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Messaggio Da Anna Alberti Sab Mag 19, 2018 1:42 pm

A seguito di approfondita  riflessione riporto le seguenti considerazioni che sottopongo all’attenzione di tutti voi, con richiesta di diffonderla anche ai sindacati.                      
                                                                                   

   Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 , n.59, al quale fanno riferimento tutte le norme successive compreso il Bando di concorso 2018, e’ relativo a “ Riordino,adeguamento e semplificazione del sistema formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ....”; essendo stato emanato prima della sentenza della Corte Costituzionale 251/2017 G.U.13/12/2017 n.50, che ha sancito la possibilità per i docenti di ruolo di potere accedere al concorso, ha disciplinato la materia solo per i neo-immessi in ruolo.
    Considerato, pertanto, che il Bando 2018 si rifà integralmente alle norme statuite dal suddetto Decreto Legislativo senza nulla prevedere, se non l’ammissione, per quanto riguarda la partecipazione al Concorso dei docenti di ruolo, necessita, a parere della scrivente, anche in considerazione della recente nota MIUR che prevede la decadenza nonché in attesa della pronuncia ufficiale dell’Aran, valutare l’opportunità-necessità di procedere ad impugnazione o quantomeno a confutazione delle decisioni assunte  tenuto conto che, se non si interviene, potrebbero risultare non impugnabili o contestabili i conseguenti provvedimenti relativi.
     A tal fine si riportano le seguenti – ulteriori considerazioni :
1) va "effettivamente” garantito il diritto degli insegnanti di ruolo a partecipare al concorso indetto per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale, e quindi fino alla stipula di relativo-specifico contratto a tempo indeterminato,  prevedendo, soprattutto e specificatamente per i docenti provenienti dallo stesso grado di scuola/stessa classe di concorso/ tipologia di posto, le necessarie salvaguardie:
- esonero, ove possibile, per già effettuato superamento periodo di prova e formazione nonché per esigenze di   economicità;
- aspettativa art. 18 CCNL per anno di prova, cui il terzo anno del FIT assolve o per motivi personali: studio-formazione;                                                                              
- assegnazione su posto disponibile, con diritto alla conservazione del posto di provenienza, fino a stipula di contratto a tempo indeterminato prevedendo le “ medesime condizioni normative ed economiche delle supplenze annuali”: durata,diritti e doveri,condizioni economiche. L’art.1 comma 1- Regolamento supplenze 2007 - richiamato nella nota ministeriale -   dispone che i posti disponibili vanno assegnati prioritariamente “ ……….a qualunque titolo” (quindi anche per formazione-effettuazione percorso annuale/terzo anno FIT)  a personale di ruolo;
- “in estrema ratio”, effettuazione FIT nella sede di servizio (anche in assegnazione provvisoria), indipendentemente dalla regione e/o provincia in cui gli stessi sono titolari (con la garanzia di rientro nel posto di titolarità in caso di mancato superamento dell’anno FIT), tenuto conto che i ruoli del personale docente sono nazionali come è nazionale il Concorso di cui trattasi ancorché indetto su base regionale o interregionale. Ovviamente l’immissione in ruolo dovrà essere effettuata nella regione richiesta per la partecipazione al concorso e nella cui graduatoria di merito si è inseriti.

Il contratto FIT non è e non può essere, di fatto, un contratto di supplenza annuale, pur garantendone le condizioni (durata, diritti e doveri, condizioni economiche), in quanto:  a)   viene stipulato a seguito superamento di un concorso e non in funzione delle graduatorie delle supplenze;   b)  prevede attività formative/di valutazione/tutoraggio e non solo di insegnamento;   c)   è soggetto a valutazione;  d)  non cessa i suoi effetti alla naturale scadenza dell’incarico ma ha rilevanza fondamentale sul proseguo della carriera degli insegnanti perché ne determina l’immissione o meno in ruolo.

2) per il principio di gerarchia delle fonti un Regolamento, in questo caso quello delle supplenze, non può “ di fatto” inficiare il bando di concorso che non prevede la decadenza - istituto di cui al D.P.R.n.3/1957 che, fra l’altro, non appare più applicabile a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, come espressamente sancito dall’art.146 del CCNL del contratto scuola.

3) l’art.2 comma 4 del Regolamento per le supplenze annuali, citato dal Ministero nella nota del 10 maggio, fa riferimento al personale docente di ruolo inserito nelle graduatorie ad esaurimento per altro grado di scuola o altra classe di concorso, ai fini del conferimento di supplenza annuale che, in caso di accettazione, prevede la decadenza; tale previsione non è estensibile “ipso facto” alla procedura concorsuale con particolare riferimento ai docenti di ruolo nello stesso grado di scuola o stessa classe di concorso-tipologia di posto.

4) se non vengono inserite clausole di salvaguardia, come sopra evidenziato, si determinerebbe disparità di trattamento per il personale di ruolo su altro grado di scuola-altra classe di concorso/tipologia di posto che potrebbe usufruire dell’aspettativa ai sensi dell’art.36 del CCNL e, in caso di esito negativo, rientrare nel posto precedentemente occupato e il personale di ruolo sullo stesso ordine di scuola-stessa classe di concorso/tipologia di posto per il quale il MIUR , a pari condizioni di diritto, ipotizza la decadenza.

5) la prospettiva della decadenza,per il personale di ruolo nello stesso ordine di scuola e nella stessa classe di concorso annulla, ”di fatto “, per la stessa, la possibilità e il diritto di partecipazione al Concorso sancito dalla Corte  Costituzionale risultando così discriminante: si può fare un concorso non solo per accedere al ruolo ma anche per cambiare regione e sede di servizio. Parlando di "discriminazione", infine, non si può ignorare il fatto che la valutazione del servizio verrà riconosciuta, ai fini della formazione della graduatoria GMR, ai docenti non di ruolo ma non a quelli di ruolo.

Anna Alberti

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Messaggio Da Onofrio Del Grillo Mer Giu 13, 2018 4:00 pm

Scusate... questo messaggio di apertura è molto interessante... possibile che nessuno abbia fatto emergere questa problematica?
Onofrio Del Grillo
Onofrio Del Grillo

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Messaggio Da antalia Mar Giu 19, 2018 12:29 pm


personalmente mi trovo nelle situazioni descritte, sono di ruolo nella scuola secondaria II grado e ho presentato domanda per acquisire nuova abilitazione, ma sinceramente permangono molti nodi da chiarire e non so se mi presenterò al colloquio :
1) io ho superato l'anno di prova 16 anni orsono e doverlo rifare ex novo mi pare assurdo
2) la mia situazione stipendiale è diversa da un neoassunto
3) l'aspettativa per poter svolgere il FIT per chi è di ruolo interrompe l'anzianità contributiva e di servizio

dovrei sostenere esame a breve, ma sto valutando attentamente visto che per il personale di ruolo gli svantaggi sono superiori ai vantaggi , a parte un eventuale rientro in regione di residenza per chi è fuori, peraltro non è il mio caso.
nessuno nella mia situazione? possibile che il MIUR non abbia ancora chiarito questi punti essenziali?
hanno creato un guazzabuglio!

antalia

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Messaggio Da Αρης Mar Giu 19, 2018 12:50 pm

Io essendo di ruolo con riserva (situazione che non ha data di conclusione) avendone la possibilità tenterò il concorso nella stessa regione. Ma mi chiedo cosa succederà quando mi convocheranno per il Fit nella stessa classe di concorso? Potrò farlo nel mio ambito provinciale? Nella mia scuola se vi sarà disponibilità? Dovrò licenziarmi prima o sarà consequenziale all'accettazione del Fit? Il miur si è infilato in un bel ginepraio!
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Messaggio Da Dec Mar Giu 19, 2018 6:57 pm

Non devi licenziarti prima. Penso che potrai fare il Fit nel tuo ambito e anche nella tua scuola attuale se ci saranno posti.

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Messaggio Da antalia Mer Giu 20, 2018 1:54 pm

chiedo ai moderatori, nel mio caso potrei intanto acquisire la nuova abilitazione e poi effettuare eventuale FIT differendolo al successivo anno scolastico quando sarà più chiara la mia situazione anche stipendiale?

la nuova classe sarebbe quella di Italiano per alloglotti, non esistono precedenti, poiché è la prima volta che è stata messa a concorso.

antalia

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Messaggio Da Dec Gio Giu 21, 2018 6:00 pm

L'abilitazione (che poi si chiamerà specializzazione) si acquisisce con il superamento del primo anno Fit dopo aver superato il concorso per non abilitati, quindi non capisco che domanda hai presentato tu, visto che l'unica che si poteva presentare era quella per il concorso per abilitati (per il quale ovviamente bisognava già essere abilitati nella specifica classe di concorso). Sinceramente non ho capito cosa vuoi differire: suppongo il Fit, ma non credo che sia possibile senza un valido motivo; fermo restando che è tutto da dimostrare che ti convochino per il Fit nel 2018/2019. Insomma dovresti chiarire parecchie cose se vuoi una risposta.

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