Chiarimenti sull'art. 22 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
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Chiarimenti sull'art. 22 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Copio e incollo il testo dell'art 22 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dalla legge di bilancio:
"I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso".
Considerata la confusione che ha scatenato questo comma ho ritenuto utile aprire un apposito thread per poter parlare unicamente di questo argomento.
Secondo me sono possibili due interpretazioni diverse di questo comma.
L'interpretazione meno restrittiva è che questo comma valga sia per l'articolo 5 comma 2 (concorsi) che per l'articolo 5 comma 3 (tfa sostegno), che rimanda a sua volta ai comma 1 e 2.
Quindi fino al 2024/25 tutti gli itp potrebbero partecipare a concorsi su materia e tfa sostegno senza laurea triennale e senza i 24 CFU.
L'interpretazione più restrittiva è che questo comma valga soltanto per l'articolo 5 comma 2 (concorsi), come potrebbe far intendere il termine "concorsi" specificato nel comma stesso.
Di conseguenza fino al 2024/25 tutti gli itp potrebbero partecipare a concorsi su materia senza laurea triennale e senza i 24 CFU ma dovrebbero invece avere questi due requisiti per partecipare al TFA sostegno.
Ovviamente, anche qualora prevalesse l' interpretazione più restrittiva, una deroga sarebbe sempre possibile.
Altamente probabile una deroga alla laurea triennale, considerato che tanti itp precari in questo momento insegnano sostegno senza laurea.
Per quanto riguarda invece un'eventuale deroga ai 24 CFU, per il tfa sostegno si presenterebbero tre problemi:
1)Potrebbero protestare per disparità di trattamento i laureati magistrali che dovrebbero conseguire i 24 cfu pur partecipando per gli stessi posti
2)Senza il muro dei 24 CFU si potrebbero rivedere i 308000 candidati del concorso assistente giudiziario 2017
3)Alcuni avvocati hanno cominciato da oltre sei mesi a raccogliere soldi per le preadesioni ai ricorsi per l'accesso al tfa sostegno. Dovrebbero restituire tutti i soldi ai ricorrenti. Si parla di milioni di euro. Con lo scoglio dei 24 cfu dovrebbero invece restituire i soldi soltanto a quella piccola parte che ha conseguito i 24 CFU.
Posto che ci sono in ballo milioni di euro (da un lato gli avvocati, dall'altro le Università e le società convenzionate), secondo voi quale interpretazione prevarrà?
"I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso".
Considerata la confusione che ha scatenato questo comma ho ritenuto utile aprire un apposito thread per poter parlare unicamente di questo argomento.
Secondo me sono possibili due interpretazioni diverse di questo comma.
L'interpretazione meno restrittiva è che questo comma valga sia per l'articolo 5 comma 2 (concorsi) che per l'articolo 5 comma 3 (tfa sostegno), che rimanda a sua volta ai comma 1 e 2.
Quindi fino al 2024/25 tutti gli itp potrebbero partecipare a concorsi su materia e tfa sostegno senza laurea triennale e senza i 24 CFU.
L'interpretazione più restrittiva è che questo comma valga soltanto per l'articolo 5 comma 2 (concorsi), come potrebbe far intendere il termine "concorsi" specificato nel comma stesso.
Di conseguenza fino al 2024/25 tutti gli itp potrebbero partecipare a concorsi su materia senza laurea triennale e senza i 24 CFU ma dovrebbero invece avere questi due requisiti per partecipare al TFA sostegno.
Ovviamente, anche qualora prevalesse l' interpretazione più restrittiva, una deroga sarebbe sempre possibile.
Altamente probabile una deroga alla laurea triennale, considerato che tanti itp precari in questo momento insegnano sostegno senza laurea.
Per quanto riguarda invece un'eventuale deroga ai 24 CFU, per il tfa sostegno si presenterebbero tre problemi:
1)Potrebbero protestare per disparità di trattamento i laureati magistrali che dovrebbero conseguire i 24 cfu pur partecipando per gli stessi posti
2)Senza il muro dei 24 CFU si potrebbero rivedere i 308000 candidati del concorso assistente giudiziario 2017
3)Alcuni avvocati hanno cominciato da oltre sei mesi a raccogliere soldi per le preadesioni ai ricorsi per l'accesso al tfa sostegno. Dovrebbero restituire tutti i soldi ai ricorrenti. Si parla di milioni di euro. Con lo scoglio dei 24 cfu dovrebbero invece restituire i soldi soltanto a quella piccola parte che ha conseguito i 24 CFU.
Posto che ci sono in ballo milioni di euro (da un lato gli avvocati, dall'altro le Università e le società convenzionate), secondo voi quale interpretazione prevarrà?
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