Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
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Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Per insegnare Storia della Musica nei Conservatori è obbligatorio essere in possesso di un Diploma di Strumento?
Sono laureata in Musicologia, con Dottorato di Ricerca in Beni Musicali e conduco attività concertistica (ma non professionale). Vorrei essere certa che la mancanza del Diploma in Strumento non mi escluda dalla Graduatoria.
Grazie.
Nau
Sono laureata in Musicologia, con Dottorato di Ricerca in Beni Musicali e conduco attività concertistica (ma non professionale). Vorrei essere certa che la mancanza del Diploma in Strumento non mi escluda dalla Graduatoria.
Grazie.
Nau
Nau83- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Per insegnare nei conservatori non servono titoli di studio.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Non è così, nel bando li richiedono.
Nau83- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Quale bando? Li richiedono o semplicemente li valutano? (cosa normale)
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Gianfranco ha scritto:Per insegnare nei conservatori non servono titoli di studio.
cosa significa?? scusa allora come avviene il reclutamento?
Pandora- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Le graduatorie di istituto dei conservatori vengono preparate sulla base dei titoli. I titoli di studio ovviamente vengono valutati ma non sono necessari per fare domanda. Per essere inseriti nella graduatoria degli idonei è necessario raggiungere un punteggio minimo di titoli artistici. Se uno è un concertista non ha bisogno di un titolo di studio a certificare le proprie capacità. Viceversa se un altro ha 10 diplomi ma non ha attività concertistica non avrà certamente accesso alla graduatoria degli idonei.Pandora ha scritto:Gianfranco ha scritto:Per insegnare nei conservatori non servono titoli di studio.
cosa significa?? scusa allora come avviene il reclutamento?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Ciao,io ho una laurea in DAMS indirizzo musica,presento regolarmente le domande per storia della musica e vengo escluso.Per insegnare storia della musica serve il diploma di conservatorio purtroppo.Avere titoli accademici non serve a nulla.Al massimo valutano la pubblicazione inerente alla disciplina. per i musicologi non esistono titoli artistici,difficile fare un concerto sulla storia della musica :-)
michele1- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Motivo dell'esclusione?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
è richiesto il diploma del conservatorio come titolo di studio mi sembrava di averlo scritto nel post precedente. ci sono le note ministeriali sulla formulazione della domanda che lo spiega. come al solito il percorso accademico serve a poco i conservatori restano una casta chiusa
michele1- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Fammi capire. Sei stato inserito nella graduatoria degli esclusi con la motivazione "mancanza del titolo di accesso"? E' la prima volta che lo sento. Quale conservatorio è? Solitamente pubblicano la graduatoria degli idonei e quella dei non idonei (sulla base del raggiungimento del punteggio artistico minimo richiesto). Per storia della musica ovviamente i titoli artistici dovrebbero essere relativi alle pubblicazioni e non all'attività concertistica.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
questa è la nota ministeriale sulla formulazione delle domande:
Nota 9 giugno 2011, protocollo n.3154
Graduatorie d’istituto.
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Protocollo: n.3154Roma, 9 giugno 2011
Ai Direttori delle Accademie
Direttori dei Conservatori di Musica
e degli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI
E, p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie d’istituto.
Come è noto è stata di recente avviata la procedura di approvazione del regolamento governativo recante, tra l'altro, una nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM; è, tuttavia, ragionevole presumere che le modalità di selezione dei docenti ivi previste non potranno essere applicate a partire dal prossimo anno accademico.
D'altra parte, è, invece, sempre più pressante l'esigenza, da più parti segnalata, di una revisione dei criteri di valutazione a suo tempo individuati nella circolare n. 1672/2002, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'offerta didattica delle istituzioni.
Nelle more, pertanto, dell'approvazione del citato regolamento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi, si ritiene opportuno, tenendo conto delle criticità nel tempo sottoposte all'attenzione del Ministero, tornare a fornire indicazioni utili ad assicurare uniformità di comportamenti nella formazione delle graduatorie di istituto.
Indizione della procedura
Il bando, da pubblicarsi almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, deve prevedere un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande e indicare la durata di validità della graduatoria, comunque non superiore ad un triennio.
Alla data di scadenza della graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l'indizione di una nuova procedura di selezione o l'integrazione di quella scaduta oppure, ove ricorrano ragioni di urgenza, il ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni.
Il bando può prevedere un limite massimo del numero dei titoli artistico- professionali che il candidato può produrre.
Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice è costituita con decreto del Direttore, Essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra istituzione, oltre al Direttore dell'Istituzione che la presiede. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia, possono essere chiamati a comporre la commissione anche titolari di discipline simili o affini.
Domande
Coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, aspirino all'inserimento in graduatoria devono presentare apposita domanda in carta libera.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza prevista dal bando. A tal fine fa fede il timbro postale.
L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura.
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio nonché di un curriculum, debitamente firmato, in cui siano elencati i titoli artistico-culturali e professionali.
Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche, o su supporto ottico (CD,DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio a più sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda.
La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.
Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello eventualmente fissato nel bando, la Commissione tiene conto soltanto dei titoli elencati nel curriculum fino alla concorrenza del limite consentito.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE
A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO ( Max. punti 30)
Titoli di studio
1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea.
…………………………………………………………………………………………..p.3
(Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)
2) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea
…………………………………………………………………………………………...p.2
NOTA
Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)
per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di Conservatorio, di Istituto musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea
………………………………………………………………………………………p.1,5
NOTA
Per istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero
Titoli di servizio
1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
…………………………………………………………………………………………p. 3,60
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
.…………………………………………………………..p. 0,60 (fino a un max. di p. 3,60)
2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (la non affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
…………………………………………………………………………………………..p. 1,80
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
……………………………………………………………p. 0,30 (fino a un max. di p. 1,80)
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici.
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata , in particolare per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
- Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo della prestazione del servizio.
- Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di rapporto di impiego.
B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Max. punti 85)
1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea.
a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice.
………………………………………………………………………………………………p. 4
b) per insegnamento diverso
………………………………………………………………………………………………p. 2
2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università
………………………………………………………………………………………………p. 3
a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici
………………………………………………………………………………………………p. 1
b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale
………………………………………………………………………………………………p. 1
c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
………………………………………………………………………………………………p. 2
per il punto 1 e il punto 2 fino ad un massimo di punti
3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico
…………………………………………………………………..p. 1 per un massimo di p. 3
7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria
………………………………………………………………………………………………p. 5
Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
…………………………………………………………………………………………….p. 2,5
9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea
a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità
………………………………………………………………………………………………p. 1
b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità
…………………………………………………………………………………………....p. 0,5
(per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5)
In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che:
sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.
--------------------------------------------
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Le Commissioni, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redigono le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Le graduatorie definitive sono affisse all'albo e pubblicate sul sito internet dell'istituzione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
Le graduatorie ora in atto restano valide fino alla scadenza del triennio o di altro termine previsto nel relativo bando.
IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Bruno Civello
f.to Civello
Nota 9 giugno 2011, protocollo n.3154
Graduatorie d’istituto.
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Protocollo: n.3154Roma, 9 giugno 2011
Ai Direttori delle Accademie
Direttori dei Conservatori di Musica
e degli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI
E, p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie d’istituto.
Come è noto è stata di recente avviata la procedura di approvazione del regolamento governativo recante, tra l'altro, una nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM; è, tuttavia, ragionevole presumere che le modalità di selezione dei docenti ivi previste non potranno essere applicate a partire dal prossimo anno accademico.
D'altra parte, è, invece, sempre più pressante l'esigenza, da più parti segnalata, di una revisione dei criteri di valutazione a suo tempo individuati nella circolare n. 1672/2002, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'offerta didattica delle istituzioni.
Nelle more, pertanto, dell'approvazione del citato regolamento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi, si ritiene opportuno, tenendo conto delle criticità nel tempo sottoposte all'attenzione del Ministero, tornare a fornire indicazioni utili ad assicurare uniformità di comportamenti nella formazione delle graduatorie di istituto.
Indizione della procedura
Il bando, da pubblicarsi almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, deve prevedere un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande e indicare la durata di validità della graduatoria, comunque non superiore ad un triennio.
Alla data di scadenza della graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l'indizione di una nuova procedura di selezione o l'integrazione di quella scaduta oppure, ove ricorrano ragioni di urgenza, il ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni.
Il bando può prevedere un limite massimo del numero dei titoli artistico- professionali che il candidato può produrre.
Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice è costituita con decreto del Direttore, Essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra istituzione, oltre al Direttore dell'Istituzione che la presiede. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia, possono essere chiamati a comporre la commissione anche titolari di discipline simili o affini.
Domande
Coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, aspirino all'inserimento in graduatoria devono presentare apposita domanda in carta libera.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza prevista dal bando. A tal fine fa fede il timbro postale.
L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura.
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio nonché di un curriculum, debitamente firmato, in cui siano elencati i titoli artistico-culturali e professionali.
Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche, o su supporto ottico (CD,DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio a più sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda.
La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.
Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello eventualmente fissato nel bando, la Commissione tiene conto soltanto dei titoli elencati nel curriculum fino alla concorrenza del limite consentito.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE
A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO ( Max. punti 30)
Titoli di studio
1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea.
…………………………………………………………………………………………..p.3
(Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)
2) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea
…………………………………………………………………………………………...p.2
NOTA
Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)
per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di Conservatorio, di Istituto musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea
………………………………………………………………………………………p.1,5
NOTA
Per istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero
Titoli di servizio
1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
…………………………………………………………………………………………p. 3,60
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
.…………………………………………………………..p. 0,60 (fino a un max. di p. 3,60)
2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (la non affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
…………………………………………………………………………………………..p. 1,80
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
……………………………………………………………p. 0,30 (fino a un max. di p. 1,80)
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici.
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata , in particolare per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
- Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo della prestazione del servizio.
- Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di rapporto di impiego.
B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Max. punti 85)
1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea.
a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice.
………………………………………………………………………………………………p. 4
b) per insegnamento diverso
………………………………………………………………………………………………p. 2
2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università
………………………………………………………………………………………………p. 3
a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici
………………………………………………………………………………………………p. 1
b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale
………………………………………………………………………………………………p. 1
c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
………………………………………………………………………………………………p. 2
per il punto 1 e il punto 2 fino ad un massimo di punti
3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72
6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico
…………………………………………………………………..p. 1 per un massimo di p. 3
7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria
………………………………………………………………………………………………p. 5
Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
…………………………………………………………………………………………….p. 2,5
9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea
a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità
………………………………………………………………………………………………p. 1
b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità
…………………………………………………………………………………………....p. 0,5
(per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5)
In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che:
sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.
--------------------------------------------
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Le Commissioni, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redigono le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Le graduatorie definitive sono affisse all'albo e pubblicate sul sito internet dell'istituzione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
Le graduatorie ora in atto restano valide fino alla scadenza del triennio o di altro termine previsto nel relativo bando.
IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Bruno Civello
f.to Civello
michele1- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Credo che stiamo facendo confusione fra titoli valutabili e titoli richiesti. Se sei stato escluso per mancanza del titolo di studio, non risulta da nessuna parte che è richiesto (cioè necessario) un titolo di studio a pena di esclusione dalla procedura. L'unico motivo di esclusione è dato dall'intempestività della domanda e dal punteggio artistico inferiore a 24 punti. Se la domanda è stata prodotta in tempo e il punteggio artistico raggiunge i 24 punti, l'esclusione è illegittima. Da quello che ho capito l'esclusione deriva da uno di questi fattori (probabilmente il secondo), non dalla mancanza del diploma di conservatorio che è solo un titolo valutabile
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
io farò confusione ma certo che non avere la valutazione della laurea di fatto esclude tutti i musicologi sprovvisti di diploma di conservatorio.la laurea non è titolo di studio valutabile ergo non ottieni punti e quindi sei escluso dalle graduatorie o se preferisci non sei presente nelle graduatorie poiché il percorso accademico non conta mentre il diploma ti da la possibilità di essere valutato.credo non sia complicato come concetto.i conservatori tutelano i musicisti e non chi si laurea in musicologia.per i conservatori essere musicologo e competente nella storia della musica non serve per insegnarla. e ripeto gli storici della musica non hanno punteggio artistico.neanche il punteggio acquisito nell'insegnamento di musica presso le scuole statali secondarie di I e II grado viene valutato. di fatti è una norma che tutela i musicisti e non chi ha svolto studi accademici.nei fatti la laurea non conta e anche se sosteniamo diversi esami di storia della musica,di storia,di letteratura etc non siamo adatti a insegnarla poiché non avremo mai possibilità di ottenere punteggio nei conservatori.c'è la lettera e c'è lo spirito della legge,lo spirito di questa norma è quello di lasciare i conservatori in mano di musicisti.c'è una differenza di percorsi e di formazione fra musicologi e musicisti ma la tutela data ai musicisti è nettamente superiore a quella data ai laureati in musicologia.
michele1- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: Urgente! Graduatorie d'Istituto per Storia della Musica nei Conservatori
Lungi da me difendere i conservatori che, grazie alla valutazione assolutamente soggettiva dei titoli artistici, favoriscono un meccanismo clientelare nel reclutamento. La questione qui è un'altra ed è puramente tecnica: per insegnare nei conservatori non è richiesto alcun titolo di studio. Il motivo di esclusione è dato solo dal punteggio artistico insufficiente. Per insegnare qualunque materia l'unica cosa necessaria è avere i titoli artistici. Tutti gli altri titoli previsti dalla tabella di valutazione sono in più. Concordo col fatto che la laurea andrebbe valutata al pari di un diploma di conservatorio, ma la mancanza del diploma di conservatorio non costituisce motivo di esclusione. Il sistema è certamente distorto ma è in qualche modo assimilabile al sistema universitario (per intraprendere la carriera universitaria è necessaria attività di ricerca e in più è prescritto il possesso del titolo di studio). Per insegnare in conservatorio bisogna avere fatto attività artistica. Per insegnare uno strumento bisognerebbe fare attività concertistica valutabile nel punteggio artistico, per insegnare storia bisognerebbe avere fatto attività di ricerca storica valutabile nel punteggio artistico (pubblicazioni). Il sistema poi può anche non piacere, ma questo esula dall'argomento della discussione che riguardava la necessità di avere titoli di studio per accedere alle graduatorie dei conservatori. Questo è solo un forum di consulenza sugli aspetti tecnici delle graduatorie (non è un forum di discussione su cosa si reputa più giusto) e in qualche modo stava passando un'informazione tecnicamente non veritiera. Credo che sei concorde con me nell'affermare che la tua esclusione non deriva dalla mancanza di un titolo di studio ma dalla mancanza di pubblicazioni.
Gianfranco- Messaggi : 8520
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