Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
2 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
Buongiorno a tutti, vorrei porre 2 quesiti.
1) entrato in ruolo su ambito ho ottenuto per quest'anno (2018/2019) la titolarità su una scuola della mia provincia a seguito di trasferimento interprovinciale. Quest'anno posso presentare di nuovo domanda di trasferimento volontario oppure sono già soggetto al vincolo triennale?
2) Nell'ipotesi di contratto CCNI leggo all'art.2 che sono esclusi dal vincolo triennale i beneficiari di precedenza di cui all'art.13, in particolare al titolo IV) si parla di figlio referente unico del genitore disabile e tra le condizioni necessarie per beneficiare della precedenza c'è la documentata impossibilità di ciascun altro figlio di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive; tra i vari casi si trova "risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile". Per sede diversa si intende comune diverso o indirizzo diverso pur se nello stesso comune?
Grazie
1) entrato in ruolo su ambito ho ottenuto per quest'anno (2018/2019) la titolarità su una scuola della mia provincia a seguito di trasferimento interprovinciale. Quest'anno posso presentare di nuovo domanda di trasferimento volontario oppure sono già soggetto al vincolo triennale?
2) Nell'ipotesi di contratto CCNI leggo all'art.2 che sono esclusi dal vincolo triennale i beneficiari di precedenza di cui all'art.13, in particolare al titolo IV) si parla di figlio referente unico del genitore disabile e tra le condizioni necessarie per beneficiare della precedenza c'è la documentata impossibilità di ciascun altro figlio di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive; tra i vari casi si trova "risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile". Per sede diversa si intende comune diverso o indirizzo diverso pur se nello stesso comune?
Grazie
quadrotec- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 26.11.12
Re: Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
Non sei sottoposto al vincolo triennale. Puoi fare richiesta di trasferimento.
Per l'assistenza a personale disabile si fa riferimento al comune di residenza del disabile.
Per l'assistenza a personale disabile si fa riferimento al comune di residenza del disabile.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
Grazie per la risposta. Quando dici che non sono soggetto al vincolo triennale fai riferimento al trasferimento ottenuto nel 2017/2018 oppure al possesso di una precedenza?
quadrotec- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 26.11.12
Re: Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
Prego!
Faccio riferimento al fatto che il vincolo triennale partirà, per chi otterrà il posto su una scuola richiesta con preferenza analitica, solo dal 2019/2020.
Faccio riferimento al fatto che il vincolo triennale partirà, per chi otterrà il posto su una scuola richiesta con preferenza analitica, solo dal 2019/2020.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Vincolo triennale e beneficiari precedenze art.13
Ok grazie.
Riguardo invece alla precedenza del titolo IV) mi sembra di capire che non sia sufficiente il fatto di usufruire dei 3 giorni di permesso L.104/92 ma occorre anche che ogni fratello/sorella abbia motivi oggettivi per non poter assistere il proprio familiare, e quindi non generici, come questi che ho trovato in rete:
- Disabili gravi ai sensi dell’art.3 co.3 (da documentare con certificato ASL)
- Chi presta assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione che
va documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4
dell’O.M. n.4 del 24/02/2015)
- Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
- Invalidi al 100% (da documentare con certificato INPS)
- Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
- Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con
dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune)
- Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale)
- Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con
dichiarazione personale)
- Religiosi di clausura (da documentare con dichiarazione personale)
- Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza
giudice)
- Risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (da
documentare con dichiarazione personale)
- Lavorare stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (La
prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di
lavoro)
- l’impossibilità dell’assistenza per i tutori si riferisce esclusivamente a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità situazione che va
documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4 dell’O.M. n.4 del 24/02/2015.
Riguardo invece alla precedenza del titolo IV) mi sembra di capire che non sia sufficiente il fatto di usufruire dei 3 giorni di permesso L.104/92 ma occorre anche che ogni fratello/sorella abbia motivi oggettivi per non poter assistere il proprio familiare, e quindi non generici, come questi che ho trovato in rete:
- Disabili gravi ai sensi dell’art.3 co.3 (da documentare con certificato ASL)
- Chi presta assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione che
va documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4
dell’O.M. n.4 del 24/02/2015)
- Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
- Invalidi al 100% (da documentare con certificato INPS)
- Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
- Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con
dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune)
- Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale)
- Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con
dichiarazione personale)
- Religiosi di clausura (da documentare con dichiarazione personale)
- Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza
giudice)
- Risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (da
documentare con dichiarazione personale)
- Lavorare stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (La
prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di
lavoro)
- l’impossibilità dell’assistenza per i tutori si riferisce esclusivamente a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità situazione che va
documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4 dell’O.M. n.4 del 24/02/2015.
quadrotec- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 26.11.12
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