dovessero andare come dovrebbero, il MIUR prenda la decisione di inserire tutti i 2 fascia....basta una comunicazione ufficiale e nient'altro.....che non facesse lo stesso errore dell'algoritmo......ad oggi ci sono ancora sentenze che sta perdendo....
Ripeto se non lo facesse, in caso di sentenza positiva per gli ITP succederebbe il caos nei tribunali....
Aspettiamo ansiosi ma moooolto fiduciosi
PS....mi raccomando...non litigate altrimenti ci chiudono anche questo! ;-)
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Quello che può fare il miur è fare una norma/nota, un atto qualsiasi in cui appunto permette l'inserimento a chi dovesse chiederlo.
Non credo possibili automatismi.
Non credo possibili automatismi.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
arrubiu ha scritto:Quello che può fare il miur è fare una norma/nota, un atto qualsiasi in cui appunto permette l'inserimento a chi dovesse chiederlo.
Non credo possibili automatismi.
Certo.....nessun automatismo...l'importante è fare una nota in cui si comunica che coloro che sono in terza fascia possono fare domanda per andare in 2 .....aprire in pratica una finestra per l'inserimento degli ITP in 2 fascia
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
24giulio ha scritto:mario, non credo che ci siano speranze, se ti riferisci alla discussione del 8068 anche perchè hanno rinunciato alla misura cautelare forse in vista della plenaria
Vediamo 24giulio. Cosa intendi per plenaria??
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Sentenza 10825 del 30 ottobre inserimento in seconda fascia senza riserva
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Forse si è detto mille volte, ma lo chiedo: queste riserve quando verranno sciolte? C'è una data unica?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Pubblicato il 30/10/2017
N.10826 /2017REG.PROV.COLL. N. 07559/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2017, proposto da -………………OMISSIS ELENCO NOMI RICORRENTI……….
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, l’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico della Regione Liguria, l’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico della Regione Veneto, l’Ufficio Scolastico della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio
Scolastico della Regione Emilia Romagna, Ufficio Scolastico della Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico della Regione Lazio, l’Ufficio Scolastico della Regione Umbria, Ufficio Scolastico della Regione Marche, Ufficio Scolastico della Regione Abruzzo, Ufficio Scolastico della Regione Campania, l’Ufficio Scolastico della Regione Basilicata, l’Ufficio Scolastico della Regione Calabria, Ufficio Scolastico della Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia, l’Ufficio Scolastico della Regione Sardegna non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Sara Frittella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare
1) del D.M. n. 374 del 1.06.2017 (“Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020”) nella parte in cui - all'art. 2, lett. A) - non considera il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso (doc. 1).
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 249/2010, il
D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP. e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui gli stessi hanno già presentato domanda di inserimento per la classe di concorso prescelta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia
Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell’art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio
- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte, anche in relazione alla molteplicità di pronunce già emanate sulla questione all’esame (tra le molte, s.f.s. n. 9234/2017 del 7 agosto 2017).
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti – docenti ITP che assumono di avere i titoli di studio posseduti per le specifiche classi di concorso secondo quanto indicato nelle autocertificazioni in atti - censurano la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell’art.2 del
D.M . n.374/2017 in epigrafe impugnato.
In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell’art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016)
ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).
Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.
Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento - il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del primo motivo di censura.
Nel caso specifico, i diplomi tecnico-pratici posseduti dai ricorrenti appartengono a varie classi di concorso e sono stati conseguiti sia anteriormente che successivamente alla modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.
Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma
ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All. C al D.M. n. 39/98.
L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.
Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’art.2 e l’art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, neilimiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
N.10826 /2017REG.PROV.COLL. N. 07559/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2017, proposto da -………………OMISSIS ELENCO NOMI RICORRENTI……….
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, l’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico della Regione Liguria, l’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico della Regione Veneto, l’Ufficio Scolastico della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio
Scolastico della Regione Emilia Romagna, Ufficio Scolastico della Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico della Regione Lazio, l’Ufficio Scolastico della Regione Umbria, Ufficio Scolastico della Regione Marche, Ufficio Scolastico della Regione Abruzzo, Ufficio Scolastico della Regione Campania, l’Ufficio Scolastico della Regione Basilicata, l’Ufficio Scolastico della Regione Calabria, Ufficio Scolastico della Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia, l’Ufficio Scolastico della Regione Sardegna non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Sara Frittella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare
1) del D.M. n. 374 del 1.06.2017 (“Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020”) nella parte in cui - all'art. 2, lett. A) - non considera il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso (doc. 1).
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 249/2010, il
D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP. e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui gli stessi hanno già presentato domanda di inserimento per la classe di concorso prescelta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia
Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell’art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio
- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte, anche in relazione alla molteplicità di pronunce già emanate sulla questione all’esame (tra le molte, s.f.s. n. 9234/2017 del 7 agosto 2017).
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti – docenti ITP che assumono di avere i titoli di studio posseduti per le specifiche classi di concorso secondo quanto indicato nelle autocertificazioni in atti - censurano la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell’art.2 del
D.M . n.374/2017 in epigrafe impugnato.
In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell’art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016)
ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).
Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.
Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento - il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del primo motivo di censura.
Nel caso specifico, i diplomi tecnico-pratici posseduti dai ricorrenti appartengono a varie classi di concorso e sono stati conseguiti sia anteriormente che successivamente alla modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.
Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma
ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All. C al D.M. n. 39/98.
L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.
Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’art.2 e l’art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, neilimiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
quindi che si fa? è definitiva la sentenza? Non ci sto capendo più nulla!
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
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Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Sembra di sì bisonte
Marioo- Messaggi : 303
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Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
:-oMarioo ha scritto:Sembra di sì bisonte
Quindi che si fa? chi ha fatto causa resta in 2 fascia mentre x tutti gli altri?
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Che noioso che sei.
Chi non ha fatto ricorso rimane dove è, l'abbiamo detto mille volte.
Chi non ha fatto ricorso rimane dove è, l'abbiamo detto mille volte.
arrubiu- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
arrubiu ha scritto:Che noioso che sei.
Chi non ha fatto ricorso rimane dove è, l'abbiamo detto mille volte.
si è vero......ma non sarebbe meglio per tutti, soprattutto per il MIUR, riaprire le graduatorie solo per chi è in 3 fascia delle GI? in questo modo si eviterebbero migliaia e migliaia di ricorsi che il MIUR perderebbe con tutte le conseguenze sulle casse dello stato...
Si fa lo stesso errore dell'algoritmo impazzito.....ancora oggi leggo di cause perse.....con una semplice conciliazione si sarebbe risolto il problema...
Ultima modifica di Ilbisontetornato il Lun Nov 06, 2017 2:48 pm - modificato 1 volta.
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Devi continuare con queste nenia? Poi lamentarti se qualcuno arrivae chiude i thread.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
arrubiu ha scritto:Devi continuare con queste nenia? Poi lamentarti se qualcuno arrivae chiude i thread.
Non voglio che si chiuda il thread....vorrrei solo capire come si muoveranno gli altri...compreso i sindacati....
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Chiedilo a loro senza intasare il forum di messaggi tutti uguali.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Ilbisontetornato ha scritto:arrubiu ha scritto:Devi continuare con queste nenia? Poi lamentarti se qualcuno arrivae chiude i thread.
Non voglio che si chiuda il thread....vorrrei solo capire come si muoveranno gli altri...compreso i sindacati....
è ancora presto per capirlo
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
lallaorizzonte ha scritto:Ilbisontetornato ha scritto:arrubiu ha scritto:Devi continuare con queste nenia? Poi lamentarti se qualcuno arrivae chiude i thread.
Non voglio che si chiuda il thread....vorrrei solo capire come si muoveranno gli altri...compreso i sindacati....
è ancora presto per capirlo
Ti ringrazio Lalla per la risposta...attendiamo allora eventuali aggiornamenti sia esso negativi che positivi per Gli ITP che sono attualmente in 3 fascia
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
aria fritta, solo aria fritta. Il Consiglio di Stato ribalterà tutto in appello. Non esiste che il diploma itp sia abilitante, ma come fate a illudervi così, boh
arg82- Messaggi : 493
Data d'iscrizione : 27.02.12
Località : Nardò
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
arg82 ha scritto:aria fritta, solo aria fritta. Il Consiglio di Stato ribalterà tutto in appello. Non esiste che il diploma itp sia abilitante, ma come fate a illudervi così, boh
Ma si sta parlando di sentenza definitiva.....lo dice anche Mario....come può il CDS appellarsi? scusate ma si sta facendo solo confusione..... Si può sapere la verità?
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
La UIL Scuola di Brescia ha organizzato un ulteriore ricorso al TAR del Lazio per i ritardatari che non sono ancora saliti sul treno.
avvocatodomeniconaso.com/nuove-iniziative-a-favore-degli-itp-inserimento-in-ii-fascia/
Che ne pensate? Ha senso partecipare o sono soldi buttati?
avvocatodomeniconaso.com/nuove-iniziative-a-favore-degli-itp-inserimento-in-ii-fascia/
Che ne pensate? Ha senso partecipare o sono soldi buttati?
ZenRis- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 02.11.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
ZenRis ha scritto:La UIL Scuola di Brescia ha organizzato un ulteriore ricorso al TAR del Lazio per i ritardatari che non sono ancora saliti sul treno.
avvocatodomeniconaso.com/nuove-iniziative-a-favore-degli-itp-inserimento-in-ii-fascia/
Che ne pensate? Ha senso partecipare o sono soldi buttati?
Interessante.....ma in altro link che poi hanno chiuso mi sembrava di ricordare che il lcosto totale era di 90....qui mi pare il doppio.....
Comunque,a parte i soldi, è valido come ricorso ? È definitivo nel caso di sentenza favorevole?
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: ITP.....a breve tutti coloro che sono in 3 fascia devono essere inseriti A PIENO TITOLO in 2 fascia!
Per ora non ci sono appelli quindi aspetta a parlare cosìarg82 ha scritto:aria fritta, solo aria fritta. Il Consiglio di Stato ribalterà tutto in appello. Non esiste che il diploma itp sia abilitante, ma come fate a illudervi così, boh
Marioo- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 16.09.17
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