qualche precisazione sulla valutazione dopo il dlgs 62/17
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herman il lattoniere
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qualche precisazione sulla valutazione dopo il dlgs 62/17
Promemoria primo messaggio :
1) il voto di consiglio esiste ancora e, ora come prima, serve a tutelare il singolo insegnante condividendo la responsabilità delle valutazioni da lui proposte conl'intero consiglio di classe
2) Anche se il voto di consiglio non ha la stessa necessità drammatica di prima del dlgs 62, quando anche una sola insufficienza formalizzata poteva portare alla non ammissione, anche oggi il consiglio di classe può decidere di modificare il voto proposto dal singolo insegnante, per vari motivi
3) nessun docente può pensare che i propri voti proposti siano sacri e intoccabili, anzi in un auspicabile spirito di collaborazione possono essere modificati, ove necessario
4) la caduta del requisito della sufficienza in tutte le materie per l'ammissione alla classe successiva permette al consiglio di classe di esprimere meglio di prima i reali risultati dell'alunno nelle varie discipline
5) il consiglio di classe continua a poter decidere motivatamente ammissione o non ammissione, anche in presenza di tutti i criteri stabiliti dal collegio e anche in contrasto con essi. Quindi il consiglio di classe, unico organo sovrano in merito, può decidere di ammettere un alunno alla classe successiva malgrado non raggiunga i requisiti minimi fissati dal collegio, anche modificando i voti di alcune discipline, oppure al contrario di non ammetterlo, adottando all'uopo anche delle valutazioni più rigorose (ad esempio i 5,5 possono diventare a seconda delle necessità 5 o 6)
In definitiva la nuova normativa, almeno nell'interpretazione letterale, non scalfisce la centralità degli organi collegiali nella valutazione e nella didattica.
1) il voto di consiglio esiste ancora e, ora come prima, serve a tutelare il singolo insegnante condividendo la responsabilità delle valutazioni da lui proposte conl'intero consiglio di classe
2) Anche se il voto di consiglio non ha la stessa necessità drammatica di prima del dlgs 62, quando anche una sola insufficienza formalizzata poteva portare alla non ammissione, anche oggi il consiglio di classe può decidere di modificare il voto proposto dal singolo insegnante, per vari motivi
3) nessun docente può pensare che i propri voti proposti siano sacri e intoccabili, anzi in un auspicabile spirito di collaborazione possono essere modificati, ove necessario
4) la caduta del requisito della sufficienza in tutte le materie per l'ammissione alla classe successiva permette al consiglio di classe di esprimere meglio di prima i reali risultati dell'alunno nelle varie discipline
5) il consiglio di classe continua a poter decidere motivatamente ammissione o non ammissione, anche in presenza di tutti i criteri stabiliti dal collegio e anche in contrasto con essi. Quindi il consiglio di classe, unico organo sovrano in merito, può decidere di ammettere un alunno alla classe successiva malgrado non raggiunga i requisiti minimi fissati dal collegio, anche modificando i voti di alcune discipline, oppure al contrario di non ammetterlo, adottando all'uopo anche delle valutazioni più rigorose (ad esempio i 5,5 possono diventare a seconda delle necessità 5 o 6)
In definitiva la nuova normativa, almeno nell'interpretazione letterale, non scalfisce la centralità degli organi collegiali nella valutazione e nella didattica.
herman il lattoniere- Messaggi : 1676
Data d'iscrizione : 15.11.17
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