Anno di formazione (ex terzo anno fit)
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Dec
davidngr
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Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Stando alla bozza attuale, sembrerebbe che chi sarà immesso al nuovo anno di prova, firmerà un contratto a tempo indeterminato ripetibile., salvo modifiche nella finanziaria. Lo ha confermato anche l'ispettore Bruschi.
davidngr- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 04.01.12
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Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Un contratto a tempo indeterminato ripetibile? Puoi spiegare meglio? Che l'anno sia ripetibile è chiaro.
Dec- Moderatore
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Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Ciao, Dec, scusami se mi sono espresso male. Praticamente Il contratto per l'anno di prova non sarà più a tempo determinato ma a tempo indeterminato. Sostanzialmente si è ritornati alle vecchie immissioni in ruolo. Lo hanno confermato i più esperti. L'anno di prova sarà inoltre ripetibile.
davidngr- Messaggi : 462
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Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Il percorso FIT non dà luogo ad un contratto a TI, dove hai letto tutto ciò?
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Infatti dava un contatto a tempo determinato, ora non più. Ho letto la bozza della legge di bilancio e trovate tutto scritto lì. Ho chiesto parere a max bruschi ed altri esperti del settore onde evitare fraintendimenti e mi hanno confermato che non si firmerà più un contratto a tempo determinato bensì a tempo indeterminato.gugu ha scritto:Il percorso FIT non dà luogo ad un contratto a TI, dove hai letto tutto ciò?
“Oltre alla cancellazione di buona parte dell'art. 17 (dove c'era la supplenza annuale) c'è una modifica all'art. 3 comma 3: 3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo»”
davidngr- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 43
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
A me non pare si riferisca all'immissione prima dell'anno di prova, anche perché il nuovo articolo 13, comma 3 recita:
«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
gugu ha scritto:A me non pare si riferisca all'immissione prima dell'anno di prova, anche perché il nuovo articolo 13, comma 3 recita:
«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
Se si legge attentamente il punto D, si evince questo:
1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
Da ciò mi pare evidente (magari mi sbaglio) che l'immissione al percorso di formazione si accede già con un contratto a tempo indeterminato. Secondo me è sfuggito a molti questo particolare. Il punto è che molti esperti hanno confermato ciò, senza per questo voler dare l'impressione di essere saccente:-) Anzi se qualcuno più esperto può dare un suo parere, sarebbe cosa gradita:-)
davidngr- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 43
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Si....si torna al vecchio anno di prova precedente a tutto sto casino della 107....con relativo blocco dei trasferimenti per 3 anni ( ma dopo la conferma in ruolo si puo' sempre chiedere l' assegnazione provvisoria)
donadoni- Messaggi : 3392
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Località : toscana
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
donadoni ha scritto:Si....si torna al vecchio anno di prova precedente a tutto sto casino della 107....con relativo blocco dei trasferimenti per 3 anni ( ma dopo la conferma in ruolo si puo' sempre chiedere l' assegnazione provvisoria)
Guarda che la 107 col FIT non c'entra nulla. I docenti entrati in ruolo con la 107 hanno fatto tutti il normale periodo di prova (anzi, si sono potuti inserire sin dal primo anno nella graduatoria interna d'istituto senza dover chiedere sede definitiva).
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Ok grazie! Quindi anche tu confermi le mie supposizionidonadoni ha scritto:Si....si torna al vecchio anno di prova precedente a tutto sto casino della 107....con relativo blocco dei trasferimenti per 3 anni ( ma dopo la conferma in ruolo si puo' sempre chiedere l' assegnazione provvisoria)
davidngr- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 43
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Eviterei di fare ipotesi sull'assegnazione provvisoria perché finora non se ne parla e non se ne parlerà per mesi.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
davidngr ha scritto:gugu ha scritto:A me non pare si riferisca all'immissione prima dell'anno di prova, anche perché il nuovo articolo 13, comma 3 recita:
«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
Se si legge attentamente il punto D, si evince questo:
1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
Da ciò mi pare evidente (magari mi sbaglio) che l'immissione al percorso di formazione si accede già con un contratto a tempo indeterminato. Secondo me è sfuggito a molti questo particolare. Il punto è che molti esperti hanno confermato ciò, senza per questo voler dare l'impressione di essere saccente:-) Anzi se qualcuno più esperto può dare un suo parere, sarebbe cosa gradita:-)
Scusa David, ma questa modifica è stata confermata o è soltanto una proposta (mi riferisco all'immissione in ruolo e al ritorno all'anno di prova ripetibile). Potresti linkarmi la legge? Grazie!
ingridk- Messaggi : 1141
Data d'iscrizione : 12.08.13
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
ingridk ha scritto:davidngr ha scritto:gugu ha scritto:A me non pare si riferisca all'immissione prima dell'anno di prova, anche perché il nuovo articolo 13, comma 3 recita:
«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
Se si legge attentamente il punto D, si evince questo:
1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
Da ciò mi pare evidente (magari mi sbaglio) che l'immissione al percorso di formazione si accede già con un contratto a tempo indeterminato. Secondo me è sfuggito a molti questo particolare. Il punto è che molti esperti hanno confermato ciò, senza per questo voler dare l'impressione di essere saccente:-) Anzi se qualcuno più esperto può dare un suo parere, sarebbe cosa gradita:-)
Scusa David, ma questa modifica è stata confermata o è soltanto una proposta (mi riferisco all'immissione in ruolo e al ritorno all'anno di prova ripetibile). Potresti linkarmi la legge? Grazie!
Ciao non è ancora ufficiale ma l'impianto o le modifiche presenti nella bozza dovranno essere approvate entro il 31 dicembre. Non sono escluse sorprese in negativo o in positivo. Però, allo stato attuale ci sarebbe l'intenzione di ritornare alle vecchie immissioni in ruolo.
Questo il link dove trovi la bozza [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Questo il link dove puoi trovare il lavorio preparatori dei progetti di legge inerente le modifiche [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
davidngr- Messaggi : 462
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Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Ma quindi gli unici fortunati che faranno il FIT siamo noi neo-immessi 2018/2019??? :o)
Ospite- Ospite
Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
Se rimane confermato l'impianto della bozza, probabilmente sì. Avrete la ripetibilità dell'anno di prova.Robert Bruce ha scritto:Ma quindi gli unici fortunati che faranno il FIT siamo noi neo-immessi 2018/2019??? :o)
davidngr- Messaggi : 462
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Re: Anno di formazione (ex terzo anno fit)
davidngr ha scritto:Se rimane confermato l'impianto della bozza, probabilmente sì. Avrete la ripetibilità dell'anno di prova.Robert Bruce ha scritto:Ma quindi gli unici fortunati che faranno il FIT siamo noi neo-immessi 2018/2019??? :o)
Quoto in pieno.
attila2020- Messaggi : 986
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