Permessi per allattamento
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Permessi per allattamento
Gentile Orizzonte Scuola, sono un Assistente Tecnico della provincia di Salerno, ho un quesito da porre: premettendo che mia moglie attualmente è disoccupata, o meglio non possiede un contratto di lavoro, posso fare richiesta di 2 ore al giorno per allattamento del nostro bimbo nato il 5 Marzo di quest'anno?
Dal vostro portale ho recuperato questa notizia forse un pò contrastante.
Ultima sentenza che ribalta le precedenti
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi interpretativi, ha posto dei paletti ben precisi alla fruizione dei permessi da parte del padre quando la madre è casalinga:
[..] Ebbene, se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni cui l’istituto dei riposi, quale misura ausiliativa a favore (non dei genitori, ma) del bambino, è preordinato. Né ha rilievo il fatto che la casalinga è contestualmente onerata anche dei gravosi compiti di gestione della casa e della famiglia: invero, pure il genitore che, in assenza dell’altro (in quanto impegnato al lavoro, deceduto, gravemente infermo ovvero privo dell’affidamento), fruisca dei riposi è, evidentemente, onerato di attendere, oltre che alla cura del neonato, anche alle varie esigenze domestiche.
“[…] Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la condizione di casalinga consente, in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del minore cui può sopperirsi con la concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40”.
Pertanto, pur continuando le interpretazioni al riguardo, dopo tale sentenza i riposi per il padre possono essere fruiti quando la madre è casalinga solo se sussistono delle concrete e ben documentate ragioni per cui la madre stessa non possa accudire il figlio.
Come devo procedere? Mi fate sapere qualcosa? Grazie.
Dal vostro portale ho recuperato questa notizia forse un pò contrastante.
Ultima sentenza che ribalta le precedenti
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi interpretativi, ha posto dei paletti ben precisi alla fruizione dei permessi da parte del padre quando la madre è casalinga:
[..] Ebbene, se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni cui l’istituto dei riposi, quale misura ausiliativa a favore (non dei genitori, ma) del bambino, è preordinato. Né ha rilievo il fatto che la casalinga è contestualmente onerata anche dei gravosi compiti di gestione della casa e della famiglia: invero, pure il genitore che, in assenza dell’altro (in quanto impegnato al lavoro, deceduto, gravemente infermo ovvero privo dell’affidamento), fruisca dei riposi è, evidentemente, onerato di attendere, oltre che alla cura del neonato, anche alle varie esigenze domestiche.
“[…] Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la condizione di casalinga consente, in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del minore cui può sopperirsi con la concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40”.
Pertanto, pur continuando le interpretazioni al riguardo, dopo tale sentenza i riposi per il padre possono essere fruiti quando la madre è casalinga solo se sussistono delle concrete e ben documentate ragioni per cui la madre stessa non possa accudire il figlio.
Come devo procedere? Mi fate sapere qualcosa? Grazie.
giuseppx- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 03.06.19
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