Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
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Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
Salve volevo delle delucidazioni in merito in quanto ieri ci è pervenuta questa informativa che sembra alquanto assurda visto che stiamo parlando di argomenti non delicati ma delicatissimi che riguardano la cura e igiene personale di alunni DA nei quali si potrebbe incorrere in procedure penali...aggiungo inoltre che il dirigente si è ben guardato dal dire che essendo una mansione contrattuale non verrà prodotto nessun ordine di servizio in merito.........grazie
Al Personale Collaboratori Scolastici
Loro sedi
Nota esplicativa del Dirigente Scolastico per i Collabor atori Scolastici
Mansioni Ordinarie del Collaboratore Scolastico
Il Collaboratore Scolastico (AREA A) esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che non richiedono preparazione specialistica.
È addetto
• ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
• di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
• di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
*****Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale****
Specificamente a quest'ultima mansione, l'obbligo vige per quanto riguarda i bambini disabili che frequentano la scuola dell'infanzia e della primaria.
Oltre a quanto chiaramente previsto nel vigente CCNL di area, è la Corte di Cassazione ad ulteriormente chiarire e stabilire che un collaboratore scolastico non può rifiutarsi di cambiare un pannolino e/o provvedere all'igiene materiale di un bimbo portatore di handicap.
Con la sentenza commentata, la Sesta sezione penale della Suprema Corte (SENT. N. SEZ. 269 UP - 19/2/2016 R. G. N. 31569/15) ha confermato il pronunciamento della Corte d'Appello di Napoli che condannava alcune collaboratrici scolastiche colpevoli di non aver voluto cambiare il pannolino ad una bambina con disabilità.
Il reato contestato è quello di rifiuto d'atti d'ufficio.
Che cosa significa?
Significa, innanzitutto, che non hanno rispettato il contratto nazionale di lavoro nel passaggio in cui si legge che, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientra quello <. Ma significa anche - e questo è il vero aspetto innovativo della sentenza - che i collaboratori scolastici, nell'esercizio delle
loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di
un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la
Cassazione ritiene che il rifiuto di tale assistenza (che comprende anche il cambio
del pannolino) equivale al rifiuto di atti d'ufficio.
La Cassazione ribadisce che per il Collaboratore Scolastico è mansione ordinaria e pertanto è prestazione di servizio obbligatorio il cambiare ai bimbi con disabilità il pannolino e prestare assistenza materiale finalizzata all'igiene personale.
Al Personale Collaboratori Scolastici
Loro sedi
Nota esplicativa del Dirigente Scolastico per i Collabor atori Scolastici
Mansioni Ordinarie del Collaboratore Scolastico
Il Collaboratore Scolastico (AREA A) esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che non richiedono preparazione specialistica.
È addetto
• ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
• di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
• di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
*****Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale****
Specificamente a quest'ultima mansione, l'obbligo vige per quanto riguarda i bambini disabili che frequentano la scuola dell'infanzia e della primaria.
Oltre a quanto chiaramente previsto nel vigente CCNL di area, è la Corte di Cassazione ad ulteriormente chiarire e stabilire che un collaboratore scolastico non può rifiutarsi di cambiare un pannolino e/o provvedere all'igiene materiale di un bimbo portatore di handicap.
Con la sentenza commentata, la Sesta sezione penale della Suprema Corte (SENT. N. SEZ. 269 UP - 19/2/2016 R. G. N. 31569/15) ha confermato il pronunciamento della Corte d'Appello di Napoli che condannava alcune collaboratrici scolastiche colpevoli di non aver voluto cambiare il pannolino ad una bambina con disabilità.
Il reato contestato è quello di rifiuto d'atti d'ufficio.
Che cosa significa?
Significa, innanzitutto, che non hanno rispettato il contratto nazionale di lavoro nel passaggio in cui si legge che, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientra quello <
loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di
un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la
Cassazione ritiene che il rifiuto di tale assistenza (che comprende anche il cambio
del pannolino) equivale al rifiuto di atti d'ufficio.
La Cassazione ribadisce che per il Collaboratore Scolastico è mansione ordinaria e pertanto è prestazione di servizio obbligatorio il cambiare ai bimbi con disabilità il pannolino e prestare assistenza materiale finalizzata all'igiene personale.
satian- Messaggi : 176
Data d'iscrizione : 06.10.09
Re: Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
Problema annoso. Il ds pare fare riferimento a --> https://aipd.it/aipd_scuola/i-collaboratori-scolastici-sono-tenuti-a-prestare-assistenza-igienica-agli-alunni-con-disabilita-sent-corte-cass-2278616/
Solitamente qualche CS previa incentivazione lo si riesce a trovare, resta al di là di sentenze più o meno condivisibili e più o meno criticabili un problema non del tutto risolto sulla questione alunni e igiene intima.
Ecco perchè sarebbe più che urgente ridiscutere i profili ata, le mansioni e i livelli di qualifica...ma come al solito si preferisce tirare a campare! (infatti ho perso traccia delle riunioni aran sui profili ata..le hanno fatte?!)
Solitamente qualche CS previa incentivazione lo si riesce a trovare, resta al di là di sentenze più o meno condivisibili e più o meno criticabili un problema non del tutto risolto sulla questione alunni e igiene intima.
Ecco perchè sarebbe più che urgente ridiscutere i profili ata, le mansioni e i livelli di qualifica...ma come al solito si preferisce tirare a campare! (infatti ho perso traccia delle riunioni aran sui profili ata..le hanno fatte?!)
mordekayn- Messaggi : 6796
Data d'iscrizione : 19.07.11
Età : 34
Re: Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
mordekayn ha scritto:Problema annoso. Il ds pare fare riferimento a --> https://aipd.it/aipd_scuola/i-collaboratori-scolastici-sono-tenuti-a-prestare-assistenza-igienica-agli-alunni-con-disabilita-sent-corte-cass-2278616/
Solitamente qualche CS previa incentivazione lo si riesce a trovare, resta al di là di sentenze più o meno condivisibili e più o meno criticabili un problema non del tutto risolto sulla questione alunni e igiene intima.
Ecco perchè sarebbe più che urgente ridiscutere i profili ata, le mansioni e i livelli di qualifica...ma come al solito si preferisce tirare a campare! (infatti ho perso traccia delle riunioni aran sui profili ata..le hanno fatte?!)
Concordo!
Monica71- Messaggi : 412
Data d'iscrizione : 10.01.11
Età : 53
Re: Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
Ragazzi quí tralasciando la disponibilità che ci può essere o meno,anche se è il contratto che ci dice cosa bisogna fare,il mio dubbio è riferito alle leggi sulla tutela dei minori e su quelle della pedofilia,non vorrei ritrovarmi in qualche tarantella com'è successo qualche anno fa ad una mia carissima collega caduta in depressione proprio per una vicenda analoga....
satian- Messaggi : 176
Data d'iscrizione : 06.10.09
Re: Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
Satian sicuramente bisogna sempre essere in due persone quando viene fatta una cosa del genere, al limite alla presenza dell'insegnante di sostegno se non c'è collega
SISSIFI1965- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 03.10.14
Re: Collaboratore scolastico denunciato per reati d'atti d'ufficio
Si con i minori MAI da soli e sempre con testimoni. Con il clima di caccia alle streghe (vedere Rignano Flaminio) sempre meglio fare attenzione.
mordekayn- Messaggi : 6796
Data d'iscrizione : 19.07.11
Età : 34
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