Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
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Actarus21
Ciccio2015
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Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
A quanto pare, in base alle notizie di stamattina, il MIUR ha intenzione di estendere la cancellazione alle graduatorie di merito regionali del precedente concorso 2016.
L'art 17 del dlgs 59/2017 si presta ad almeno una duplice interpretazione.
L'aggettivo "tutte" non si comprende se si riferisca a tutte le graduatorie di merito regionali sull'intero territorio nazionale o tutte le graduatorie nella stessa regione e cioè a tutte quelle che corrispondono a tutte le classi di concorso e tipologie di posto per le quali il candidato ha presentato istanza di partecipazione.
Secondo me, la cancellazione è un grave errore del MIUR. Non può ledere un diritto ormai acquisito.
Il FIT equivale ad un contratto di supplenza annuale (con in aggiunta un progetto di ricerca-azione e verifiche), ma non corrisponde ad una immissione in ruolo come del resto anche il CSPI, purtroppo tardivamente e inutilmente, ha messo in evidenza.
In corsivo gli estratti del dlgs 59/2017...
FIT art 13
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il terzo anno del percorso
FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (anno di prova)
Art 17:
Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di
posto per le quali sia abilitato o specializzato.
La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che
propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova
orale di natura didattico-metodologica.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un
unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno
sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10
e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi
previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e
immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato
percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al
suo esaurimento.
L'art 17 del dlgs 59/2017 si presta ad almeno una duplice interpretazione.
L'aggettivo "tutte" non si comprende se si riferisca a tutte le graduatorie di merito regionali sull'intero territorio nazionale o tutte le graduatorie nella stessa regione e cioè a tutte quelle che corrispondono a tutte le classi di concorso e tipologie di posto per le quali il candidato ha presentato istanza di partecipazione.
Secondo me, la cancellazione è un grave errore del MIUR. Non può ledere un diritto ormai acquisito.
Il FIT equivale ad un contratto di supplenza annuale (con in aggiunta un progetto di ricerca-azione e verifiche), ma non corrisponde ad una immissione in ruolo come del resto anche il CSPI, purtroppo tardivamente e inutilmente, ha messo in evidenza.
In corsivo gli estratti del dlgs 59/2017...
FIT art 13
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il terzo anno del percorso
FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (anno di prova)
Art 17:
Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di
posto per le quali sia abilitato o specializzato.
La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che
propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova
orale di natura didattico-metodologica.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un
unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno
sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10
e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi
previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e
immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato
percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al
suo esaurimento.
Ultima modifica di Ciccio2015 il Mar Mag 08, 2018 11:39 pm - modificato 2 volte.
Ciccio2015- Messaggi : 92
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Ciccio2015- Messaggi : 92
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Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
È vergognoso che il MIUR non dia chiarimenti sulla cancellazione dalle GM2016.
Ormai gli orali in Lombardia stanno per cominciare, mancano pochi giorni.
Cosa dovrebbe fare un candidato? Sostenere spese e prove e scoprire soltanto alla fine che se vuol lavorare deve rinunciare alla sua posizione nell'altra graduatoria di merito 2016?
Se lo avesse saputo prima non avrebbe neppure presentato domanda.
Le regole del gioco devono essere chiare all'inizio e non devono essere modificate durante o alla fine, questo è barare.
Si è sempre concessa la possibilità di partecipare ad altri concorsi senza prevedere la cancellazione dalla precedenti graduatorie.
Il FIT è un contratto a tempo determinato; che senso avrebbe cancellare un vincitore da una graduatoria di merito per un anno di supplenza (FIT) che non garantisce neppure l'assunzione?
Si scambia un contratto a tempo indeterminato con uno a tempo determinato?
Non è logico.
Anche nel prossimo anno scolastico la Lombardia si ritroverà con le cattedre vuote.
Ormai gli orali in Lombardia stanno per cominciare, mancano pochi giorni.
Cosa dovrebbe fare un candidato? Sostenere spese e prove e scoprire soltanto alla fine che se vuol lavorare deve rinunciare alla sua posizione nell'altra graduatoria di merito 2016?
Se lo avesse saputo prima non avrebbe neppure presentato domanda.
Le regole del gioco devono essere chiare all'inizio e non devono essere modificate durante o alla fine, questo è barare.
Si è sempre concessa la possibilità di partecipare ad altri concorsi senza prevedere la cancellazione dalla precedenti graduatorie.
Il FIT è un contratto a tempo determinato; che senso avrebbe cancellare un vincitore da una graduatoria di merito per un anno di supplenza (FIT) che non garantisce neppure l'assunzione?
Si scambia un contratto a tempo indeterminato con uno a tempo determinato?
Non è logico.
Anche nel prossimo anno scolastico la Lombardia si ritroverà con le cattedre vuote.
Ultima modifica di Ciccio2015 il Mar Mag 08, 2018 11:43 pm - modificato 1 volta.
Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
La cancellazione si farà dalle gm2016. Ma non ne farei una tragedia: le gm2016 hanno una durata limitata (cioè 4 tornate di nomina) e 1 o due tornate di nomina sono state fatte. Secondo me è sufficiente impegnarsi a non arrivare nei primissimi posti della gmra. Meno studi e più vantaggi hai.Ciccio2015 ha scritto:È vergognoso che il MIUR non dia chiarimenti sulla cancellazione dalle GM2016.
Ormai gli orali in Lombardia stanno per cominciare, mancano pochi giorni.
Cosa dovrebbe fare un candidato? Sostenere spese e prove e scoprire soltanto alla fine che se vuol lavorare deve rinunciare alla sua posizione nell'altra graduatoria di merito 2016?
Se lo avesse saputo prima non avrebbe neppure presentato domanda.
Le regole del gioco devono essere chiare all'inizio e non devono essere modificate durante o alla fine, questo è barare.
Si è sempre concessa la possibilità di partecipare ad altri concorsi senza prevedere la cancellazione dalla precedenti graduatorie.
Il FIT è un contratto a tempo determinato; che senso avrebbe cancellare un vincitore da una graduatoria di merito per un anno di supplenza (FIT) che non garantisce neppure l'assunzione?
Si scambia un contratto a tempo indeterminato con uno a tempo determinato?
Non è logico.
Anche il prossimo anno scolastico la Lombardia si ritroverà con le cattedre vuote.
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Io scrivo valutando quali possono essere le conseguenze negative per due categorie di candidati: i docenti di ruolo e i vincitori di concorso in altra regione. I primi corrono il rischio di decadere dal ruolo come scritto da OS e alcuni sindacati, gli altri invece possono perdere il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo il TFA e il concorso che prevedevano prove selettive (non come l'attuale concorso).
Io non sottovaluterei la differenza tra:
1) essere un docente di ruolo ed essere, invece, un candidato che decade dal ruolo perché è stato ammesso al FIT senza alcuna certezza di essere di nuovo di ruolo in una regione diversa con un contratto di vincolo di permanenza triennale
2) essere un vincitore di concorso ed essere, invece, un candidato che perde il diritto all'assunzione nella graduatoria di merito del concorso 2016 perché è stato ammesso al FIT.
Nel mio caso specifico, invece, non posso applicare quello che tu mi consigli @precario, perché la mia GM2016 non scorre e perché il rapporto tra il numero di candidati e il numero di posti disponibili (residuali dal precedente concorso e dalla mobilità, etc) nella regione Lombardia è piccolo, ovvero il numero di candidati è nettamente inferiore ai posti disponibili.
La Lombardia in alcune classi di concorso ha rilevanti carenze di personale.
Grazie lo stesso per il consiglio.
Ribadisco è vergognoso e sleale non chiarire le regole del gioco prima di giocare.
La Lombardia sta per iniziare le prove orali senza che il MIUR abbia pubblicato alcunché di ufficiale per iscritto.
Io non sottovaluterei la differenza tra:
1) essere un docente di ruolo ed essere, invece, un candidato che decade dal ruolo perché è stato ammesso al FIT senza alcuna certezza di essere di nuovo di ruolo in una regione diversa con un contratto di vincolo di permanenza triennale
2) essere un vincitore di concorso ed essere, invece, un candidato che perde il diritto all'assunzione nella graduatoria di merito del concorso 2016 perché è stato ammesso al FIT.
Nel mio caso specifico, invece, non posso applicare quello che tu mi consigli @precario, perché la mia GM2016 non scorre e perché il rapporto tra il numero di candidati e il numero di posti disponibili (residuali dal precedente concorso e dalla mobilità, etc) nella regione Lombardia è piccolo, ovvero il numero di candidati è nettamente inferiore ai posti disponibili.
La Lombardia in alcune classi di concorso ha rilevanti carenze di personale.
Grazie lo stesso per il consiglio.
Ribadisco è vergognoso e sleale non chiarire le regole del gioco prima di giocare.
La Lombardia sta per iniziare le prove orali senza che il MIUR abbia pubblicato alcunché di ufficiale per iscritto.
Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Ciccio2015 ha scritto:Io scrivo valutando quali possono essere le conseguenze negative per due categorie di candidati: i docenti di ruolo e i vincitori di concorso in altra regione. I primi corrono il rischio di decadere dal ruolo come scritto da OS e alcuni sindacati, gli altri invece possono perdere il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo il TFA e il concorso che prevedevano prove selettive (non come l'attuale concorso).
Io non sottovaluterei la differenza tra:
1) essere un docente di ruolo ed essere, invece, un candidato che decade dal ruolo perché è stato ammesso al FIT senza alcuna certezza di essere di nuovo di ruolo in una regione diversa con un contratto di vincolo di permanenza triennale
2) essere un vincitore di concorso ed essere, invece, un candidato che perde il diritto all'assunzione nella graduatoria di merito del concorso 2016 perché è stato ammesso al FIT.
Nel mio caso specifico, invece, non posso applicare quello che tu mi consigli @precario, perché la mia GM2016 non scorre e perché il rapporto tra il numero di candidati e il numero di posti disponibili (residuali dal precedente concorso e dalla mobilità, etc) nella regione Lombardia è piccolo, ovvero il numero di candidati è nettamente inferiore ai posti disponibili.
La Lombardia in alcune classi di concorso ha rilevanti carenze di personale.
Grazie lo stesso per il consiglio.
Ribadisco è vergognoso e sleale non chiarire le regole del gioco prima di giocare.
La Lombardia sta per iniziare le prove orali senza che il MIUR abbia pubblicato alcunché di ufficiale per iscritto.
Secondo me, alcuni di queste 2 categorie di candidati contano proprio sulla vacatio legis e sui conseguenti ricorsi a pioggia che ci saranno
VITAK- Messaggi : 3425
Data d'iscrizione : 14.05.14
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Certo avrebbero dovuto chiarire prima ma il senso del concorso è dare finalmente una possibilita di essere assunti in ruolo ai docenti abilitati TFA e PAS non di dare ulteriori possibilità a chi è già di ruolo o vincitore di altro concorso
rafzzz- Messaggi : 772
Data d'iscrizione : 09.11.09
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Immagino che abbiate già letto la nota 22382 del MIUR del 10 Maggio che è arrivata comunque in ritardo dopo che le domande di partecipazione al concorso sono state inoltrate e dopo che le prove d'esame in Lombardia sono iniziate.
Riporto qui di seguito la parte che interessa questa discussione:
Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo
a) L’accettazione della nomina a T.D. da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto.
b) la mancata accettazione della nomina, comporta, per quell’anno, la sola cancellazione dalla relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il candidato è eventualmente iscritto. Questo in quanto l’art. 8, comma 3 del D.lvo n. 59/2017 prevede che l’accettazione del terzo anno FIT deve seguire le stesse regole delle supplenze annuali
Come ben saprete il FIT equivale pressappoco a un anno scolastico di supplenza al quale si aggiunge un progetto di ricerca-azione, un tutor e una commissione di valutazione.
Credo sia opportuno mettere in evidenza alcune importanti differenze tra il FIT e l'anno di prova anche se molti continuano a pensare che siano la stessa cosa.
1) Il FIT comincia con la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di un anno
2) Il FIT non è ripetibile
3) Il FIT non garantisce l'immissione in ruolo
4) Il superamento del FIT dispensa dall'anno di prova nel successivo triennio
5) Dopo il superamento del FIT si può stipulare un contratto a tempo indeterminato con vincolo di permanenze in sede (ambito/scuola) di tre anni
Nel caso invece di individuazione dalla graduatoria di merito del precedente concorso ordinario si deve svolgere l'anno di prova.
1) L'anno di prova è ripetibile (fino a due volte)
2) L'anno di prova si svolge dopo la stipula di un contratto a tempo indeterminato (condizionato dall'esito del periodo di prova)
3) La stipula del contratto a tempo indeterminato corrisponde all'immissione in ruolo
4) La composizione della commissione di valutazione differisce rispetto a quella del FIT
5) Non sono previsti un progetto di ricerca azione e alcuna verifica in itinere
Le differenze più importanti sono l'impossibilità di ripetere il FIT e le tipologie di contratti.
Credo sia superfluo ricordare che un contratto a tempo indeterminato (anche se siete in prova) non può essere assimilato a un contratto a tempo determinato.
La non ripetibilità deriva dal fatto che l'occasione per gli abilitati rimasti esclusi dal concorso 2016 vale una tantum.
La fase regolamentata dall'art 17 del dlgs 59/2017, del resto, è transitoria.
Il concorso riservato per abilitati è stato concepito dal legislatore per:
1) svuotare le GI e riempire le nuove GMR
2) offrire una seconda opportunità facilitata (senza offesa, ma è innegabile) agli abilitati esclusi dal concorso 2016
3) essere svolto soltanto una volta e offrire la possibilità di essere immessi in ruolo soltanto per una classe di concorso
Le graduatorie di merito citate nel c 5 art 17 del dlgs 59/2017 sono quelle del nuovo concorso ddg 85/2018, per due semplici motivi:
1) il concorso 2018 non era stato concepito per i vincitori e gli idonei abilitati del precedente concorso
2) le graduatorie sono definite dal c 4 dell'articolo 17, ovvero: " La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattico metodologica."
La prove del concorso DDG 106/2016 erano almeno due, di cui una scritta e una orale.
Lo stesso decreto legislativo 59/2017, il TU della scuola e la giurisprudenza degli ultimi anni tutelano lo status di vincitore del concorso.
Risulta piuttosto contraddittorio che il dlgs 59/2017 in una parte tutela il diritto all'assunzione dei vincitori e in un'altra preveda la cancellazione degli stessi dalle graduatorie di merito del concorso 2016, tra l'altro non citato esplicitamente né nel decreto, né nella nota.
Il parere del CSPI era sicuramente più apprezzabile del testo dell'attuale decreto, perché prevedeva di cassare quella parte del decreto e porre la cancellazione dopo il superamento del FIT.
Purtroppo un decreto ministeriale non avrebbe mai potuto correggere un dlgs.
Quindi "tutte" a cosa si riferiva, prima ch eil MIUR si accorgesse dell'esistenza di altre potenziali tiplogie di candidati?
Supponiamo che un candidato (non vincitore di concorso) abbia presentato domanda di partecipazione per le classi di concorso A0xx, A0yy e A0zz.
Dato che il concorso consente l'immissione in ruolo soltanto per una classe di concorso, il docente inserito nelle graduatorie dovrà scegliere una delle tre classi elencate. Il docente verrà cancellato da tutte le graduatorie di merito regionali (del nuovo concorso) A0xx,A0yye A0zz.
Per dissuadere i vincitori dalla partecipazione al concorso il MIUR ha preferito, prima, perdere tempo e, poi, scrivere una nota soltanto leggermente più chiara del testo del decreto. A mio avviso l'interpretazione è errata.
Io rivoglio indietro i miei 5 euro
Riporto qui di seguito la parte che interessa questa discussione:
Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo
a) L’accettazione della nomina a T.D. da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto.
b) la mancata accettazione della nomina, comporta, per quell’anno, la sola cancellazione dalla relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il candidato è eventualmente iscritto. Questo in quanto l’art. 8, comma 3 del D.lvo n. 59/2017 prevede che l’accettazione del terzo anno FIT deve seguire le stesse regole delle supplenze annuali
Come ben saprete il FIT equivale pressappoco a un anno scolastico di supplenza al quale si aggiunge un progetto di ricerca-azione, un tutor e una commissione di valutazione.
Credo sia opportuno mettere in evidenza alcune importanti differenze tra il FIT e l'anno di prova anche se molti continuano a pensare che siano la stessa cosa.
1) Il FIT comincia con la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di un anno
2) Il FIT non è ripetibile
3) Il FIT non garantisce l'immissione in ruolo
4) Il superamento del FIT dispensa dall'anno di prova nel successivo triennio
5) Dopo il superamento del FIT si può stipulare un contratto a tempo indeterminato con vincolo di permanenze in sede (ambito/scuola) di tre anni
Nel caso invece di individuazione dalla graduatoria di merito del precedente concorso ordinario si deve svolgere l'anno di prova.
1) L'anno di prova è ripetibile (fino a due volte)
2) L'anno di prova si svolge dopo la stipula di un contratto a tempo indeterminato (condizionato dall'esito del periodo di prova)
3) La stipula del contratto a tempo indeterminato corrisponde all'immissione in ruolo
4) La composizione della commissione di valutazione differisce rispetto a quella del FIT
5) Non sono previsti un progetto di ricerca azione e alcuna verifica in itinere
Le differenze più importanti sono l'impossibilità di ripetere il FIT e le tipologie di contratti.
Credo sia superfluo ricordare che un contratto a tempo indeterminato (anche se siete in prova) non può essere assimilato a un contratto a tempo determinato.
La non ripetibilità deriva dal fatto che l'occasione per gli abilitati rimasti esclusi dal concorso 2016 vale una tantum.
La fase regolamentata dall'art 17 del dlgs 59/2017, del resto, è transitoria.
Il concorso riservato per abilitati è stato concepito dal legislatore per:
1) svuotare le GI e riempire le nuove GMR
2) offrire una seconda opportunità facilitata (senza offesa, ma è innegabile) agli abilitati esclusi dal concorso 2016
3) essere svolto soltanto una volta e offrire la possibilità di essere immessi in ruolo soltanto per una classe di concorso
Le graduatorie di merito citate nel c 5 art 17 del dlgs 59/2017 sono quelle del nuovo concorso ddg 85/2018, per due semplici motivi:
1) il concorso 2018 non era stato concepito per i vincitori e gli idonei abilitati del precedente concorso
2) le graduatorie sono definite dal c 4 dell'articolo 17, ovvero: " La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattico metodologica."
La prove del concorso DDG 106/2016 erano almeno due, di cui una scritta e una orale.
Lo stesso decreto legislativo 59/2017, il TU della scuola e la giurisprudenza degli ultimi anni tutelano lo status di vincitore del concorso.
Risulta piuttosto contraddittorio che il dlgs 59/2017 in una parte tutela il diritto all'assunzione dei vincitori e in un'altra preveda la cancellazione degli stessi dalle graduatorie di merito del concorso 2016, tra l'altro non citato esplicitamente né nel decreto, né nella nota.
Il parere del CSPI era sicuramente più apprezzabile del testo dell'attuale decreto, perché prevedeva di cassare quella parte del decreto e porre la cancellazione dopo il superamento del FIT.
Purtroppo un decreto ministeriale non avrebbe mai potuto correggere un dlgs.
Quindi "tutte" a cosa si riferiva, prima ch eil MIUR si accorgesse dell'esistenza di altre potenziali tiplogie di candidati?
Supponiamo che un candidato (non vincitore di concorso) abbia presentato domanda di partecipazione per le classi di concorso A0xx, A0yy e A0zz.
Dato che il concorso consente l'immissione in ruolo soltanto per una classe di concorso, il docente inserito nelle graduatorie dovrà scegliere una delle tre classi elencate. Il docente verrà cancellato da tutte le graduatorie di merito regionali (del nuovo concorso) A0xx,A0yye A0zz.
Per dissuadere i vincitori dalla partecipazione al concorso il MIUR ha preferito, prima, perdere tempo e, poi, scrivere una nota soltanto leggermente più chiara del testo del decreto. A mio avviso l'interpretazione è errata.
Io rivoglio indietro i miei 5 euro
Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
rafzzz ha scritto:Certo avrebbero dovuto chiarire prima ma il senso del concorso è dare finalmente una possibilita di essere assunti in ruolo ai docenti abilitati TFA e PAS non di dare ulteriori possibilità a chi è già di ruolo o vincitore di altro concorso
Sì, è vero.
Tuttavia, non è la prima volta che un docente vincitore di concorso provi un nuovo concorso.
La novità è la cancellazione, prevista soltanto per gli abilitati.
Non tratto della decadenza per evitare un off topic.
Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Ciccio2015 ha scritto:5) Dopo il superamento del FIT si può stipulare un contratto a tempo indeterminato con vincolo di permanenze in sede (ambito/scuola) di tre anni
Questo dov'è scritto?
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Ciccio2015 ha scritto: 3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ormai è anni che viviamo di di deroghe, per cui non è detta che dobbiate rimanere per 4 anni nello stesso ambito.
Dico 4 anni perché la novità è questa: a settembre verrete assegnati ad un ambito per il FIT e solo dopo avere superato l'ultimo anno verrete assegnati ad una scuola dello stesso ambito per i successivi 3 anni.
Per cui l'unica cosa chiara è che sarete "bloccati" nello stesso ambito per almeno due anni: quello di prova e il primo di ruolo (nella stessa scuola o in due scuole diverse).
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Ho riletto la nota, la chiarezza, secondo me, continua a mancare.
Sarebbe bastato scrivere: "depennato da tutte le graduatorie di merito regionali ivi comprese quelle del concorso 2016"
Il MIUR indica con GMRE le graduatorie di merito regionali.
Il decreto 59/2017 non prevede la cancellazione dalle graduatorie di merito regionali del concorso 2016.
Le graduatorie di merito regionali sono quelle del nuovo concorso come indicato nell'art 17 c 2 lettera b e nel c 4.
"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"
" 4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattico metodologica."
Il meccanismo è pressoché simile a quello citato dal comma 4 dell'articolo 8 del dlgs 59/2017 relativo al prossimo concorso ordinario.
"I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in più graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti."
Sarebbe bastato scrivere: "depennato da tutte le graduatorie di merito regionali ivi comprese quelle del concorso 2016"
Il MIUR indica con GMRE le graduatorie di merito regionali.
Il decreto 59/2017 non prevede la cancellazione dalle graduatorie di merito regionali del concorso 2016.
Le graduatorie di merito regionali sono quelle del nuovo concorso come indicato nell'art 17 c 2 lettera b e nel c 4.
"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"
" 4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattico metodologica."
Il meccanismo è pressoché simile a quello citato dal comma 4 dell'articolo 8 del dlgs 59/2017 relativo al prossimo concorso ordinario.
"I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in più graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti."
Ciccio2015- Messaggi : 92
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Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Allego una tabella riepilogativa che riguarda anche la decadenza (piccolo off topic).
Il doppio punto interrogativo indica rischio di cancellazione o decadenza.
Tutto dipende dalla disponibilità dei posti, tempi e velocità di scorrimento delle graduatorie.
Ovviamente sono in gioco anche valutazioni personali.
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Tutto dipende dalla disponibilità dei posti, tempi e velocità di scorrimento delle graduatorie.
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Ciccio2015- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 04.10.15
Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
parere cspi
cassare "L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto" inserire alla fine " fermo restando che la cancellazione da tutte le GM e GAE e GI non è coincidente con l'ammissione al percorso, ma si deve intendere una volta superata la prova finale e l'assunzione in ruolo."
cassare "L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto" inserire alla fine " fermo restando che la cancellazione da tutte le GM e GAE e GI non è coincidente con l'ammissione al percorso, ma si deve intendere una volta superata la prova finale e l'assunzione in ruolo."
Ciccio2015- Messaggi : 92
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VITAK- Messaggi : 3425
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Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Purtroppo VITAK è una modifica che non può fare un ministro o un dirigente. Il decreto non è stato progettato bene, forse nella fretta non si sono presi in considerazione alcuni possibili candidati.
Ciccio2015- Messaggi : 92
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Re: Cancellazione GM2016 graduatorie di merito concorso 2016
Aggiornamento:
Il DM 597/2018 del 02/08/2018 finalmente fa chiarezza e conferma quanto avevo scritto mesi fa.
La cancellazione, tanto temuta, riguarda le GM2018 non 2016.
Estratto del DM 579
4.2 Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lvo n. 59/2017, l'ammissione al percorso di formazione comporta la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, nonché da tutte le graduatorie di merito regionali bandite ai sensi dell'articolo 17 comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017
art 17 comma 2 lettera b del D.lvo 59/2017 è:
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
comma 3
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
Il DM 597/2018 del 02/08/2018 finalmente fa chiarezza e conferma quanto avevo scritto mesi fa.
La cancellazione, tanto temuta, riguarda le GM2018 non 2016.
Estratto del DM 579
4.2 Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lvo n. 59/2017, l'ammissione al percorso di formazione comporta la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, nonché da tutte le graduatorie di merito regionali bandite ai sensi dell'articolo 17 comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017
art 17 comma 2 lettera b del D.lvo 59/2017 è:
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
comma 3
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
Ciccio2015- Messaggi : 92
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