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rischio formazione classe e possibile perdita cattedra

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Messaggio Da marghina Ven Feb 08, 2019 9:49 am

Buongiorno a tutti.
Purtroppo il bilancio delle iscrizioni nel liceo classico dove insegno è alquanto negativo: solo 16. Vi chiedo se c'è un numero minimo al di sotto del quale non è possibile formare una classe. Io sono l'ultima in graduatoria d'istituto e nel mio polo liceale (di cui il classico fa parte, con un'unica sezione) siamo in 4 quali docenti di A013: 3 cattedre sono "frontali" e 1 è di potenziamento. A fronte di questi numeri vi chiedo se l'Usp può effettivamente far saltare una cattedra.
A Bologna non ci sono (parrrebbe) pensionamenti sulla mia classe di concorso: mi chiedo pertanto, in caso di trasferimento d'ufficio, dove potrei essere collocata (l'Usp è "costretto" ad inserirmi in una scuola ove sia presente la mia classe di concorso o può collocarmi ovunque?).
Se dovessi essere trasferita d'ufficio, potrei richiedre comunque AP?

Grazie!

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Messaggio Da donadoni Ven Feb 08, 2019 10:23 am

Le prime classi saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno
essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.

È inoltre possibile costituire delle classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.

La circolare ministeriale riporta anche delle deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati con strutture e arredi ecc…) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Su questo tema è necessaria la massima attenzione in riferimento costante con l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

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Messaggio Da donadoni Ven Feb 08, 2019 10:25 am

il personale docente individuato come soprannumerario mantiene la possibilità di decidere se fare domanda di trasferimento condizionata oppure non condizionata. Nel primo caso avrebbe il diritto di precedenza per il rientro nella scuola da dove è stato individuato perdente posto, per otto (se presenti ogni anno istanza di mobilità) anni a partire da quello successivo all’individuazione di soprannumerario.
TRASFERIMENTO D’UFFICIO PER I DOCENTI PERDENTI POSTO

Se il docente che fa domanda di trasferimento volontaria, senza che sia perdente posto, non verrà soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, permarrà nella situazione di attuale titolarità. Se invece il docente è soprannumerario e non presenta domanda di mobilità o, pur presentandola, non viene soddisfatto nelle sue preferenze, allora verrà trasferito d’ufficio.

Quali sono le modalità del trasferimento d’ufficio per i perdenti posto?

Nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: In scuole dell’ambito di titolarità; Poi in scuole di ambiti viciniori secondo la tabella di viciniorietà; Successivamente sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà; Per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità, prima nella scuola di titolarità, poi in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

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Messaggio Da marghina Ven Feb 08, 2019 10:32 am

Grazie!

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Messaggio Da marghina Ven Feb 08, 2019 4:27 pm

Non mi risulta ancora chiaro, tuttavia, se l'Usp mi può collocare in una qualunque scuola oppure se è obbligato ad inserirmi negli unici istituti dove è presente la mia classe di concorso (la A013 per l'appunto).
Infine pongo un ulteriore quesito (sperando di non tediare nessuno): nel mio polo liceale è ovviamente presente la A011; è possibile che l'Usp decida a monte di utilizzare la A013 per coprire ore di A011 che risulterebbero scoperte, così da evitare l'esubero?
Grazie ancora.

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Messaggio Da Disillusa Ven Feb 08, 2019 5:47 pm

se c'è un potenziamento, non ci sono perdenti posto

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Messaggio Da VITAK Dom Feb 10, 2019 10:57 am

donadoni ha scritto: il personale docente individuato come soprannumerario mantiene la possibilità di decidere se fare domanda di trasferimento condizionata oppure non condizionata. Nel primo caso avrebbe il diritto di precedenza per il rientro nella scuola da dove è stato individuato perdente posto, per otto (se presenti ogni anno istanza di mobilità) anni a partire da quello successivo all’individuazione di soprannumerario.
TRASFERIMENTO D’UFFICIO PER I DOCENTI PERDENTI POSTO

Se il docente che fa domanda di trasferimento volontaria, senza che sia perdente posto, non verrà soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, permarrà nella situazione di attuale titolarità. Se invece il docente è soprannumerario e non presenta domanda di mobilità o, pur presentandola, non viene soddisfatto nelle sue preferenze, allora verrà trasferito d’ufficio.

Quali sono le modalità del trasferimento d’ufficio per i perdenti posto?

Nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: In scuole dell’ambito di titolarità; Poi in scuole di ambiti viciniori secondo la tabella di viciniorietà; Successivamente sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà; Per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità, prima nella scuola di titolarità, poi in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Visto che gli ambiti territoriali sono stati aboliti, come si procede?

VITAK

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Messaggio Da Stefania Biancani Dom Feb 10, 2019 12:29 pm

marghina ha scritto:Buongiorno a tutti.
Purtroppo il bilancio delle iscrizioni nel liceo classico dove insegno è alquanto negativo: solo 16. Vi chiedo se c'è un numero minimo al di sotto del quale non è possibile formare una classe. Io sono l'ultima in graduatoria d'istituto e nel mio polo liceale (di cui il classico fa parte, con un'unica sezione) siamo in 4 quali docenti di A013: 3 cattedre sono "frontali" e 1 è di potenziamento. A fronte di questi numeri vi chiedo se l'Usp può effettivamente far saltare una cattedra.
A Bologna non ci sono (parrrebbe) pensionamenti sulla mia classe di concorso: mi chiedo pertanto, in caso di trasferimento d'ufficio, dove potrei essere collocata (l'Usp è "costretto" ad inserirmi in una scuola ove sia presente la mia classe di concorso o può collocarmi ovunque?).
Se dovessi essere trasferita d'ufficio, potrei richiedre comunque AP?

Grazie!


Uh, Marghina, che brutta notizia!
Speriamo che la tua scuola riesca a formare una classe articolata e a risolvere la situazione al meglio, per te e per i ragazzi che hanno espresso quella scelta. Come puoi immaginare, non sono in grado di aiutarti nello specifico e mi attengo a quanto ha scritto Donadoni.
Per quanto riguarda la richiesta di AP, sai bene che vale la regola del ricongiungimento: se tu fossi trasferita d'ufficio, magari con una COE particolarmente scomoda, dovresti chiedere il comune di ricongiungimento (o quello viciniore dove sia presente la tua cdc). Con il trasferimento d'ufficio, però, dovresti poter chiedere anche utilizzazione, il che è una possibilità in più.

Un caro abbraccio e un augurio da casa mia.

Stefania Biancani

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