Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
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arrubiu
Alessandro12
6 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
sono insegnante neoimmesso in ruolo, ho fatto domanda per la mobilità 2018/2019 ed ho inserito la precedenza in quanto assisto mia madre gravemente invalida. Faccio presente che mio padre, che abita con mia madre, ha 80 anni. L'altra mia sorella, sposata e con figli, ha redatto dichiarazione con la quale la stessa riferiva di non poter assistere mia madre poichè ha due bambini da accudire. Nel croso degli anni scorsi ed in quello attuale, tale documentazione è sempre risultata esaustiva. Orbene, sono stato contattato dall'Ufficio Scolastico Provinciale il quale mi ha riferito che non avrebbero accettato la precedenza Legge 104 per la mobilità atteso che mia sorella, pur con due bambini, poteva benissimo accudire mia madre. Nonostante le mie rimostranze,l?ufficio Scolastico si è dimostrato assolutamente deciso nel non accettare la mia richiesta di precedenza. Mi chiedo se è possibile fare ulteriore reclamo, magari facendo riferimento anche ad atti giurisprudenziali in tal senso.
Alessandro12- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 16.08.17
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Se non accettano il reclamo "normale" non vedo altra strada che fare un ricorso tramite tribunale.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Sostanzialmente hanno riferito che le motivazioni addotte da mia sorella, per loro, non sono impossibilità oggettive di assistenza a mia madre. Valga considerare, comunque, che per molti anni ho usufruito della 104 quale referente unico ma, chissà perchè, quest'anno (mobilità) forse do fastidio a qualcuno
Alessandro12- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 16.08.17
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Ma per la 104 che precedenza si ha (oltre ai 6pt di ricongiungimento)?
caesar753- Messaggi : 1300
Data d'iscrizione : 22.05.11
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Il CCNI Mobilità recita che se un figlio è l'unico figlio convivente (convivenza: stesso Comune riferito a stessa via, stesso numero civico anche se interni diversi) con il genitore disabile (significa che l'altro genitore deve risultare mancante) non si ha la necessità della dichiarazione di altro/i figlio/i non conviventi.
Questo in fase provinciale.
Nella fase interprovinciale questa precedenza non è ammessa, anche se molti GdL hanno annullato l'articolo del CCNI Mobilità che nega questa precedenza.
Questo in fase provinciale.
Nella fase interprovinciale questa precedenza non è ammessa, anche se molti GdL hanno annullato l'articolo del CCNI Mobilità che nega questa precedenza.
eugenio66- Messaggi : 1411
Data d'iscrizione : 09.05.11
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
A quali condizioni il figlio referente unico può assistere il genitore con handicap grave e fruire della precedenza in ambito provinciale?
R. Devono coesistere le seguenti condizioni:
documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
Pertanto, è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).
Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.
D. Ci sono dei casi in cui le autodichiarazioni degli altri figli non sono necessarie?
R. Sì.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
Questo e' quanto dice il contratto sulla mobilita' tua sorella deve apportare giustificati motivi impossibilitanti l'assistenza e codi' tuo padte...se non e'anche lui portatore di handicap o possessore di 104 tu non sei dichiarabile assistente unico
R. Devono coesistere le seguenti condizioni:
documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
Pertanto, è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).
Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.
D. Ci sono dei casi in cui le autodichiarazioni degli altri figli non sono necessarie?
R. Sì.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
Questo e' quanto dice il contratto sulla mobilita' tua sorella deve apportare giustificati motivi impossibilitanti l'assistenza e codi' tuo padte...se non e'anche lui portatore di handicap o possessore di 104 tu non sei dichiarabile assistente unico
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Esatto. Avevo condensato un po'.
eugenio66- Messaggi : 1411
Data d'iscrizione : 09.05.11
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Quindi fatemi capire. Se un genitore è disabile grave.. ha due figli... nessuno dei due ha un'impossibilità "oggettiva" ad assistere il genitore... cosa succede? Nessuno dei due figli potrà godere dei benefici della 104 non potendosi definire referente "unico"?
Nera- Messaggi : 399
Data d'iscrizione : 23.08.17
Re: Rifiuto Precedenza 104 per mobilità
Esatto, a meno che non sia convivente.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
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