interprovinciale arrotondamento unità superiore
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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interprovinciale arrotondamento unità superiore
in questo articolo di Giovanna Onnis (qui sotto il link)
[b]https://www.orizzontescuola.it/mobilita-ii-fase-e-ordine-dei-movimenti/
parlando della mobilità interprovinciale scrive:
"Per il prossimo anno scolastico 2019/20 ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali, mentre a tutta la mobilità professionale è riservato il 10% di tali posti.
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale"
Ecco... qualora risulti libero un solo posto, il 50% va alle nuove assunzioni, il 10% alla mobilità professionale ed il 40% alla mobilità interprovinciale.
su un solo posto è 0,4.
se si approssima all'unità superiore ( da 0,4 ad 1 ), esce il posto?
La situazione è tutt'altro che teorica visto che stiamo parlando di una cdc di nicchia in una provincia piccola.
Grazie a chi darà il proprio contributo
[b]https://www.orizzontescuola.it/mobilita-ii-fase-e-ordine-dei-movimenti/
parlando della mobilità interprovinciale scrive:
"Per il prossimo anno scolastico 2019/20 ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali, mentre a tutta la mobilità professionale è riservato il 10% di tali posti.
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale"
Ecco... qualora risulti libero un solo posto, il 50% va alle nuove assunzioni, il 10% alla mobilità professionale ed il 40% alla mobilità interprovinciale.
su un solo posto è 0,4.
se si approssima all'unità superiore ( da 0,4 ad 1 ), esce il posto?
La situazione è tutt'altro che teorica visto che stiamo parlando di una cdc di nicchia in una provincia piccola.
Grazie a chi darà il proprio contributo
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Se c'è un solo posto va ai ruoli.
Nel contratto c'è una tabella con le ripartizioni dei posti in base ai posti liberi.
Nel contratto c'è una tabella con le ripartizioni dei posti in base ai posti liberi.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Per il 2019-2020 e 2021-2022 in caso di unico posto libero questo andrà alla mobilità e non ai ruoli.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Ah sì?
Scusatemi, ero convinto fosse come l'anno scorso e non ho controllato.
Chiedo scusa:)
Scusatemi, ero convinto fosse come l'anno scorso e non ho controllato.
Chiedo scusa:)
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Grazie Gugu...è un sollievo. È possibile sapere dove lo trovo scritto?
Ps. Essendo io militare, mia moglie avrà precedenza a prescindere dai punti che ha proprio in predicato del mio status?
Ps. Essendo io militare, mia moglie avrà precedenza a prescindere dai punti che ha proprio in predicato del mio status?
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Grazie Gugu...è un sollievo. È possibile sapere dove lo trovo scritto?
Ps. Essendo io militare, mia moglie avrà precedenza a prescindere dai punti che ha proprio in predicato del mio status?
Ps. Essendo io militare, mia moglie avrà precedenza a prescindere dai punti che ha proprio in predicato del mio status?
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Nel contratto della mobilità.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Ok... Ora me lo spulcio x bene
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
C'è una tabella con la ripartizione dei posti.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
maritodidocente ha scritto:Grazie Gugu...è un sollievo. È possibile sapere dove lo trovo scritto?
Ps. Essendo io militare, mia moglie avrà precedenza a prescindere dai punti che ha proprio in predicato del mio status?
Potrai verificare anche le precedenze, come da contratto.
Stando alla situazione degli scorsi anni, tua moglie dovrebbe avere comunque diritto al ricongiungimento in assegnazione provvisoria, anche in assenza di posti. Ho in mente un caso in particolare: non conosco bene la normativa, ma andò così. Praticamente l'USP ricavò delle ore per permettere il ricongiungimento familiare al coniuge del militare trasferito d'ufficio.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
in ap sì. qualora ci sia stato un trasferimento d ufficio. ma in mobilità si parla di "coniuge di militare o categoria equiparata"....cioè si ha la precedenza solo per il fatto di essere coniuge
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
E' già tantissimo avere l'assegnazione provvisoria assicurata, no? ;-)
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
l'A.P. assicurata nel comune X si intende nel caso il coniuge militare sia stato trasferito d'ufficio nel comune X.
Io sto parlando di mobilità. A come sta scritto IL SOLO FATTO DI AVERE IL CONIUGE MILITARE dà diritto alla precedenza. Non viene fatto riferimento alla sede ove il coniuge presta servizio.
Io sto parlando di mobilità. A come sta scritto IL SOLO FATTO DI AVERE IL CONIUGE MILITARE dà diritto alla precedenza. Non viene fatto riferimento alla sede ove il coniuge presta servizio.
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Riporto dal contratto l'articolo 13, comma 1 punti VI: PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i
coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle
condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i
trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda
si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio
all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune
viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia
una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto
domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero
comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più
distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento
preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o
distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento
dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione
solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si
applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo
domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono
presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui
il trasferimento del coniuge avenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono,
comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste daIl'O.M. sulla mobilità del personale
scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono
essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i
coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle
condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i
trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda
si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio
all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune
viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia
una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto
domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero
comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più
distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento
preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o
distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento
dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione
solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si
applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo
domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono
presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui
il trasferimento del coniuge avenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono,
comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste daIl'O.M. sulla mobilità del personale
scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono
essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Insomma, l'essere coniuge di un militare, senza altre specificazioni, non dà alcuna precedenza.
E meno male.
E meno male.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
non concordo appieno... ecco perché.
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
questo mi è chiaro. in trasferimenti INTERCOMUALI la precedenza è applicabile in caso di trasferimento di ufficio. La seconda parte del punto VI così recita...
Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
qui, nell'interprovinciale, si parla di analoga precedenza, non di analogo vincolo.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM.
Cosa deve produrre l'OM? Non vi è traccia.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
Qui è chiaro... in caso di trasferimento avvenga oltre i termini la domanda può essere presentata oltre il limite.
In definitiva, l'intento del legislatore è umanamente chiaro, ma la norma non è esaustiva.
Si parla per l'interprovinciale di analoga precedenza, ma non si cita il vincolo del trasferimento.
quel che dico io è che in questo caso un avvocato ci zuppa il pane e non è detto che in un eventuale ricorso l'Amministrazione non ne esca con le ossa rotte.
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
questo mi è chiaro. in trasferimenti INTERCOMUALI la precedenza è applicabile in caso di trasferimento di ufficio. La seconda parte del punto VI così recita...
Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
qui, nell'interprovinciale, si parla di analoga precedenza, non di analogo vincolo.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM.
Cosa deve produrre l'OM? Non vi è traccia.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
Qui è chiaro... in caso di trasferimento avvenga oltre i termini la domanda può essere presentata oltre il limite.
In definitiva, l'intento del legislatore è umanamente chiaro, ma la norma non è esaustiva.
Si parla per l'interprovinciale di analoga precedenza, ma non si cita il vincolo del trasferimento.
quel che dico io è che in questo caso un avvocato ci zuppa il pane e non è detto che in un eventuale ricorso l'Amministrazione non ne esca con le ossa rotte.
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Il vincolo per come lo leggo io è parte della precedenza.
Come per tutte le altre precedenze in cui sono previsti vincoli di questo tipo.
D'altronde non vedo perché dovresti avere una precedenza solo perché tuo marito è militare.
Come per tutte le altre precedenze in cui sono previsti vincoli di questo tipo.
D'altronde non vedo perché dovresti avere una precedenza solo perché tuo marito è militare.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
concordo. ma devi rendere atto che così scritto dà adito a qualche dubbio.
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: interprovinciale arrotondamento unità superiore
Non mi sembra.maritodidocente ha scritto:concordo. ma devi rendere atto che così scritto dà adito a qualche dubbio.
Forse lo dà a te. Non sarebbe la prima volta che si cerca di vedere qualcosa che in qualche modo vada incontro alle proprie esigenze:)
A me sembra tutto chiaro, vediamo se passa Giovanna a dire la sua.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
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