Contratto: potenziamento, attività organizzative, supplenze brevi
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Contratto: potenziamento, attività organizzative, supplenze brevi
https://www.orizzontescuola.it/contratto-ore-dedicate-al-potenziamento-alle-attivita-organizzative-alle-supplenze-brevi-le-novita/
Ci sono diversi punti dell’art. 28, c. 1 dell'ipotesi di contratto che per me rimangono piuttosto opachi anche alla luce delle considerazioni proposte da OS.
Innanzitutto il testo originale - semplificato nei riferimenti normativi -dell’art. 28, c. 1 (che nell’articolo di OS viene riportato in modo potenzialmente fuorviante):
“l’orario [di servizio] può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”
Il comma - e, a ben vedere, l’intero articolo - fa una distinzione piuttosto chiara tra le attività che possono essere svolte in orario di servizio. Queste comprendono attività di insegnamento, attività di potenziamento dell’offerta formativa e attività organizzative.
Mi pare indubbio che il comma implichi che, all’interno delle unità di personale docente assegnate agli istituti nell’ambito dell’organico dell’autonomia, le ore di servizio a disposizione dell’istituto debbano coprire prioritariamente l’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolatici, mentre le ore residue, assegnate per le attività di potenziamento, potranno anche essere di fatto convertite in ore di servizio dedicate ad attività organizzative. Ciò comporta evidentemente una diminuzione delle ore dedicate all’attività di potenziamento.
(Trovo più appropriato, in forza della normativa e per evitare una terminologia potenzialmente discriminatoria, esprimermi in termini di tipologia di ore o di attività, piuttosto che di tipologia di docenti).
Tuttavia:
1. La clausola condizionale (“ferma restando...”) si può intendere anche nel senso che le ore assegnate per le attività di potenziamento dovranno coprire prioritariamente gli spezzoni orari inferiori alle sei ore, con ulteriore diminuzione delle ore dedicate - o, meglio, che possono essere dedicate - alle attività di potenziamento o organizzative all’interno dell’orario di servizio?
2. La clausola conclusiva (“Le eventuali...”) richiede di specificare con una certa precisione nel PTOF le ore dedicate alle varie attività di potenziamento e organizzative, in modo da poter determinare con precisione la ripartizione nell’orario di servizio dei singoli docenti?
Ci sono diversi punti dell’art. 28, c. 1 dell'ipotesi di contratto che per me rimangono piuttosto opachi anche alla luce delle considerazioni proposte da OS.
Innanzitutto il testo originale - semplificato nei riferimenti normativi -dell’art. 28, c. 1 (che nell’articolo di OS viene riportato in modo potenzialmente fuorviante):
“l’orario [di servizio] può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”
Il comma - e, a ben vedere, l’intero articolo - fa una distinzione piuttosto chiara tra le attività che possono essere svolte in orario di servizio. Queste comprendono attività di insegnamento, attività di potenziamento dell’offerta formativa e attività organizzative.
Mi pare indubbio che il comma implichi che, all’interno delle unità di personale docente assegnate agli istituti nell’ambito dell’organico dell’autonomia, le ore di servizio a disposizione dell’istituto debbano coprire prioritariamente l’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolatici, mentre le ore residue, assegnate per le attività di potenziamento, potranno anche essere di fatto convertite in ore di servizio dedicate ad attività organizzative. Ciò comporta evidentemente una diminuzione delle ore dedicate all’attività di potenziamento.
(Trovo più appropriato, in forza della normativa e per evitare una terminologia potenzialmente discriminatoria, esprimermi in termini di tipologia di ore o di attività, piuttosto che di tipologia di docenti).
Tuttavia:
1. La clausola condizionale (“ferma restando...”) si può intendere anche nel senso che le ore assegnate per le attività di potenziamento dovranno coprire prioritariamente gli spezzoni orari inferiori alle sei ore, con ulteriore diminuzione delle ore dedicate - o, meglio, che possono essere dedicate - alle attività di potenziamento o organizzative all’interno dell’orario di servizio?
2. La clausola conclusiva (“Le eventuali...”) richiede di specificare con una certa precisione nel PTOF le ore dedicate alle varie attività di potenziamento e organizzative, in modo da poter determinare con precisione la ripartizione nell’orario di servizio dei singoli docenti?
MWM- Messaggi : 535
Data d'iscrizione : 30.07.15
Re: Contratto: potenziamento, attività organizzative, supplenze brevi
1. Non mi sembra che si parli di coprire gli spezzoni inferiori alle sei ore (allora perché non anche quelli di sette o ancora di più?).
2. Così mi sembra di capire.
2. Così mi sembra di capire.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
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